Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime Regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
    "4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata  sul  S.O.  n.  62
della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il
termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  e'  stato  prorogato  al  31
dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  Codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub- commissario competente, ai sensi del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
Presidenti di Regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i Presidenti di Regione  e  su  proposta  dei  Sindaci  (o  altri
Soggetti Attuatori) per quanto di  loro  competenza,  puo'  disporre,
mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare  criticita',  anche
di importo pari o superiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche  in  deroga  a  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione  e  accelerazione  della  ricostruzione  pubblica»  -
l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante  «Approvazione  degli
schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  INVITALIA  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
    l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli
2 e 3; 
  Vista la nota prot. 13017/2021  del  22  giugno  2021  con  cui  il
Presidente  della  Provincia  di  Teramo  ha  richiesto   l'immediata
attivazione dei poteri  speciali  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza; 
  Vista, la nota prot.  n.  170  del  22  giugno  2021  con  cui  del
Presidente della ASP - Azienda Speciale per i servizi alla persona n.
1  di  Teramo,  ha  richiesto  l'attivazione  dei   poteri   speciali
relativamente  alla  ricostruzione  degli   edifici   di   proprieta'
dell'Ente, danneggiati dal sisma, per via della strategica importanza
che la fruizione di queste strutture riveste nell'ambito dell'offerta
dei servizi di  istruzione,  sociali  e  culturali  dei  minori  piu'
bisognosi dell'intero territorio provinciale; 
  Vista la nota della ASL di Teramo, prot. n. 98213/21 del 14  luglio
2021, con cui e' stata richiesta l'attivazione in via di urgenza  dei
poteri speciali relativamente alla  ricostruzione  degli  edifici  di
proprieta' dell'Ente danneggiati dal sisma, per via della  strategica
importanza che la fruizione di queste strutture  riveste  nell'ambito
dell'offerta dei servizi sanitari e sociali  tipici  delle  attivita'
esercitate dalla ASL; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
Uffici della Provincia di Teramo, da quelli della ASP  1  di  Teramo,
della ASL di Teramo, dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della
Regione Abruzzo -  di  seguito  USR  -  e  dalla  struttura  del  Sub
Commissario  come  risultante  dalla  relazione  del  sub-Commissario
allegata; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a)  e'  urgente  l'avvio  dei  lavori  di   adeguamento   sismico
dell'edificio adibito a sede  della  Prefettura  di  Teramo,  per  il
valore simbolico che riveste, quale organismo di primo intervento  in
caso di calamita'  naturali  o  antropiche  e  al  fine  di  renderla
pienamente operativa e allocata nella  sede  storica,  associando  al
recupero di funzionalita' pubblica il recupero del valore identitario
e simbolico della sede; 
    b) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi  per  l'attivita'
didattica e per  l'assistenza  socio-sanitaria  sta  determinando  un
grave  disagio  alla  popolazione  scolastica  e  alle  persone   con
disabilita' ospitate negli edifici  di  proprieta'  della  ASP  1  di
Teramo e alle rispettive famiglie,  ai  funzionari  pubblici  e  alla
cittadinanza e si rende pertanto necessario garantire quanto prima la
ripresa piena ed  effettiva  delle  attivita'  svolte  negli  edifici
scolastici e negli uffici pubblici attraverso  la  disponibilita'  di
adeguati spazi, in particolare nell'attuale situazione  di  emergenza
