IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici  che,  a  partire
dal mese di settembre 2019, hanno  interessato  il  territorio  delle
Province di  Agrigento,  Catania,  Enna,  Messina,  Palermo,  Ragusa,
Siracusa e Trapani; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 619 del 5 dicembre 2019,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in conseguenza degli eventi  meteorologici  che,  a
partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato  il  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2021 che
ha prorogato, di dodici mesi, lo stato di  emergenza  nel  territorio
delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa   e   Trapani   interessato   dagli   eventi   meteorologici
verificatisi a partire dal mese di settembre 2019; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 807 del 9 novembre 2021, recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi
meteorologici che, a  partire  dal  mese  di  settembre  2019,  hanno
interessato  il  territorio  delle   Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli  -Venezia  Giulia,  Lazio,
Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,  Sicilia,  Toscana,  Veneto  e  il
territorio del Comune  di  Venezia»,  con  la  quale  il  Commissario
delegato nominato con la citata ordinanza n. 619 del 5 dicembre  2019
e' stato autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie  del  Fondo
di Solidarieta' dell'Unione Europea gia' trasferite a  seguito  della
decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 nella misura di  euro
24.708.589,00,  per  l'attuazione  degli  interventi  necessari   per
consentire il  superamento  della  situazione  di  emergenza  di  cui
trattasi, ivi compresi quelli di cui all'art. 25, comma 2, lettera d)
del citato decreto legislativo 1/2018; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
della situazione di emergenza in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  Regione  Siciliana  e'  individuata  quale  Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio  delle
funzioni del  Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
619  del  5  dicembre  2019,  nel  coordinamento  degli   interventi,
conseguenti  agli  eventi  richiamati  in  premessa,  pianificati   e
approvati  e  non  ancora   ultimati,   nonche'   per   la   relativa
rimodulazione in corso di elaborazione ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 807/2021. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  dirigente  generale  del
Dipartimento della  Protezione  civile  della  Regione  Siciliana  e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al  completamento  degli  interventi   integralmente   finanziati   e
contenuti nei Piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  619  del  5
dicembre 2019 nonche' nelle  eventuali  rimodulazioni  degli  stessi,
gia' formalmente approvate  alla  data  di  adozione  della  presente
ordinanza, ovvero della rimodulazione di cui  all'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
807/2021. Il predetto soggetto provvede, altresi', alla  ricognizione
ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei   rapporti   giuridici
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate
ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1,  della
citata ordinanza n. 619 del 5 dicembre 2019 provvede  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile ed al soggetto  responsabile  di
cui al comma 2,  una  relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro  economico,
comprensiva della rimodulazione del piano  degli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 807/2021. 
  4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Siciliana, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al  comma  2  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili  sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi   della
richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 619 del 5 dicembre 2019, che viene  al  medesimo  intestata
fino al 21 novembre 2023. Le eventuali somme giacenti sulla  predetta
contabilita' speciale, non attribuite a interventi gia' pianificati e
approvati, fatta eccezione di quanto previsto dall'art. 1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
807/2021, vengono restituite con le modalita' di cui al comma 9. 
  6. Il soggetto responsabile puo' disporre la revoca  di  interventi
non  aggiudicati  entro  sei  mesi  dalla  scadenza  dello  stato  di
emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento  di
nuovi interventi strettamente connessi al superamento  dell'emergenza
di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di  cui  all'art.  25,
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo del 2 gennaio  2018
n.  1,  da  sottoporre  all'approvazione   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  7. Entro i termini temporali  di  operativita'  della  contabilita'
speciale di cui al comma 5, qualora a seguito  del  compimento  degli
interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle  risorse,
il  soggetto  responsabile  puo'  sottoporre   all'approvazione   del
Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni dei relativi
Piani degli  interventi,  nei  quali  possono  esser  inseriti  nuovi
interventi  strettamente  connessi  agli   eventi   emergenziali   in
trattazione. 
  8. Alla scadenza del termine di durata della predetta  contabilita'
speciale il soggetto responsabile di cui al  comma  2  provvede  alla
chiusura della medesima e al trasferimento  delle  eventuali  risorse
residue con le modalita' di cui al comma 9. 
  9. Le  risorse  finanziarie  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale, alla data di chiusura  della  medesima,  ove  attribuite  a
interventi non ancora ultimati, ricompresi  in  Piani  approvati  dal
Dipartimento della protezione civile,  sono  trasferite  al  bilancio
della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui  al
comma 4, nei  modi  ivi  indicati,  al  completamento  degli  stessi.
Eventuali  somme  residue  rinvenenti  al  completamento   di   detti
interventi, nonche' le eventuali  ulteriori  risorse  giacenti  sulla
contabilita' speciale all'atto della chiusura  della  medesima,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. Il soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente provvedimento, ivi  compresi  quelli  di  cui  al  comma  9,
realizzati dopo la chiusura della predetta contabilita' speciale.  Il
medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura  della  citata
contabilita' speciale,  fornisce  al  Dipartimento  della  protezione
civile una relazione delle attivita' svolte. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  13. Relativamente alle risorse finanziarie provenienti dal Fondo di
solidarieta'  dell'Unione  europea  di  cui  e'   stato   autorizzato
l'utilizzo con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile  n.  807/2021,  restano,  altresi',   ferme   le   regole   di
rendicontazione stabilite dalla Commissione europea. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio