IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto, in particolare, il primo periodo del comma 143 dell'art. 1
della predetta legge n. 160 del 2019, in base al quale «Al fine di
perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo da
ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.»;
Visti, altresi', il secondo ed il terzo periodo del comma 143 del
citato art. 1, in base ai quali «A decorrere dall'anno 2020, il Fondo
puo' essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono
disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego
precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'art. 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme
iscritte nel conto dei residui sul Fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di
cui al primo periodo.»;
Visti, altresi', il quarto ed il quinto periodo del comma 143 del
citato art. 1, in base ai quali «Le risorse del Fondo sono destinate
nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle
indennita' di amministrazione del personale appartenente alle aree
professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale e,
per la restante parte all'armonizzazione dei Fondi per la
retribuzione di posizione e di risultato delle medesime
amministrazioni. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le
amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del
trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del
differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in
deroga all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
alla conseguente rideterminazione delle relative indennita' di
amministrazione.»;
Visto l'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
che prevede l'unificazione del pagamento delle competenze fisse e
accessorie nel cosiddetto «Cedolino unico»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni;
Viste le norme vigenti dei precedenti CCNL relativi al personale
dell'ex comparto Ministeri;
Visto, in particolare, l'art. 34 del CCNL 1994-1997 biennio
economico 1994-1995 dell'ex comparto Ministeri, sottoscritto il 16
maggio 1995, il quale prevede l'attribuzione a favore dei dipendenti
statali dell'indennita' di amministrazione, a decorrere dal 1°
gennaio 1995;
Visto il comma 4 dell'art. 31 del CCNL relativo al personale
dell'ex comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007,
concernente la rideterminazione delle misure dell'indennita' di
amministrazione;
Visto il CCNL relativo al personale del comparto funzioni centrali
per il triennio 2016-2018 sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto l'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Visto l'art. 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'art. 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto l'art. 36 del CCNL del personale dirigenziale dell'ex area I
relativo al quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico
1994-1995, sottoscritto il 9 gennaio 1997, il quale prevede
l'istituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e per la
retribuzione di risultato;
Visto il CCNL relativo al personale dell'area comparto funzioni
centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020;
Visto l'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che stanzia 10 milioni di euro
annui, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l'incremento
dell'indennita' di amministrazione spettante al personale non
dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno da determinare in sede di contrattazione collettiva per
il triennio 2019-2021;
Visto l'art. 1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che destina,
a decorrere dall'anno 2021, 30 milioni di euro annui all'incremento
dell'indennita' di amministrazione del personale civile del Ministero
della difesa, le cui misure sono determinate in sede di
contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021;
Visto il comma 4-quater del predetto art. 3 del decreto-legge 1°
marzo 2021, n. 22, che, al fine di adeguare l'indennita' di
amministrazione in godimento al personale non dirigenziale del
predetto Ministero della transizione ecologica trasferito dal
Ministero dello sviluppo economico, autorizza la spesa di euro
227.080 per l'anno 2021 e di 454.160 euro a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 4-bis dell'art. 3 del decreto-legge 1° marzo 2021,
n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 aprile 2021, n. 55, che, al fine di garantire la
perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale
trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, dispone
l'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale di seconda fascia in servizio presso il
Ministero della transizione ecologica di euro 483.898 euro per l'anno
2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022, nonche'
l'incremento delle risorse destinate al personale dirigenziale di
livello generale presso il medesimo Ministero di 35.774 euro per
l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 7, lettera a), dell'art. 5 del decreto-legge 10
settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ai sensi del
quale, al fine di assicurare la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, l'indennita' di
amministrazione del personale non dirigente e' incrementata di
complessivi euro 1.986.252,57 per l'anno 2021 ed euro 5.958.817,70 a
decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 8 del predetto art. 5 del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, ai sensi del quale, al fine assicurare la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, i
Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigenziale del medesimo Ministero sono
incrementati per il personale dirigenziale di livello generale di
complessivi euro 203.578,47 per l'anno 2021 ed euro 610.735,40 a
decorrere dall'anno 2022 e per il personale dirigenziale di livello
non generale di complessivi euro 843.366,54 per l'anno 2021 ed euro
2.530.099,62 a decorrere dall'anno 2022;
Visto il comma 7-sexies dell'art. 30 del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 63, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, ai sensi del quale, in considerazione dei maggiori
compiti e funzioni svolti in materia di politica economica,
finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa
pubblica e del debito pubblico, i Fondi per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente del
Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementati a decorrere
dall'anno 2021 di 1 milione di euro annuo per il personale
dirigenziale di livello generale e di 5 milioni di euro annui per il
personale dirigenziale di livello non generale;
Tenuto conto che la finalizzazione delle citate risorse di cui
all'art. 21-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, all'art.
1, comma 983, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'art. 5,
comma 7, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, sara' attuata
nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale;
Tenuto conto che il primo periodo del citato comma 143 dell'art. 1,
dispone «la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale appartenente alle aree professionali e del
personale dirigenziale dei Ministeri»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11
novembre 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre
2021, registrazione n. 1572, il quale accerta, nella misura di 90
milioni di euro, la somma disponibile del Fondo da ripartire per
l'attuazione dei contratti del personale a seguito del rinnovo dei
contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale
2019-2021, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 295092 del
6 dicembre 2021, con il quale e' stata riassegnata la somma pari a 90
milioni di euro, per l'anno 2021, al Fondo di cui all'art. 1, comma
143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Considerato che in applicazione del comma 143 del citato art. 1
della predetta legge n. 160 del 2019, le risorse da destinare alla
progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del
personale appartenente alle aree professionali e del personale
dirigenziale dei Ministeri, ammontano complessivamente ad euro 90
milioni per l'anno 2020 e 170 milioni a decorrere dall'anno 2021;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto alla progressiva
armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale
delle aree funzionali in servizio presso i Ministeri mediante la
rideterminazione delle indennita' di amministrazione, destinando per
tale finalita' complessivi euro 81 milioni per l'anno 2020 e
complessivi euro 153 milioni a decorrere dall'anno 2021;
Ritenuto di provvedere con il presente decreto alla progressiva
armonizzazione dei Fondi per la retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigenziale in servizio presso i Ministeri
incrementando per tale finalita' i predetti Fondi di complessivi euro
9 milioni per l'anno 2020 e di complessivi euro 17 milioni a
decorrere dall'anno 2021;
Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici
accessori del personale appartenente alle aree professionali dei
Ministeri, le misure dell'indennita' di amministrazione spettante al
predetto personale sono incrementate degli importi annui lordo
dipendente indicati nelle allegate tabelle 1 e 2 con le decorrenze
ivi stabilite. I suddetti incrementi sono recepiti nei rinnovi
contrattuali.