IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e, in particolare, l'articolo 2-bis, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, di un elenco di Paesi di origine sicuri; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, adottato di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre 2019, che adotta l'elenco dei Paesi di origine sicuri per richiedenti protezione internazionale, in attuazione dell'art. 2-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008; Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni costituzionali concernenti i diritti inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale a prescindere dal Paese di provenienza e di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 2-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008; Considerati gli sviluppi della crisi tra Federazione Russa e Ucraina e della emergenza umanitaria creatasi in Ucraina con conseguenze sulla situazione di sicurezza della popolazione sull'intero territorio nazionale ucraino; Considerato che, in ragione dell'evoluzione ancora in atto della crisi, e' urgente adottare una temporanea sospensione degli effetti derivanti dall'inclusione dell'Ucraina nell'elenco dei Paesi sicuri di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019; Decreta: Art. 1 Paesi di origine sicuri L'applicazione dell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, citato in premessa, e' sospesa fino al 31 dicembre 2022, limitatamente all'Ucraina.