IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), e l'art. 29, commi 1 e 3;
Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, con la quale e' stato istituito il Meccanismo unionale di
protezione civile;
Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione
civile, partecipa alle attivita' di soccorso e assistenza alle
popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali
nell'area;
Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che,
in pari data, la citata richiesta e' stata integrata individuando
ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della
situazione e per finalita' di primo soccorso;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie
per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla
popolazione colpita;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022
con cui e' stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per
intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel
territorio dell'Ucraina;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare il concorso dello
Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione
civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere
straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento
giuridico vigente;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali
per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza,
la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la
piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture
operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del
richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Dispone:
Art. 1
Iniziative urgenti di protezione civile
1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano
nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a
fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, il
Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle
componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di
cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, interviene a supporto delle autorita' competenti dell'Ucraina per
garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in
raccordo con l'Emergency response and coordination center (ERCC)
della Commissione europea (DG-ECHO).
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della
protezione civile coordina l'invio, negli hub logistici individuati
dall'Unione europea ovvero nelle localita' individuate dagli altri
Paesi richiedenti, di personale del medesimo Dipartimento, del
volontariato organizzato di protezione civile e delle componenti e
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile
nonche' di attrezzature e materiali individuati e autorizzati
nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, con oneri
posti a carico delle risorse di cui all'art. 6.
3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al
fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2.