epidemiologica da Covid-19 al fine di ripristinare le  condizioni  di
normalita' preesistenti al sisma; 
    c) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per
consentire la rinascita della citta', per la funzione educativa e per
il ruolo di coesione sociale e culturale che la scuola ricopre e  per
contrastare gli effetti negativi, anche sul piano sociale,  derivanti
dalla situazione  pandemica,  rendendosi  necessario  garantire  agli
studenti,  ai  docenti  e  al  personale  della   scuola   condizioni
funzionali operative e di vivibilita' in linea con le responsabilita'
delle attivita' che vi si svolgono; 
    d) gli edifici pubblici oggetto della presente ordinanza sono, in
diversi  dei  casi,  mantenuti  in  stato  di  sicurezza   attraverso
interventi di carattere  provvisionale  con  conseguente  rischio  di
ulteriore danneggiamento degli edifici e  pericolo  per  la  pubblica
incolumita'; 
    e) la ricostruzione degli edifici pubblici,  scolastici  e  della
sede della Prefettura di Teramo rivestono carattere di criticita'  ai
sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del  21  novembre  2020
per il numero di soggetti  coinvolti  e  per  le  interconnessioni  e
interazioni funzionali nella ricostruzione degli edifici di cui  alla
presente ordinanza e tra detti edifici ed altri, pubblici e  privati,
ivi compresi quelli ad uso temporaneo  anche  in  considerazione  del
vincolo gravante su alcuni degli edifici ai sensi degli articoli 10 e
12 del decreto legislativo n. 42 del  2004  in  quanto  costruiti  da
oltre settanta anni; 
  Considerato che in relazione alla  suddetta  criticita'  e  urgenza
degli  interventi  sugli  edifici  sede  di  uffici  pubblici  o   di
istituzioni scolastiche e  sulla  sede  della  Prefettura,  si  rende
necessario un programma di recupero  unitario  e  coordinato  per  le
interazioni tra gli edifici interessati, al  fine  di  consentire  la
ripresa dell'attivita' che vi si svolgono nel minor  tempo  possibile
ricollocando negli spazi preposti uffici, aule, biblioteche e altro; 
  Considerato che gli Uffici Territoriali del Governo o  «Prefetture»
figurano  tra  gli  uffici  «strategici»  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo  2003,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2003, recante «Primi  elementi
in materia di criteri generali per  la  classificazione  sismica  del
territorio nazionale e di normative tecniche per  le  costruzioni  in
zona sismica» la cui funzionalita' deve  essere  assicurata  in  ogni
condizione di necessita' per il ruolo centrale degli  uffici  che  in
essi vi sono ubicati; 
  Considerato che, pur essendosi proceduto per l'edificio  scolastico
sede del Comi Succursale e per il  Centro  Polifunzionale  di  Piazza
Dante a Teramo ad una immediata riparazione per via dei danni minori,
occorre procedere ad effettuare lavori  di  adeguamento/miglioramento
sismico degli stessi, a seguito dei quali l'indice di  vulnerabilita'
sismica possa essere portato a livelli  tali  da  rendere  l'edificio
utilizzabile con  un  elevato  grado  di  sicurezza  per  studenti  o
fruitori; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
ricostruzione  edifici  pubblici,  scolastici  e  della  sede   della
Prefettura di Teramo si qualificano come opere e lavori urgenti e  di
particolare criticita'; 
  Considerato che sono inseriti nell'Allegato  1  dell'ordinanza  109
del 23 dicembre 2020  complessivamente  gli  interventi  riferiti  ai
seguenti edifici, con annessi gli importi presuntivi indicati: 
    1) Edificio sede della Prefettura di Teramo  per  un  importo  di
euro 9.141.546,88; 
    2) Istituto tecnico commerciale programmatori «B. Pascal» per  un
importo di euro 5.379.345,00; 
    3) Istituto tecnico commerciale «V. Comi» per un importo di  euro
2.881.777,50; 
    4)  Liceo  artistico  «Montauti»   per   un   importo   di   euro
4.927.365,00; 
    5) Centro polifunzionale provinciale «Casa del mutilato»  per  un
importo di euro 450.000,00; 
  Considerato che la Provincia di Teramo, sentito l'USR, ha  altresi'
espresso la necessita' di realizzare  un  ulteriore  intervento,  non
compreso nell'allegato 1 all'ordinanza 109 del 2020 e  relativo  alla
riparazione del danno e miglioramento sismico di un edificio sito  in
Teramo, al Largo San Matteo, gia' sede di propri  Uffici  strategici,
come la Polizia Provinciale e l'Ufficio provinciale  scolastico,  per
un costo  stimato  pari  a  euro  4.449.815,61,  in  quanto  ritenuto
essenziale ai fini dell'erogazione complessiva  dei  servizi  forniti
alla cittadinanza; 
  Considerato,  che  dalla  relazione  del  sub-Commissario   risulta
indifferibile e urgente ripristinare i seguenti edifici di proprieta'
dell'Azienda per i Servizi alla Persona ASP  1  di  Teramo,  per  gli
importi presuntivi stimati indicati a fianco  di  ciascuno  di  essi,
risultati inagibili o ulteriormente danneggiati a seguito  del  sisma
2016,  tutti  adibiti  ad  usi  scolastici  e  culturali,  oltre  che
ricreativi e sociali, al fine di consentire il ritorno  alle  normali
condizioni di vita in carenza di strutture alternative: 
    1)  Scuola  per  l'infanzia  Gemma  Marconi,  importo  presuntivo
stimato 877.500,00 euro; 
    2)  Istituto  della   Fondazione   Regina   Margherita,   importo
presuntivo stimato 8.816.000,00 euro; 
    3)  Istituto  Ottavia  Caraciotti,  importo  presuntivo   stimato
4.730.000,00 euro; 
  Considerato che gli importi relativi  agli  edifici  di  proprieta'
dell'Azienda per i servizi alla persona ASP 1 di  Teramo  sono  stati
individuati, come risulta dalla relazione di cui all'allegato 1  alla
presente ordinanza sulla base di  una  stima  parametrica  secondo  i
criteri di cui all'ordinanza n. 116/2021,  relativa  al  recupero  di
beni di particolare pregio storico  ed  architettonico,  nonche'  dei
costi parametrici indicati nell'ordinanza  commissariale  n.  19/2017
per gli edifici privi di vincolo; 
  Considerato che  dall'istruttoria  congiunta  di  cui  alla  citata
relazione del sub Commissario emerge la necessita'  di  effettuare  i
seguenti   interventi   urgenti   non   inseriti   nell'allegato    1
all'ordinanza n. 109/2020, su edifici e strutture di proprieta' della
ASL di Teramo e che risultano di estrema importanza  per  la  ripresa
delle  normali  attivita'  da  parte  dell'Azienda  sanitaria  e  per
l'erogazione dei connessi servizi: 
    1) Edificio «Ex Ravasco» Collegio femminile,  importo  presuntivo
stimato 3.030.000,00 euro; 
    2) ERP - Edilizia residenziale pubblica in via Getulio a  Teramo,
importo presuntivo stimato 400.000,00 euro; 
  Considerato, che dall'istruttoria  congiunta  di  cui  alla  citata
relazione del sub Commissario emerge la necessita' di  effettuare  un
ulteriore   intervento   di   adeguamento   sismico   non    compreso
nell'allegato 1 all'ordinanza n. 109/2020 relativo all'edificio «Casa
dello Sport» in via Taraschi a Teramo,  i  proprieta'  della  Regione
Abruzzo, per un  importo  stimato  di  euro  2.089.500,00  in  quanto
edificio strategico, prima del sisma del 2016 adibito  a  Centro  per
l'impego ed ora indispensabile per dotare il vicino liceo classico di
una  palestra  per  il  completamento  dell'offerta  formativa  e  lo
svolgimento  delle  attivita'  didattico-sportive  e   fornire   alla
cittadinanza una idonea struttura per allenamenti di pallacanestro  e
pallavolo di diverse squadre dilettantistiche e minorili della Citta'
di Teramo, rimaste prive di un luogo in cui  allenarsi,  e  che  tale
intervento e' indispensabile alla ripresa della normale vita  sociale
ed economica della intera Provincia; 
  Considerato che,  dall'istruttoria  di  cui  sopra,  e'  emersa  la
necessita' di includere nel programma di recupero unitario interventi
non compresi nell'allegato all'ordinanza n. 109/  2020,  come  meglio
descritti nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, per un  importo
totale previsionale stimato di euro 25.392.815,61; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi sugli edifici di proprieta'  della  Provincia  di  Teramo,
della ASP-1 di Teramo, della ASL di Teramo e della Regione Abruzzo e'
stimato un importo complessivo pari a euro 48.172.849,99, di cui euro
22.780.034,38  trovano  copertura  nelle  somme  stanziate  per  tali
interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020, e  l'importo  previsionale
stimato di euro 25.392.815,61 per gli interventi  non  inclusi  nella
citata ordinanza n. 109/2020 e, in particolare: importo  previsionale
stimato  euro  4.449.815,61  euro  per   il   miglioramento   sismico
dell'edificio sede dell'Ufficio provinciale scolastico di  proprieta'
della  Provincia  di  Teramo;  importo  previsionale   stimato   euro
14.423.500,00 per l'adeguamento/miglioramento sismico  degli  edifici
di proprieta' della ASP  1  di  Teramo  individuati  in:  Scuola  per
l'infanzia  Gemma  Marconi,   importo   previsionale   stimato   euro
877.500,00, Istituto  della  Fondazione  Regina  Margherita,  importo
previsionale stimato euro 8.816.000,00 e Istituto Ottavia Caraciotti,
importo previsionale stimato euro 4.730.000,00; importo  previsionale
stimato euro  4.430.000,00  per  l'adeguamento/miglioramento  sismico
degli edifici di proprieta'  della  ASL  di  Teramo  individuati  in:
Edificio  «Ex  Ravasco»  Collegio  femminile,  importo   previsionale
stimato euro 3.030.000,00 e ERP - Edilizia residenziale  pubblica  in
via Getulio a Teramo, importo previsionale stimato euro 1.400.000,00;
importo previsionale stimato euro 2.089.500,00 per  il  miglioramento
sismico della Casa dello Sport di Teramo di proprieta' della  Regione
Abruzzo, fermo restando  che  l'importo  da  finanziare  per  singolo
intervento sara' determinato all'esito dell'approvazione del progetto
nel livello definito per ciascun appalto; 
  Visto l'art. 13 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020 secondo  cui
«Al fine di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  pubbliche,
culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in  edifici
pubblici, da parte di soggetti  pubblici  o  privati,  per  il  tempo
necessario  alla   realizzazione   dei   lavori   di   ricostruzione,
riparazione e ripristino degli stessi edifici, nel  quadro  economico
dell'intervento possono essere inseriti i relativi oneri necessari, i
quali  non  possono  essere  comunque  superiori  al  3   per   cento
dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.»; 
  Visto l'art. 12 dell'ordinanza 109 del 2020, che integra l'art.  13
dell'ordinanza n. 95 del 2020, laddove si stabilisce che  nel  quadro
economico  delle  opere  in  oggetto  possa   essere   inserita   una
percentuale  pari  «al  10%  per  gli  oneri  strettamente  necessari
all'individuazione  di  soluzioni  temporanee  e  ai  relativi  costi
occorrenti per il prosieguo dell'attivita' didattica nelle more della
riparazione o ricostruzione di edifici  pubblici  ad  uso  scolastico
danneggiati dal sisma, nel caso in  cui  non  siano  disponibili  nel
territorio comunale idonee strutture  pubbliche;  le  relative  spese
sono rendicontate in occasione della erogazione del Sal finale»; 
  Considerato che dalla citata relazione del  sub-Commissario  emerge
che la ricostruzione degli edifici adibiti a sede della Prefettura di
Teramo, degli uffici pubblici e degli istituti  scolastici  necessita
di una pianificazione logistica per spostare i dipendenti pubblici  e
gli  studenti  in  parallelo  alla  ricostruzione  nel  minor   tempo
possibile e che, a tale scopo, la Provincia  ha  dichiarato  che  non
sono disponibili nel territorio comunale idonee  strutture  pubbliche
ed  ha  pertanto  individuato  un  edificio  disponibile  che   sara'
inizialmente riconvertito a  sede  temporanea  della  Prefettura,  in
grado di ospitare il personale degli edifici oggetto; 
  Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica,  poter
disporre, nei limiti previsti dagli  articoli  13  dell'ordinanza  n.
95/2020 e 12 dell'ordinanza n. 109/2020 delle risorse  da  destinare,
rispettivamente, alla individuazione di  una  sede  temporanea  della
Prefettura e delle sedi scolastiche temporanee nonche' alle  connesse
spese logistiche, in un periodo  antecedente  l'effettivo  avvio  dei
lavori, in relazione alla previsione di effettuare gli interventi  di
ricostruzione/adeguamento nel minor  tempo  possibile,  in  modalita'
compatibili con la gestione dell'attuale  livello  di  vulnerabilita'
degli edifici stessi e secondo la piu' efficace programmazione  della
gestione delle attivita' scolastiche; 
  Ritenuto di approvare il Piano degli interventi di  recupero  degli
edifici di  proprieta'  della  Provincia  di  Teramo,  della  Regione
Abruzzo, della ASL di Teramo e della ASP 1 di Teramo meglio descritti
nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza,  nel  limite  massimo  di
euro 49.172.849,99, di cui euro 22.780.034,38 trovano copertura nelle
somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109  del  2020,
ed euro 25.392.815,61  a  valere  sulle  risorse  della  contabilita'
speciale attribuita al Commissario straordinario per la ricostruzione
per gli interventi di cui all'art. 4 comma  3  del  decreto-legge  n.
189/2016, che presenta le necessarie disponibilita' finanziarie; 
  Ritenuto di individuare, per l'intervento unitario di ricostruzione
di  cui  alla  presente  ordinanza,  ai  sensi  e  per  gli   effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario  l'ing.  Fulvio
M.  Soccodato  in  ragione  della  sua   competenza   ed   esperienza
professionale; 
  Ritenuto opportuno, in ragione della stretta  interconnessione  tra
interventi  pubblici  e  privati  e  per  ragioni  di  continuita'  e
connessione con gli interventi gia'  avviati,  individuare  l'Ufficio
speciale  per  la  ricostruzione  della  Regione  Abruzzo,  il  quale
presenta  i  necessari  requisiti  di   capacita'   organizzativa   e
professionale, quale  soggetto  idoneo  a  svolgere  le  funzioni  di
soggetto attuatore per gli interventi di cui alla presente  ordinanza
ad eccezione di quelli relativi alla  ricostruzione  delle  scuole  e
degli immobili di proprieta'  della  ASL  Teramo,  per  i  motivi  di
seguito indicati, e ferma restando la competenza dell'amministrazione
comunale in materia urbanistica ed edilizia del territorio; 
  Vista la nota n. 106284 del 5 agosto 2021 della ASL di  Teramo  che
ha attestato di disporre di una organizzazione  interna  composta  da
ventisette  unita',  articolata   anche   con   settori   tecnici   e
professionalita' preposte alla  gestione  degli  appalti  e  di  aver
eseguito negli ultimi tre anni appalti di lavori per un  importo  non
inferiore a euro 12.000.000,00; 
  Ritenuto inoltre opportuno, in  ragione  della  specificita'  degli
interventi, individuare  quali  idonei  soggetti  attuatori  per  gli
interventi di recupero delle scuole di proprieta' della  provincia  e
degli  edifici  del  patrimonio  immobiliare  della  ASL  di  Teramo,
rispettivamente la Provincia di Teramo e la ASL di Teramo; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere,   altresi',   supportato   da
specifiche professionalita' esterne di complemento per  le  attivita'
di tipo tecnico, giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse
alla realizzazione degli interventi con oneri  a  carico  dei  quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016 n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art.  101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 consente ai soggetti
attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i
progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento  degli
incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del
Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. - di seguito GSE,  di  proporre
al vice Commissario di  ricalcolare  la  somma  assegnata,  il  quale
provvede alla rideterminazione affinche' il concorso  alla  copertura
finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto  termico
non  superi  il  totale  complessivo  delle  spese  ammissibili  e  a
riservare  al  progetto   la   cifra   decurtata   nelle   more   del
perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  di
fornitura di servizi tecnici al di sotto delle soglie di cui all'art.
