IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile; Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali nell'area; Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta e' stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalita' di primo soccorso; Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente; Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Dispone: Art. 1 Iniziative urgenti di protezione civile 1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorita' competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency response and coordination center (ERCC) della Commissione europea (DG-ECHO). 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio, negli hub logistici individuati dall'Unione europea ovvero nelle localita' individuate dagli altri Paesi richiedenti, di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile e delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nonche' di attrezzature e materiali individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 6. 3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.