IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                                  e 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione
della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure
applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della
revoca dello status  di  rifugiato,  e,  in  particolare,  l'articolo
2-bis, che prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno e della giustizia, di un  elenco  di  Paesi  di
origine sicuri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di
attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione
della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei
richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva
2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e
della revoca dello status di protezione internazionale; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, adottato di concerto  con
i Ministri dell'interno e della giustizia, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 235 del 7 ottobre  2019,  che  adotta
l'elenco dei Paesi  di  origine  sicuri  per  richiedenti  protezione
internazionale, in attuazione  dell'art.  2-bis  del  citato  decreto
legislativo n. 25 del 2008; 
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle
disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili
dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo
richiedente protezione internazionale  a  prescindere  dal  Paese  di
provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art.
2-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008; 
  Considerati gli  sviluppi  della  crisi  tra  Federazione  Russa  e
Ucraina  e  della  emergenza  umanitaria  creatasi  in  Ucraina   con
conseguenze  sulla  situazione   di   sicurezza   della   popolazione
sull'intero territorio nazionale ucraino; 
  Considerato che, in ragione dell'evoluzione ancora  in  atto  della
crisi, e' urgente adottare una temporanea sospensione  degli  effetti
derivanti dall'inclusione dell'Ucraina nell'elenco dei  Paesi  sicuri
di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Paesi di origine sicuri 
 
  L'applicazione dell'art. 1 del decreto del  Ministro  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale 4 ottobre 2019, citato  in
premessa,  e'  sospesa  fino  al  31  dicembre  2022,   limitatamente
all'Ucraina.