IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
nella riunione del 25 febbraio 2022
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;
Considerato che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di
emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di coordinamento della
risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte
a potenziali criticita' conseguenti alle tensioni internazionali
nell'area;
Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina
a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno
determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi
e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla
popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile;
Considerato che in pari data, la citata richiesta e' stata
integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con
l'evoluzione della situazione e per finalita' di primo soccorso;
Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessita' di
procedere con tempestivita' all'attivazione delle risorse necessarie
per assicurare supporto alle operazioni di soccorso e assistenza alla
popolazione interessata;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale del 24 febbraio 2022 con la quale si
chiede l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato
di emergenza per intervento all'estero, ai sensi dell'art. 29 del
decreto legislativo n. 1 del 2018 per le suindicate finalita';
Considerato che l'offerta di assistenza da parte del Governo
italiano e' stata presentata tramite il sistema Common emergency
communication and information system (CECIS) dell'Unione europea;
Ravvisata la necessita' di assicurare il concorso dello Stato
italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile
anche attraverso la realizzazione di interventi straordinari ed
urgenti;
Considerato, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri,
presenta le necessarie disponibilita';
Ritenuto, pertanto, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del
2018, per la delibera dello stato di emergenza per intervento
all'estero;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;
Delibera:
Art. 1
1. In considerazione di quanto espresso in premessa, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del decreto
legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, per tre mesi dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza per intervento all'estero in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti di supporto alle
attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione interessata, da
effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede, ai
sensi degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1, con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della
protezione civile, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel limite
di euro 3.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di
cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi