Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
    "4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  sul  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del  Governo  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017 recante «Approvazione del
primo programma degli  interventi  di  ricostruzione,  riparazione  e
ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016»; 
    l'ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018 recante «Approvazione  del
1° Piano degli interventi sui dissesti  idrogeologici  nei  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo-contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle
popolazioni colpite dagli eventi  sismici  del  24  agosto  2016  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la convenzione del 24 ottobre  2019  per  l'attuazione  degli
interventi  di  mitigazione  del  rischio  idraulico  nei  Comuni  di
Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso compresi nelle ordinanze n.
37/20187 e n. 64/2019 stipulata tra l'Ufficio speciale della  Regione
Marche e il Consorzio di bonifica delle Marche; 
  Vista la legge regionale 17 giugno 2013, n. 13  e,  in  particolare
l'art. 5 che definisce il consorzio di bonifica  delle  Marche,  come
«ente pubblico economico di natura associativa  dotato  di  autonomia
statutaria, funzionale e contabile,  che  opera  secondo  criteri  di
efficienza, efficacia, economicita' ed equilibrio di bilancio.» e  lo
assoggetta alla vigilanza  della  regione,  secondo  quanto  previsto
dalla  legge  regionale  18  maggio  2004,  n.  13   recante   «Norme
concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti  in
materia di competenza regionale»; 
  Dato atto che l'USR Marche, con cui e' stata richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri speciali  con  riguardo  agli  interventi  sui
dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza; 
  Visti   gli   esiti   dell'istruttoria   condotta    congiuntamente
dall'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche,  dal
Consorzio di bonifica Marche e dalla struttura del  sub  Commissario,
come risultante dalla relazione del sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono  interventi  urgenti  di
mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  rispetto   ai
versanti del bacino idrografico; 
    b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che
le opere in questione hanno rispetto alla  ricostruzione  pubblica  e
privata  dei  tre  comuni  interessati  in  quanto  i  corsi  d'acqua
interessati si intrecciano con i tessuti urbani  dei  centri  creando
un'interferenza tra i cantieri potenziali difficile da gestire; 
    c)  e'  necessario  e  urgente  ripristinare   la   funzionalita'
idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone
della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento
degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti e/o  di  scivolamento
di materiali sconnessi lungo i versanti e il conseguente  intasamento
degli alvei e le traverse abbassando la loro capacita' di accumulo  e
quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi  di  mitigazione  del  rischio  idraulico  si  rende
necessario un programma di recupero unitario e coordinato al fine  di
consentire la ripresa delle normali condizioni di vita; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto   gli   interventi   di
sistemazione dei dissesti idrogeologici si qualificano come  opere  e
lavori urgenti e di particolare criticita'; 
  Considerato che l'intervento relativo alle opere di mitigazione del
rischio  idraulico  R4  area  Valruscio   -   Ussita,   e'   inserito
nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 37 dell'8 settembre 2017; 
  Considerato che sono inseriti nell'allegato 1 all'ordinanza  n.  64
del 2018 i seguenti interventi: 
    a) nel Comune di Visso: fiume Nera a Visso, a  valle  derivazione
ERG; fiume Nera a Visso, da centro  storico  a  traversa  derivazione
ERG; fossi minori fiume Nera (Cardosa,  Valle  di  Norcia,  Vallopa);
fiume Nera a monte abitato Visso; torrente Ussita a monte  confluenza
fiume Nera; 
    b) nel Comune di Castelsantangelo sul  Nera:  fiume  Nera  tratto
Castelsantangelo e Visso; fosso delle Brecce  -  Nocria;  fiume  Nera
tratto Castelsantangelo - Vallinfante; fosso Ravarro  -  Vallinfante;
debris-flow versante M. Porche; fosso  S.Angelo  -  Castelsantangelo;
fosso Capo di Nera - Nocelleto; fosso Capo di Nera -  Rapegna;  fosso
di Corveto - Rapegna/Nocelleto; fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna; 
    c)  nel  Comune  di  Ussita:  versante   e   asta   fluviale   S.
Cataldo/Capovallazza; torrente Ussita  a  monte  dell'abitato;  fossi
minori Ussita - Capovallazza; fosso il Vallone - Casali; 
  Considerato  che  le  citate  ordinanze  n.  37  e  n.  64  per  la
realizzazione  degli  interventi  sui  dissesti  idrogeologici,   ivi
compresi quelli di cui alla presente ordinanza, nei territori colpiti
dal sisma assegnano, complessivamente e indistintamente,  un  importo
pari a euro 62.457.160,00, in favore della Regione Marche; 
  Visto l'art.  2  della  citata  convenzione  del  24  ottobre  2019
stipulata tra l'Ufficio speciale della Regione Marche e il  Consorzio
di bonifica  delle  Marche  che  individua,  per  ciascun  intervento
ricompreso nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera,  Ussita  e  Visso
l'importo stimato per un onere complessivo pari a euro 43.021.463,00; 
  Considerato che a valere sull'importo originariamente  individuato,
pari complessivamente ad euro  43.021.463,00  la  Regione  Marche  ha
effettuato ulteriori interventi urgenti di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico di tipo gravitativo, realizzati dai comuni  interessati
come soggetti attuatori e dal PF. Tutela  del  territorio  di  Ascoli
Piceno,  per  un  importo  pari  a  euro  4.631.310,26  e,  pertanto,
l'importo disponibile a  valere  sulle  risorse  gia'  stanziate  con
l'ordinanza  n.  64  del  2018  residuano  risorse   pari   ad   euro
38.390.152,74; 
  Considerato  che  dall'istruttoria  compiuta  di  cui  alla  citata
relazione del sub  Commissario  e'  emersa,  al  fine  di  realizzare
compiutamente le opere in oggetto, l'esigenza di  eseguire  attivita'
propedeutiche finalizzate alla immediata riduzione dei  rischi  negli
alvei piu' gravemente interessati da dissesti idrogeologici quali  lo
sfalcio della vegetazione, la sghiaiatura, la rimozione di  materiale
detritico, la pulizia degli alvei, la riprofilatura degli argini,  il
pristino  degli  incisi,  le  opere  di   contenimento   strettamente
necessarie, la segnaletica, l'interdizione di strade e  aree  nonche'
quant'altro necessario a rimuovere il pericolo e che l'onere per tali
attivita' possa essere stimato in euro 3.500.000,00 e pertanto per la
progettazione ed esecuzione delle opere l'importo massimo complessivo
possa essere  stimato  in  euro  39.521.463,00,  fermo  restando  che
l'importo da finanziare  per  singolo  intervento  sara'  determinato
all'esito dell'approvazione del progetto  nel  livello  definito  per
ciascun appalto; 
  Considerato che sono state adottate le ordinanze speciali n.  14  e
16  del   2021   relative,   rispettivamente   agli   interventi   di
ricostruzione  del  Comune  di  Castelsantangelo  sul  Nera  e   agli
interventi di ricostruzione del Comune di Ussita, e che il Comune  di
Visso con nota del 17 luglio  2021  ha  richiesto  l'attivazione  dei
poteri speciali ed e' in corso l'adozione  della  relativa  ordinanza
speciale, risultando pertanto necessario e urgente  disciplinare  gli
interventi sui dissesti idrogeologico nei  citati  comuni  in  quando
strettamente interconnessi con gli  interventi  di  cui  alle  citate
ordinanze  al  fine  di  completare  gli   interventi   accelerandone
l'attuazione; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi sui dissesti idrogeologici nei Comuni di  Castelsantangelo
sul  Nera,  Ussita  e  Visso  e'  stimato  un  importo  pari  a  euro
3.500.000,00 per le attivita' propedeutiche ed euro 39.521.463,00 per
gli interventi definitivi, per un importo complessivo  pari  ad  euro
43.021.463,00 che trova copertura quanto a euro  38.390.152,74  nelle
somme stanziate per tali interventi dalle ordinanze n. 37 e n.  64  e
quanto a euro 4.631.310,26 a valere sulla  contabilita'  speciale  n.
6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189  del  2016,
che presenta le necessarie disponibilita'; 
  Ritenuto di approvare il Piano degli interventi come da allegato n.
1 alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 43.021.463,00; 
  Ritenuto di individuare, per  l'intervento  unitario  sui  dissesti
idrogeologici nei Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Visso
ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale  sub
Commissario l'ing. Gianluca Loffredo in ragione della sua  competenza
ed esperienza professionale; 
  Considerato che il Consorzio di bonifica Marche e' un ente pubblico
economico istituito con delibera dalla giunta regionale delle  Marche
nel dicembre 2013 ai sensi della legge regionale n. 13 del 17  giugno
2013 e che ai sensi dell'art. 3, comma 3  della  legge  regionale  n.
13/2013 la regione puo' altresi' avvalersi del consorzio medesimo  ai
fini della progettazione e realizzazione  delle  opere  pubbliche  di
propria competenza per le finalita' previste dalla medesima  legge  e
per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei
bacini idrografici; 
  Dato atto che l'USR Marche richiede di  individuare  come  soggetto
attuatore della progettazione e della realizzazione delle  opere  sui
dissesti nei Comuni di Castelsantangelo, Ussita e Visso, il Consorzio
di  bonifica  per  ragioni  di  continuita'  con  le  attivita'  gia'
intraprese ai sensi della  citata  convezione  del  24  ottobre  2019
definendo, al contempo, i compiti e le  responsabilita'  degli  altri
soggetti coinvolti; 
  Considerato  che  il  Consorzio  di  bonifica  ha  una  consolidata
esperienza in tema di progettazione ed esecuzione  di  interventi  di
riduzione  di  rischio  idrogeologico  e  dispone  di  una  struttura
dedicata a tali interventi; 
  Ritenuto, per ragioni di continuita' e semplificazione, individuare
nel Consorzio di bonifica Marche il soggetto  attuatore  per  la  gli
interventi definitivi sui dissesti idrogeologici; 
  Ritenuto di individuare nell'USR Marche il soggetto  attuatore  per
le attivita' propedeutiche finalizzate alla immediata  riduzione  dei
rischi  sui  dissesti  maggiormente  significativi  in   termini   di
pericolosita' e, in particolare per gli interventi relativi  a  fiume
Nera tratto  Castelsantangelo-Visso:  opere  difesa  spondale,  nuove
arginature; t. Ussita a  monte  dell'abitato:  rifacimento  traverse,
muri   d'argine,   rimozione   ostruzioni    d'alveo,    manutenzioni
idraulico-forestali, opere di  consolidamento;  fiume  Ussita  centro
abitato a monte confluenza; fiume Nera -intervento a monte del centro
abitato del Comune di Visso; 
  Considerato altresi' che il personale in organico a tali  strutture
consente la gestione diretta dell'intervento da  parte  dei  soggetti
attuatori, potendo il  Consorzio  di  bonifica  anche  utilizzare  la
propria societa' in  house,  «Bonifica  Marche  Engineering  S.r.l.»,
rendendosi   necessario   un   limitato   supporto   di    specifiche
professionalita' esterne di complemento; 
  Visti l'art. 1, commi 162-170 della legge n.  145  del  2018  e  il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2019,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  7   giugno   2019   relativi
all'istituzione presso l'Agenzia del demanio della «Struttura per  la
progettazione»; 
  Ritenuto di potersi eventualmente  avvalere,  mediante  stipula  di
apposita  convenzione,  della  «Struttura   per   la   progettazione»
istituita presso l'Agenzia del demanio, per tutti i  servizi  tecnici
necessari alla realizzazione degli interventi  sui  dissesti  per  le
attivita' progettuali; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
i  soggetti  attuatori  possano  essere  supportati   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico, giuridico - amministrativo  e  specialistico  connesse  alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto  attuatore  potra'  eventualmente   anche   procedere   alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  e  che  tale
attivita', essendo propedeutica alla  realizzazione  dell'intervento,
debba essere effettuata con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore,  anche
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria  e  architettura  e  l'attivita'  di  progettazione  di
importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli
articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei  principi  di
tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  sistemazione   dei   dissesti   idrogeologici   e
ripristino del corso delle acque cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo
n.  50  del  2016,  quanto  al  numero  di  operatori  economici   da
consultare, che trova ragion d'essere nel rispetto del  principio  di
concorrenza e rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, di derogare agli articoli 95, 97 e 148  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50  del
2016 e alla possibilita' di  esercitare  la  facolta'  di  esclusione
automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art.  35  del
decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per  appalti  che  non  abbiano
carattere transfrontaliero, fino a quando  il  numero  delle  offerte
ammesse non sia inferiore a  cinque,  ferma  restando  l'applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50  del
2016, al fine di ridurre i costi e i  tempi  di  realizzazione  delle
opere, consentendo al soggetto attuatore USR Marche di porre  a  base
di gara il progetto definitivo o  di  fattibilita'  tecnico-economica
per le sole opere propedeutiche finalizzate  all'immediata  riduzione
dei rischi ai fini delle lavorazioni successive, fissando al contempo
un termine tassativo entro cui deve avvenire la consegna dei lavori; 
  Considerato necessario, al fine del piu' corretto coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi,  prevedere  la
possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano
relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi  i  casi  di
particolare specializzazione tecnica che richiedono  la  presenza  di
diverse e  specifiche  professionalita'  o  le  ipotesi  di  recupero
modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente  fruibile  in
tempi piu' rapidi; 
  Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE,
consente  alle  stazioni  appaltanti  di  introdurre  un  limite   al
subappalto  soltanto  in  ragione  della  particolare  natura   delle
prestazioni oggetto di  gara,  e  non  pone  limiti  quantitativi  al
subappalto; 
  Vista la delibera  ANAC  n.  483  del  23  maggio  2018  in  merito
all'applicazione  dell'accordo-quadro,  ai  sensi  dell'art.  54  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, agli appalti di lavori  anche  di
nuove opere e di manutenzione straordinaria e non solo  a  quelli  di
manutenzione come previsto dalla legislazione previgente; 
  Considerato necessario, al fine di ottenere benefici in termini  di
flessibilita', abbattimento dei tempi  procedurali,  consentire,  ove
ritenuto opportuno, il ricorso all'accordo  quadro  con  uno  o  piu'
operatori economici tenendo conto dei vantaggi e degli  svantaggi  da
esso derivanti in relazione al numero degli interventi da effettuare; 
  Ritenuto di estendere fino alla  conclusione  degli  interventi  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto di dover derogare al termine previsto all'art. 1, comma 3,
del decreto-legge n. 32 del 2019, consentendo l'impiego  del  sistema
cd. «di inversione procedimentale» anche per le  procedure  negoziate
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto, ai fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,  n.  327
prevedendo che gli interventi costituiscano variante  agli  strumenti
urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito
della Conferenza speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020, adottando una specifica disciplina per gli interventi
sui dissesti idrogeologici di cui alla presente ordinanza; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 6 agosto  2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione dell'intervento 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato, come urgente e  di  particolare
criticita', il complesso degli interventi sui dissesti  idrogeologici
nei  Comuni  di  Castelsantangelo  sul  Nera,  Ussita  e  Visso   nel
territorio della Regione Marche, meglio descritti nella relazione del
sub Commissario allegato n. 1  alla  presente  ordinanza,  contenente
anche il  cronoprogramma,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. Gli interventi sono cosi' riassuntivamente indicati  con
la relativa stima previsionale delle spese: 
    a) interventi nel Comune di Castelsantangelo sul Nera: 
      1.  fiume  Nera  tratto  Castelsantangelo  e   Visso,   importo
previsionale stimato euro 3.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza
n. 64 del 2018; 
      2. fosso delle Brecce -  Nocria  importo  previsionale  stimato
euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      3. fiume Nera  tratto  Castelsantangelo -  Vallinfante  importo
previsionale stimato euro 4.500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza
n. 64 del 2018; 
      4. fosso Ravarro -  Vallinfante  importo  previsionale  stimato
euro 500.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      5. debris-flow versante M. Porche importo previsionale  stimato
euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      6.  fosso  S.Angelo  -  Castelsantangelo  importo  previsionale
stimato euro 500.000,00 gia'  finanziato  dall'ordinanza  n.  64  del
2018; 
      7. fosso Capo di Nera - Nocelleto importo previsionale  stimato
euro 1.800.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      8. fosso Capo di Nera - Rapegna  importo  previsionale  stimato
euro 1.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      9. fosso di Corveto -  Rapegna/Nocelleto  importo  previsionale
stimato euro 500.000,00 gia'  finanziato  dall'ordinanza  n.  64  del
2018; 
      10. fosso di Varogna - Nocelleto/Rapegna  importo  previsionale
stimato euro 1.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza  n.  64  del
2018; 
    b) interventi nel Comune di Ussita: 
      11. versante e asta fluviale  S.  Cataldo/Capovallazza  importo
previsionale stimato euro 3.300.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza
n. 64 del 2018; 
      12. torrente Ussita a monte dell'abitato  importo  previsionale
stimato euro 4.000.000,00, gia' finanziato dall'ordinanza n.  64  del
2018; 
      13. fossi minori  Ussita -  Capovallazza  importo  previsionale
stimato euro 1.800.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza  n.  64  del
2018; 
      14. fosso il Vallone - Casali importo previsionale stimato euro
2.700.00,00 gia' finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      15.  opere  di  mitigazione  del  rischio  idraulico  R4   area
Valruscio  importo  previsionale  stimato  euro   3.821.463,00   gia'
finanziato dall'ordinanza n. 37 del 2017; 
    c) interventi nel Comune di Visso: 
      16. fiume  Nera  a  Visso,  a  valle  derivazione  ERG  importo
previsionale stimato euro 500.000,00 gia'  finanziato  dall'ordinanza
n. 64 del 2018; 
      17.  fiume  Nera  a  Visso,  da  centro  storico   a   traversa
derivazione ERG importo previsionale stimato  euro  3.800.00,00  gia'
finanziato dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      18. fossi minori fiume Nera (Cardosa, Valle di Norcia, Vallopa)
importo  previsionale  stimato  euro  2.700.00,00   gia'   finanziato
dall'ordinanza n. 64 del 2018; 
      19. fiume Nera  a  monte  abitato  Visso  importo  previsionale
stimato euro 2.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza  n.  64  del
2018; 
      20. torrente Ussita  a  monte  confluenza  fiume  Nera  importo
previsionale stimato euro 2.000.000,00 gia' finanziato dall'ordinanza
n. 64 del 2018; 
  2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si  articola
nelle seguenti attivita': 
    a) attivita' propedeutiche finalizzate alla  immediata  riduzione
dei rischi negli alvei piu' gravemente interessata dai dissesti,  per
una spesa stimata pari a euro 3.500.000,00; 
    b)  progettazione  ed   esecuzione   degli   interventi   nonche'
espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative  connesse  per
una spesa stimata pari a euro 39.521.463,00. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 risultano essere critici  e  di
particolare urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110
del 2020 per i seguenti motivi, come evidenziati dalla relazione  del
sub Commissario redatta  a  seguito  dell'istruttoria  congiunta  con
l'USR e il Consorzio di bonifica Marche: 
    a) i tratti dei corsi d'acqua richiedono  interventi  urgenti  di
mitigazione  del  rischio  idraulico  e  idrogeologico  rispetto   ai
versanti del bacino idrografico; 
    b) gli interventi sono critici per la stretta interdipendenza che
le opere in questione hanno rispetto alla  ricostruzione  pubblica  e
privata dei tre comuni in  quanto  i  corsi  d'acqua  interessati  si
intrecciano con i tessuti urbani dei centri  creando  un'interferenza
tra i cantieri potenziali difficile da gestire; 
    c)  e'  necessario  e  urgente  ripristinare   la   funzionalita'
idraulica della briglia esistente, ma attualmente aggirata dal filone
della corrente riducendo l'accelerazione del fenomeno di allentamento
degli ammassi rocciosi e di rilascio di detriti o di scivolamento  di
materiali sconnessi lungo i versanti  e  il  conseguente  intasamento
degli alvei e le traverse abbassando la loro capacita' di accumulo  e
quindi diminuendo la loro efficienza come opere di difesa. 
  4.  In  relazione  alla  criticita'  degli  interventi,  si   rende
necessario un programma di recupero  unitario  e  coordinato  per  le
ineliminabili interazioni tra gli interventi  di  cui  alla  presente
ordinanza, nonche' tra  questi  e  gli  interventi  di  ricostruzione
pubblica a privata, al fine di consentire la  ripresa  delle  normali
condizioni di vita nel minor tempo possibile.  L'intervento  unitario
contribuisce  all'ottimizzazione   della   cantierizzazione   e   una
riduzione dei tempi di attuazione. 
  5. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai
rappresentanti, dell'USR del Consorzio di bonifica Marche  e  il  sub
Commissario, nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza sono indicate
le singole  opere  e  lavori  previsti,  l'ubicazione,  la  natura  e
tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di
quelli afferenti all'attivita' di  progettazione,  alle  altre  spese
tecniche    ed    alle    prestazioni    specialistiche     derivanti
dall'effettuazione dell'intervento.