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non osta  ai  principi  del
legislatore  eurounitario  e  ai   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore,  anche
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici del patrimonio edilizio della Provincia di Teramo; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95 e 97  e  148  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, e per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo di porre a base di gara  il  progetto  definitivo,
fissando al contempo un termine tassativo entro cui deve avvenire  la
consegna dei lavori; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Ritenuto di estendere fino alla  conclusione  degli  interventi  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto ai  fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi di derogare le procedure di cui all'art. 19, comma 4,  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un Collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi
di adeguamento, miglioramento sismico e ricostruzione delle scuole di
Teramo; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale  della   struttura
commissariale che attesta la necessaria disponibilita' delle  risorse
sulla  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  4,  comma  3,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 6 agosto  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 Individuazione dell'intervento di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato, come urgente e  di  particolare
criticita',  con  il  relativo  cronoprogramma  il  complesso   degli
interventi di adeguamento e  ricostruzione  dell'edificio  adibito  a
sede della Prefettura di Teramo, degli  edifici  adibiti  a  sede  di
istituti scolastici  di  secondo  grado  e  di  uffici  pubblici  del
patrimonio della Provincia di Teramo,  degli  edifici  di  proprieta'
della ASP 1 di Teramo e della ASL di Teramo, nonche'  la  Casa  dello
Sport di  proprieta'  della  Regione  Abruzzo  nel  territorio  della
Regione Abruzzo, interessato dagli eventi sismici verificatisi a  far
data dal 24 agosto  2016.  Gli  interventi  in  oggetto  sono  meglio
descritti  nell'Allegato  n.  1  alla  presente  ordinanza,  che   ne
costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  e  sono  di  seguito
riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
A - Edifici di proprieta' della Provincia di Teramo. 
    1. Edificio sede  della  Prefettura  di  Teramo  per  un  importo
previsionale   stimato   di   euro   9.141.546,88   gia'   finanziato
dall'ordinanza n. 109/2020 
    2. Istituto tecnico commerciale programmatori «B. Pascal» - corpo
B2 per un importo previsionale stimato  di  euro  5.379.345.00,  gia'
finanziato dall'ordinanza n. 109/2020. 
    3.  Istituto  tecnico  commerciale  «V.  Comi»  per  un   importo
previsionale   stimato   di   euro   2.881.777,50   gia'   finanziato
dall'ordinanza n. 109/2020. 
    4. Liceo artistico «Montauti» per un importo previsionale stimato
di euro 4.927.365,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 109/2020. 
    5. Centro polifunzionale «casa del mutilato» di Piazza Dante  per
un importo previsionale stimato di euro  450.000,00  gia'  finanziato
dall'ordinanza n. 109/2020. 
    6. Edificio gia' sede dell'Ufficio provinciale scolastico e della
Polizia  provinciale,  sito  in  Largo  San  Matteo  per  un  importo
previsionale stimato di euro 4.449.815,61. 
B - Edifici di proprieta' dell'Azienda per i servizi alla persona  di
Teramo ASP 1. 
  7. Edificio sede  della  Scuola  infanzia  Gemma  Marconi,  per  un
importo previsionale stimato di euro 877.500,00. 
