IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
                                  e 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE; 
  Vista  la  direttiva  2014/90/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 luglio 2014  sull'equipaggiamento  marittimo  e  che
abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio; 
  Vista la direttiva delegata (UE) 2021/1206 della Commissione del 30
aprile 2021 che modifica l'allegato III  della  direttiva  2014/90/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo
per quanto riguarda la norma  applicabile  ai  laboratori  utilizzati
dagli   organismi    di    valutazione    della    conformita'    per
l'equipaggiamento marittimo; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione
del  22  giugno  2021  relativo  ai   requisiti   di   progettazione,
costruzione ed efficienza e alle nonne di prova per l'equipaggiamento
marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante  approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione; 
  Vista la legge 5 giugno  1962,  n.  616,  recante  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Visto, in particolare, l'art. 36, comma 1, della  citata  legge  24
dicembre 2012, n. 234, che prevede che alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'  esecutive  e
caratteristiche  di  ordine  tecnico  di  direttive   gia'   recepite
nell'ordinamento  nazionale,  e   agli   atti   di   esecuzione   non
autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea
o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea
gia' recepiti o gia' efficaci  nell'ordinamento  nazionale,  e'  data
attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo  comma,  della
Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne
da' tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri
o al Ministro per gli affari europei; 
  Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea  2015  e,  in
particolare, l'art. 18; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione - navigazione marittima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,
n. 435, recante approvazione del regolamento per la  sicurezza  della
navigazione e della vita umana in mare; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Considerato  che  la  direttiva  delegata  (UE)   2021/1206   della
Commissione del 30 aprile 2021 modifica esclusivamente l'allegato III
della direttiva 2014/90/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
sull'equipaggiamento  marittimo  per   quanto   riguarda   la   norma
applicabile ai laboratori utilizzati dagli organismi  di  valutazione
della conformita' per l'equipaggiamento marittimo; 
  Ritenuto, conseguentemente, necessario modificare,  in  recepimento
della suddetta direttiva, esclusivamente l'art.  20,  comma  12,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che
prevede  che  gli  organismi  di  valutazione  della  conformita'  si
assicurano che  i  laboratori  di  prova  utilizzati  ai  fini  della
valutazione della conformita' sono conformi ai requisiti della  norma
EN ISO/IEC 17025:2005; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica  20
                        dicembre 2017, n. 239 
 
  1.  All'art.  20,  comma  12,  secondo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20  dicembre  2017,  n.  239,  le  parole
«norma EN ISO/IEC 17025:2005» sono sostituite dalle seguenti:  «norma
EN ISO/IEC 17025:2017».