IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'articolo
2-bis, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia, di un elenco di Paesi di
origine sicuri;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di protezione internazionale;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, adottato di concerto con
i Ministri dell'interno e della giustizia, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2019, che adotta
l'elenco dei Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione
internazionale, in attuazione dell'art. 2-bis del citato decreto
legislativo n. 25 del 2008;
Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle
disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di
provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art.
2-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008;
Considerati gli sviluppi della crisi tra Federazione Russa e
Ucraina e della emergenza umanitaria creatasi in Ucraina con
conseguenze sulla situazione di sicurezza della popolazione
sull'intero territorio nazionale ucraino;
Considerato che, in ragione dell'evoluzione ancora in atto della
crisi, e' urgente adottare una temporanea sospensione degli effetti
derivanti dall'inclusione dell'Ucraina nell'elenco dei Paesi sicuri
di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019;
Decreta:
Art. 1
Paesi di origine sicuri
L'applicazione dell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, citato in
premessa, e' sospesa fino al 31 dicembre 2022, limitatamente
all'Ucraina.