  8. Edificio  sede  della  Fondazione  «Regina  Margherita»  per  un
importo previsionale stimato di euro 8.816.000,00. 
  9. Edificio sede dell'Istituto Ottavia Caraciotti  per  un  importo
previsionale stimato di euro 4.730.000,00. 
C - Edifici di proprieta' della Azienda sanitaria locale di Teramo. 
  10. Edificio  «Ex  Ravasco»  Collegio  femminile,  per  un  importo
previsionale stimato di euro 3.030.000,00. 
  11. ERP - Edilizia residenziale pubblica, via Getulio a Teramo, per
un importo previsionale stimato di euro 1.400.000,0. 
D - Edificio di proprieta' della Regione Abruzzo. 
  12. Edificio Casa dello Sport via Taraschi Teramo, per  un  importo
previsionale stimato di euro 2.089.500,00. 
  2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere di particolare
urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.  110  del  21
novembre 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione
del sub Commissario redatta a seguito dell'istruttoria  congiunta  da
parte della Provincia di Teramo, ASL ASP 1 e dell'USR, in quanto: 
    a) riguardano edifici ubicati per la  maggior  parte  nel  centro
storico della citta' di Teramo la  cui  ricostruzione  e'  urgente  e
indispensabile al fine del recupero coordinato e unitario del tessuto
urbano; 
    b) la ricostruzione degli edifici non ubicati nel centro  storico
e' relativa ad una scuola materna e ad una RSA la cui  ricostruzione,
anche  avuto  riguardo  all'attuale  situazione  epidemiologica,   e'
urgente; 
    c) riguardano edifici per i quali e'  necessario  un  adeguamento
sismico a seguito delle prime riparazioni urgenti ed e'  in  atto  un
crescente progressivo  ammaloramento  degli  edifici,  nonche'  delle
opere provvisionali e di consolidamento, che rischia di compromettere
la  stabilita'  delle  singole  strutture  e   il   loro   stato   di
conservazione, con il conseguente  potenziale  verificarsi  di  danni
irrimediabili a persone e cose; 
    d) l'impossibilita' di disporre di idonei spazi sta  determinando
gravi pregiudizi alle attivita' didattiche e al regolare svolgimento,
di talche' si rende necessario garantire  quanto  prima  al  recupero
pieno della disponibilita' di spazi per le attivita' scolastiche,  in
particolare nell'attuale situazione di  emergenza  epidemiologica  da
Covid-19; 
    e) la collocazione provvisoria degli uffici della Prefettura,  di
RSA  e  degli  altri  uffici  pubblici  in  una  pluralita'  di  sedi
distaccate temporanee crea disorientamento e disagi alla cittadinanza
per  la  frammentazione  dei  servizi  resi  al  cittadino  e   grava
l'amministrazione dei costi  di  locazione  delle  sedi  sostitutive,
oltre a costituire  per  la  collettivita'  una  perdita  del  valore
identitario e simbolico delle sedi storiche; 
    f) la ricostruzione degli edifici  di  cui  al  comma  1  riveste
carattere di criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per la ripresa delle normali  condizioni  di
vita in quanto adibiti a  sede  di  pubblici  uffici,  residenze  per
anziani, istituti scolastici e della Prefettura  di  Teramo,  per  il
numero di soggetti coinvolti, e per le interconnessioni e interazioni
nella ricostruzione di alcuni edifici di cui alla presente  ordinanza
con altri edifici, pubblici e privati,  per  il  numero  di  soggetti
coinvolti. 
  3. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti della Provincia di Teramo,  ASP1  di  Teramo,  ASL  di
Teramo, dell'USR e del  sub  Commissario,  nell'Allegato  n.  1  alla
presente ordinanza, sono indicate le singole opere e lavori previsti,
l'ubicazione, la  natura  e  tipologia  di  intervento  e  gli  oneri
complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti  all'attivita'  di
progettazione,  alle  altre  spese  tecniche  ed   alle   prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento.