IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3; 
  Vista la decisione n. 1313/2013/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale  di
protezione civile; 
  Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale  di  protezione
civile, partecipa  alle  attivita'  di  soccorso  e  assistenza  alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; 
  Considerato che in data 15 febbraio 2022  il  Servizio  statale  di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento  della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali  criticita'  conseguenti  alle  tensioni  internazionali
nell'area; 
  Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a  partire  dalle  prime  ore  del  giorno  24  febbraio  2022  hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso  e  l'assistenza  alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che,
in pari data, la citata richiesta  e'  stata  integrata  individuando
ulteriori  tipologie  di  beni  connessi   con   l'evoluzione   della
situazione e per finalita' di primo soccorso; 
  Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la  necessita'  di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse  necessarie
per assicurare  in  territorio  estero  soccorso  e  assistenza  alla
popolazione colpita; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza  per
intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti  in  atto  nel
territorio dell'Ucraina; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre  2010  recante:  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare  il  concorso  dello
Stato italiano nell'adozione di tutte  le  iniziative  di  protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi  di  carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in  deroga  all'ordinamento
giuridico vigente; 
  Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione verificatasi nell'area interessata, anche  mediante  la
piena  e  completa  attivazione  delle  componenti,  delle  strutture
operative e dei soggetti concorrenti di  cui  all'art.  4  e  13  del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
               Iniziative urgenti di protezione civile 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  concorso  dello  Stato   italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina,  il
Dipartimento  della  protezione  civile,  anche   avvalendosi   delle
componenti, delle strutture operative e dei soggetti  concorrenti  di
cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, interviene a supporto delle autorita' competenti dell'Ucraina  per
garantire il soccorso  e  l'assistenza  della  popolazione  anche  in
raccordo con l'Emergency  response  and  coordination  center  (ERCC)
della Commissione europea (DG-ECHO). 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
protezione civile coordina l'invio, negli hub  logistici  individuati
dall'Unione europea ovvero nelle localita'  individuate  dagli  altri
Paesi  richiedenti,  di  personale  del  medesimo  Dipartimento,  del
volontariato organizzato di protezione civile e  delle  componenti  e
strutture operative del Servizio nazionale  della  protezione  civile
nonche'  di  attrezzature  e  materiali  individuati  e   autorizzati
nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile,  con  oneri
posti a carico delle risorse di cui all'art. 6. 
  3.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.