IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre  2020  con
cui il medesimo stato di emergenza e'  stato  prorogato  fino  al  31
gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del  13  gennaio
2021 che ha prorogato il citato stato di emergenza fino al 30  aprile
2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile  2021  che
ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino  al  31
luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge  22  aprile  2021  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105  recante
«Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza,  epidemiologica  da
COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed
economiche» che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga  dello  stato  di
emergenza fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.  221  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening», e in particolare l'art. 7 che  ha  modificato  l'art.  1,
comma 621-bis della legge  n.  178  del  30  dicembre  2020,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», il quale prevede che
«Il  Ministero  della  salute  assicura  il  servizio  di  assistenza
tecnica, mediante risposta telefonica o  di  posta  elettronica,  per
l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9
del  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  quale  servizio
supplementare  rispetto  a  quello  di   contact   center   reso   in
potenziamento del servizio 1500-numero di pubblica utilita',  di  cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile dell'8 marzo  2020,  n.  645,  anche  ai  fini  dell'eventuale
integrazione dei rapporti negoziali in essere.  Per  il  servizio  di
assistenza tecnica  per  l'acquisizione  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  4  milioni  di
euro»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio  2020,  n.  673
del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del  24  luglio
2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio  2020,  n.  691
del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del  17  agosto
2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705
del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13  ottobre
2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n.  712
del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre  2020,  n.  715  del  25
novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717  del  26  novembre
2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723
del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29
dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.  735  del  29  gennaio
2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2  febbraio  2021,  738
del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio  2021,  n.  740  del  12
febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742  del  16  febbraio
2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17  marzo  2021,  n.
752 del 19 marzo 2021, n. 768 del 14  aprile  2021,  n.  772  del  30
aprile 2021, n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n.
777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio  2021,  n.  781  del  28
maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, n.
805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8  novembre  2021,  808  del  12
novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021,849
del 21  gennaio  2022,  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020 con
la  quale,  tra  l'altro,  il  Ministero  della   salute   e'   stato
autorizzato, in deroga alle disposizioni di  cui  all'art.  7,  commi
5-bis e 6-bis, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
all'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modifiche, a  conferire  incarichi  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa, della durata massima di novanta giorni,  a  settantasei
medici, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto
1999,  n.  368,  e  successive   modifiche,   e   alle   disposizioni
dell'accordo  collettivo  nazionale  23  marzo  2005   e   successive
modifiche, a quattro psicologi,  a  trenta  infermieri  e  a  quattro
mediatori culturali; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 414 del 7 febbraio 2020, di individuazione del Soggetto  attuatore
per il Ministero della salute e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione dei compiti e  delle
funzioni del Soggetto  attuatore  per  la  gestione  delle  attivita'
connesse alla gestione dell'emergenza relativa al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, rep. 1250 del 3 maggio 2021, in virtu'  del  quale
in caso di sopravvenuta vacanza del segretario generale del Ministero
della salute, individuato Soggetto attuatore, le funzioni e i compiti
di soggetto attuatore, ivi compresi quelli previsti dal  decreto  del
Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile  rep.  532  del  18
febbraio 2020, sono assicurati dal direttore generale del  personale,
dell'organizzazione e del bilancio; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2021, registrato alla Corte dei conti  in  data  20  maggio  2021  al
foglio n. 1789, con il quale e' stato nominato  il  nuovo  Segretario
generale del Ministero della salute; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21  febbraio  2020  con  la  quale  il  predetto  Soggetto
attuatore del Ministero della salute e' stato autorizzato a prorogare
i  contratti  gia'  autorizzati  ai  sensi  dell'art.  1,  comma   2,
dell'ordinanza del Ministero della salute del 25  gennaio  2020  e  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo  di  77  unita',
della durata non superiore al  termine  di  vigenza  dello  stato  di
emergenza, anche in deroga all'art. 24  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 643 del 1° marzo 2020,  con  la  quale,  tra  l'altro,  il
Soggetto attuatore di cui citato decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile rep. n. 414 del  7  febbraio  2020  e'  stato
autorizzato a conferire fino a  cinque  incarichi  di  collaborazione
coordinata e continuativa, della durata non superiore al  termine  di
vigenza dello stato di emergenza, in deroga all'art. 7, commi  5-bis,
6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 645 dell'8 marzo 2020 ed, in particolare, l'art. 1, con il
quale il Soggetto attuatore di cui al citato  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito dei poteri di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  e'  stato
autorizzato ad affidare in  outsourcing,  per  il  potenziamento  del
servizio 1500 - numero di pubblica utilita',  relativo  all'infezione
da nuovo coronavirus Covid-2019, un servizio  di  contact  center  di
primo livello; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 736 del 30 gennaio 2021, n. 772
del 30 aprile 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 804 del 28  ottobre
2021, n. 817 del 31 dicembre 2021 con le  quali  il  Ministero  della
salute e' stato autorizzato, ad ampliare, integrare e  prorogare,  da
ultimo fino al  31  marzo  2022,  l'affidamento  un  outsourcing  del
servizio di contact center di I livello attivato, ai sensi  dell'art.
1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
645 dell' 8 marzo 2020 per il potenziamento del  numero  di  pubblica
utilita' 1500; 
  Tenuto conto dell'aumento  esponenziale  dei  contagi  da  COVID-19
derivanti  dalla  diffusione  della  nuova  variante  VOC  SARS-COV-2
Omicron, e la conseguente emanazione di disposizioni riguardanti,  in
particolare, le nuove modalita' di gestione dei casi  di  positivita'
all'infezione  da  SARS-COV-2,  l'aggiornamento   sulle   misure   di
quarantena  e  l'isolamento,  disposizioni  in  materia  di  campagna
vaccinali quali quelle riservate alla popolazione in eta'  pediatrica
o  ultracinquantenne,  utilizzo  della  certificazione   verde,   con
conseguente aumento delle chiamate al  numero  di  pubblica  utilita'
1500; 
  Tenuto conto, altresi', che, a seguito dell'entrata in  vigore  del
decreto-legge n. 127 del 21 settembre  2021,  si  e'  determinato  un
ulteriore incremento delle chiamate al numero  di  pubblica  utilita'
1500 in virtu' della competenza  ad  esso  designata  di  fornire  ai
cittadini risposte riguardanti il green pass; 
  Ravvisata   la   necessita'   e    urgenza    dell'ampliamento    e
dell'integrazione  del  citato  servizio  1500,  l'unico  servizio  a
livello nazionale attivo 24 ore su 24 in grado di  fornire  supporto,
informazioni e rassicurazione ai cittadini che  costituisce  pertanto
pubblico servizio a  tutela  della  collettivita',  per  il  corretto
adempimento delle misure poste in essere a tutela  della  salute  dei
cittadini nel presente contesto emergenziale; 
  Tenuto conto che per far fronte alle esigenze sopra  richiamate  e'
necessario  incrementare  le  risorse   economiche   presenti   nella
contabilita' speciale intestata al Soggetto attuatore  del  Ministero
della salute di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020 e che per la  copertura
dei relativi oneri,  il  Ministero  della  salute  ha  comunicato  la
disponibilita' ad integrare la richiamata contabilita'  speciale  con
le risorse proprie stanziate sul capitolo 4393 del  Centro  nazionale
per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM); 
  Vista la nota del  Ministero  della  salute  prot.  n.  743  del  4
febbraio 2022; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute  e'  autorizzato  a  potenziare  e
ampliare, fino al 31 marzo 2022, il servizio  di  contact  center  di
primo livello - numero di pubblica utilita' 1500 - attivato ai  sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 645 dell'8 marzo 2020, come prorogato da  ultimo  dall'art.
1, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile n. 817 del 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri, nel limite  di
euro 5.442.948,17  per  l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
della protezione civile n. 635 del 13  febbraio  2020.  Il  Ministero
della salute e' autorizzato a trasferire sulla predetta  contabilita'
speciale  dette  risorse  allocate  sul  capitolo  4393  del   Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo  delle  malattie.  A  tal
fine il capitolo 4393 e' integrato di euro 5.442.948,17,  per  l'anno
2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente di
cui al comma 5 dell'art. 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della
salute. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio