Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data del 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
9; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: 
    "4-quinquies. Lo stato di emergenza di  cui  al  comma  4-bis  e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021; a  tale  fine  il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»,  pubblicata  nel  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018,
con la quale il termine della gestione straordinaria di cui  all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 17  ottobre  2016,  n.  189,  e'  stato
prorogato al  31  dicembre  2020  e  ulteriormente  prorogato  al  31
dicembre 2021 dall'art. 57, comma  2,  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma, il Commissario straordinario puo'  nominare  fino  a  due  sub
Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  Straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visti in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  «Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n.  1+10  del  2020,
«al fine di accelerare la ricostruzione  dei  centri  storici  e  dei
nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti  dagli  eventi  sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche   nonche'   di
disposizioni  organizzative  e   definizione   delle   procedure   di
semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
    l'ordinanza n. 112 del 23  dicembre  2020  recante  «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Visto l'art. 14, comma 3.1 del decreto-legge n. 189  del  2016,  ai
sensi del quale che  «tra  gli  interventi  sul  patrimonio  pubblico
disposti dal commissario straordinario del Governo e' data  priorita'
a  quelli  concernenti  la  ricostruzione  di  edifici  scolastici  e
universitari»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 e 3; 
  Vista la  nota  prot.  n.  CGRTS-0023931-A-20/07/2021  del  rettore
dell'Universita' degli studi di  Macerata,  con  la  quale  e'  stata
richiesta l'immediata attivazione dei poteri  speciali  con  riguardo
agli  interventi  di  ricostruzione  degli  immobili  oggetto   della
presente ordinanza; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici dell'Universita' degli studi di Macerata e dalla struttura del
sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub  Commissario
allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) gli eventi sismici del 2016 hanno  determinato  l'inagibilita'
di porzioni significative di alcuni  edifici  dell'Universita'  degli
studi di Macerata, tutti collocati nel centro storico della citta' e,
specificamente: 
      Dipartimento di giurisprudenza  (ex  collegio  dei  Barnabiti),
sede dell'aula magna dell'Ateneo, dell'Antica biblioteca, dell'Antica
sagrestia (aula Mortati),  dell'Istituto  di  medicina  legale  e  di
alcuni  uffici  del  Dipartimento  di  giurisprudenza.  Le  attivita'
strategiche,   direzionali    e    gestionali,    dell'Ateneo,    che
antecedentemente al  sisma  si  svolgevano  nelle  sale  in  oggetto,
attualmente si svolgono  in  spazi  acquisiti  in  locazione  e  meno
rappresentativi oltreche' collocati in luoghi  piu'  marginali  della
citta'; 
      Palazzo Ugolini, corso Cavour n. 2, sede di spazi  bibliotecari
e  di  ricerca  del   Dipartimento   di   studi   umanistici.   Parte
significativa  delle  attivita'  che  antecedentemente  al  sisma  si
svolgevano nell'edificio in oggetto, attualmente si svolgono in altri
plessi di proprieta'  dell'Ateneo  e  in  un  immobile  acquisito  in
locazione,   con   la   conseguente   frammentazione   del   servizio
bibliotecario, che depotenzia sia l'attivita' di studio sia quella di
ricerca; 
      Palazzo Ciccolini, via XX settembre n.  5,  sede  degli  uffici
dell'amministrazione centrale  dell'Universita',  del  senato  e  del
Consiglio  di  amministrazione  dell'Universita'.  Le  attivita'  che
antecedentemente al  sisma  si  svolgevano  nelle  sale  in  oggetto,
attualmente si svolgono nell'immobile ex Banca Marche, ora  Bper,  in
coabitazione  con  il  personale  di  tale  istituto  bancario,   con
inevitabili disagi per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa; 
      Palazzo ex Tribunale,  via  Garibaldi  n.  20,  sede  di  spazi
didattici e bibliotecari e  di  ricerca  del  Dipartimento  di  studi
umanistici. Tramite un intervento di  messa  in  sicurezza  e'  stata
provvisoriamente  riacquisita  l'agibilita'  di  tali   spazi   senza
tuttavia  intervenire  sulle  vulnerabilita'  dell'edificio,  la  cui
funzionalita' risulta pertanto limitata; 
      Dipartimento di economia e diritto, via Crescimbeni n. 20, sede
di spazi didattici e  scientifici.  A  seguito  del  sisma  tutte  le
attivita' che vi si svolgevano sono state trasferite in  spazi  presi
in locazione che risultano meno  idonei  e  che  sono  decentrati  in
luoghi piu' marginali della citta', depotenziando l'attivita'  svolta
dal Dipartimento; 
    b) i danneggiamenti di cui al punto a)  hanno  determinato  gravi
disagi allo  svolgimento  dell'ordinaria  attivita'  didattica  e  di
ricerca, a danno degli studenti e del corpo docente e amministrativo,
cosi' che si rende necessario garantire quanto prima la ripresa piena
ed  effettiva  delle  attivita'  accademiche  amministrative   e   di
didattica,  ricerca,  trasferimento   tecnologico,   ospitalita'   di
studenti e docenti dell'Universita', molti dei quali  provenienti  da
fuori sede, attraverso il recupero della disponibilita'  di  adeguati
spazi,  in   particolare   nell'attuale   situazione   di   emergenza
epidemiologica da Covid-19; 
    c)  i  gravi  ritardi  negli  interventi  hanno  determinato   un
crescente progressivo ammaloramento degli  edifici  dell'Ateneo,  ivi
compresi quelli storici,  nonche'  delle  opere  provvisionali  e  di
consolidamento, con il conseguente rischio  di  compromissione  della
stabilita' delle singole strutture e del loro stato di  conservazione
e di danni irrimediabili a persone e cose; 
    d) la  diminuita  capacita'  attrattiva  dell'Ateneo  discendente
dall'indisponibilita' degli immobili inagibili ha contribuito  a  una
forte riduzione dei flussi diretti  verso  il  centro  storico  della
Citta' di Macerata, con conseguenti processi di  trasferimento  fuori
dal  centro  storico  delle  attivita'  commerciali  e  di   servizio
usualmente alimentate dall'utenza universitaria; 
    e) gli edifici lesionati  dal  sisma  e  oggetto  della  presente
ordinanza posseggono tutti un riconosciuto valore  storico  culturale
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente codice dei beni culturali
e  del  paesaggio,  e  pertanto  risultano  tutelati  ai  sensi   del
successivo  art.  12,  comma  1  con  la  conseguenza  che  il   loro
ripristino, oltreche' consentire  il  reinserimento  delle  attivita'
istituzionali pubbliche dell'Universita',  costituisce  un'azione  di
salvaguardia dei valori culturali, architettonici e artistici da essi
posseduti; 
    f) tale situazione rende gli interventi  oggetto  della  presente
ordinanza urgenti e non piu' procrastinabili,  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'ordinanza n. 110  del  21  novembre  2020,  al  fine  di
recuperare un importante patrimonio architettonico, rendendolo sicuro
e pienamente fruibile sia sotto l'aspetto sismico, sia  in  relazione
all'attuale  situazione  di  emergenza  epidemiologica  da  Covid-19,
restituendolo all'ordinaria attivita' istituzionale  e  favorendo  la
rivitalizzazione della  citta'  e,  in  particolare  delle  attivita'
commerciali e di servizi del centro storico  collegati  all'attivita'
accademica; 
    g) la ricostruzione degli edifici  dell'Universita'  di  Macerata
riveste altresi' carattere di criticita' ai sensi e per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 per il numero di  soggetti
coinvolti,  per  l'impatto  della  presenza  dell'Universita'   sulle
attivita' imprenditoriali ed economiche ad essa connesse  o  comunque
collegate, nonche' per le interconnessioni e  interazioni  funzionali
nella ricostruzione degli edifici di  cui  alla  presente  ordinanza,
particolarmente complesse  in  relazione  alle  loro  caratteristiche
storiche e architettoniche; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi,  si  rende  necessario  un  programma  di  recupero
unitario e coordinato tra gli edifici interessati; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per  l'attivazione  dei  poteri   commissariali   speciali   di   cui
all'ordinanza n. 110 del 2020 per  gli  interventi  di  ricostruzione
delle sopracitate sedi dell'Universita' degli studi di Macerata; 
  Ritenuto pertanto di approvare gli  interventi  di  recupero  degli
edifici sopra indicati dell'Universita' degli  studi  di  Macerata  e
meglio dettagliati da allegato n. 1 alla presente ordinanza; 
  Considerato  che   l'intervento   relativo   al   Dipartimento   di
giurisprudenza  (ex  collegio   dei   Barnabiti)   risulta   inserito
nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23  dicembre  2020  per  un
importo presuntivo di spesa complessiva  pari  a  euro  8.688.160,00,
somma poi rivalutata  in  diminuzione  da  apposita  C.I.R.  validata
dall'USR Marche in euro 4.802.883,66; 
  Considerato  che  per  i  restanti  interventi  si  rende  altresi'
necessario stanziare i seguenti importi valutati e  confermati  dalla
struttura  sub  Commissariale  nell'allegato  n.  1   alla   presente
ordinanza, sulla base del  quadro  economico  di  prima  fattibilita'
redatto, in forza  di  valutazioni  parametriche,  dall'area  servizi
tecnici e infrastrutture dell'Universita' degli studi di Macerata; 
    Palazzo Ugolini,  per  un  importo  presuntivo  stimato  in  euro
3.470.040,00; 
    Palazzo Ciccolini, per un  importo  presuntivo  stimato  in  euro
994.194,00; 
    Palazzo ex Tribunale, per un importo presuntivo stimato  in  euro
2.660.040,00; 
    Dipartimento di economia e diritto,  per  un  importo  presuntivo
stimato in euro 2.057.238,00; 
  Considerato, per quanto  sopra,  che  per  la  realizzazione  degli
interventi  e'  stimato  un   importo   complessivo   pari   a   euro
13.984.395,66, di cui euro euro 4.802.883,66 trovano copertura  nelle
somme stanziate per tali interventi dall'ordinanza n. 109 del 2020 ed
euro euro 9.181.512,00 nella  presente  ordinanza  sulla  base  delle
valutazioni di cui sopra; 
  Considerato che  l'edificio  «Dipartimento  di  giurisprudenza»  ha
ottenuto dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  (MUR)  un
cofinanziamento per l'attuazione di un intervento di  efficientamento
energetico e  messa  a  norma  antincendio  nell'ambito  del  decreto
ministeriale 5 dicembre 2019, n.  1121  recante  «Fondo  investimenti
edilizia universitaria 2019-2033», per un importo complessivo pari  a
euro 1.998.036,00 (decreto ministeriale n. 566 del 30  aprile  2021),
che verra' finanziato dal MUR nella misura del 50% e dall'Universita'
degli studi di Macerata per il restante 50% (delibera del CDA del  28
maggio 2021, punto 11.1); 
  Considerato che il Palazzo «ex Tribunale» ha ottenuto dal Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  (MUR)  un  cofinanziamento   per
l'attuazione di un intervento di efficientamento energetico e messa a
norma antincendio nell'ambito del  decreto  ministeriale  5  dicembre
2019, n. 1121  recante  «Fondo  investimenti  edilizia  universitaria
2019-2033», per un importo  complessivo  pari  ad  euro  1.198.460,00
(decreto  ministeriale  n.  566  del  30  aprile  2021),  che  verra'
finanziato dal MUR nella misura  del  50%  e  dall'Universita'  degli
studi di Macerata per il restante 50% (delibera del CDA del 28 maggio
2021, punto 11.1); 
  Considerato che  l'Universita'  degli  studi  di  Macerata  intende
finanziare con fondi propri il recupero del locale seminterrato  sito
nel cortile interno  di  Palazzo  Ciccolini,  destinato  ad  ospitare
un'aula universitaria, per un importo presuntivo di euro 400.000,00; 
  Considerato che,  sulla  base  della  citata  istruttoria,  occorre
altresi'  adottare  misure  straordinarie,   di   semplificazione   e
coordinamento delle procedure per accelerare gli  interventi  di  cui
alla presente ordinanza; 
  Ritenuto   di   individuare,   per   l'intervento   integrato    di
ricostruzione delle strutture di cui all'allegato n. 1,  ai  sensi  e
per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario
l'ing.  Gianluca  Loffredo  in  ragione  della  sua   competenza   ed
esperienza professionale; 
  Considerato che l'Universita' degli studi di Macerata ha  attestato
di disporre di un'idonea  struttura  organizzativa  per  la  gestione
degli appalti, articolata in un  ufficio  progettazione  e  direzione
lavori, un ufficio contratti acquisti e appalti, un ufficio sicurezza
e impianti e un ufficio manutenzione e patrimonio,  tutti  dotati  di
adeguato organico tecnico e di esperienza in  interventi  di  importo
anche superiore a quelli di cui alla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, che sia possibile  riconoscere  all'Universita'
degli studi di Macerata  la  gestione  diretta  degli  interventi  in
oggetto in qualita' di soggetto attuatore; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate  specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione  degli  interventi  con  oneri  a  carico  dei   quadri
economici degli interventi da realizzare; 
  Considerato che, ai fini dell'accelerazione  degli  interventi,  il
soggetto    attuatore    potra'    eventualmente    procedere    alla
esternalizzazione  di  tutte  o  parte   delle   attivita'   tecniche
necessarie alla realizzazione degli interventi, tra  cui  l'attivita'
di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  del
18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 50  del  2016,  e  che  in
particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione
dell'intervento,   debba   essere   effettuata   con    la    massima
tempestivita'; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  Protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  Servizi  Energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non osta ai principi del legislatore  eurounitario  e  ai
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione  dell'intervento  da  parte  del  soggetto   attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore agli importi di cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Ritenuto altresi' di riconoscere  all'Universita'  degli  studi  di
Macerata la possibilita' di fare  ricorso  agli  operatori  economici
aggiudicatari dell'«Accordo quadro  servizi»  espletato  direttamente
dall'Ateneo ex art. 54, comma 4 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016 e aggiudicato il 22 giugno 2021, prot. 73337, fermo restando  il
rispetto del principio di rotazione; 
  Ritenuto altresi' di riconoscere  all'Universita'  degli  studi  di
Macerata la possibilita' di fare ricorso, per i contratti  di  lavori
di importo inferiore alle soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, in deroga all'art. 36, comma  2,  lettera
a), del decreto legislativo n. 50  del  2016,  l'affidamento  diretto
anche ricorrendo agli operatori economici aggiudicatari di  eventuale
«Accordo  quadro  lavori»  espletato   medio   tempore   direttamente
dall'Universita'  di  Macerata  e  fermo  restando  il  rispetto  del
principio di rotazione; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza  della  ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  degli
edifici oggetto della presente ordinanza; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure negoziate, senza bando, di  cui  all'art.  63  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, derogando all'art. 36, comma  2,  lettera
d), del decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  con  almeno  cinque
operatori economici, ove esistenti, individuati in base  ad  indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del
principio di rotazione; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del
2020, nel  riconoscere  particolare  rilevanza,  tra  gli  altri,  al
settore dell'edilizia scolastica prevede che «le stazioni appaltanti,
per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti,  operano  in  deroga  ad  ogni  disposizione   di   legge»
rafforzando pertanto in tali casi la possibilita'  di  derogare  alle
procedure ordinarie; 
  Ritenuto, necessario, ai fini dell'accelerazione e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4 e 148,  comma  6,
del  decreto  legislativo  n.  50   del   2016   relativamente   alla
possibilita' di adottare il criterio  di  aggiudicazione  del  prezzo
piu' basso anche sopra le soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016  e  alla  possibilita'  di  esercitare  la
facolta' di esclusione automatica per importi inferiori  alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e,  per
appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando  il
numero delle offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a  cinque,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97,  comma
2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto di derogare all'art. 59,  comma  1,  quarto  periodo,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i  costi  e  i
tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre  a  base  di
gara il progetto definitivo; 
  Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra
gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque  nei
limiti della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50
del 2016, prevedere la possibilita' di partizione  degli  affidamenti
qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili,
ivi inclusi  i  casi  di  particolare  specializzazione  tecnica  che
richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o  le
ipotesi di recupero  modulare  di  un  unico  edificio  per  renderlo
parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi; 
  Ritenuto di  riconoscere,  per  gli  affidamenti  di  contratti  di
importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, la facolta'  del  soggetto  attuatore  di
procedere alla stipula dei  contratti  anche  in  deroga  al  termine
dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, decreto legislativo n. 50  del
2016; 
  Ritenuto, in deroga all'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  n.  32
del 2019, che il soggetto attuatore possa  decidere  che  le  offerte
saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti
applicando la procedura di cui all'art. 133,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016 anche per le  procedure  negoziate,  senza
bando, di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e
oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale  facolta'  puo'
essere esercitata se specificamente prevista negli inviti; 
  Ritenuto che il soggetto attuatore possa ricorrere  agli  strumenti
di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da
quelli di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 560 del 2017; 
  Ritenuto, al fine di garantire la massima capacita'  produttiva  in
fase di espletamento dei lavori,  che  il  soggetto  attuatore  possa
inserire nei capitolati il doppio  turno  di  lavorazione,  anche  in
deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva  nazionale
(CCNL), al fine di assicurare  la  continuita'  dei  cantieri,  fermi
restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a  condizione  che  il
ricorso al doppio turno  di  lavorazione  sia  inserito  nell'offerta
economica; 
  Ritenuto di estendere, fino alla conclusione degli  interventi,  la
disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine
di portare a compimento i lavori nei tempi programmati; 
  Ritenuto che al fine  di  favorire  l'espletamento  delle  funzioni
universitarie e' possibile far fronte alle spese logistiche  relative
ad eventuali spostamenti delle attivita' didattiche e di  ricerca  in
sedi temporanee iscrivendo le stesse nel Quadro tecnico economico  di
progetto nel limite del 10% dell'importo dei lavori; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  conferenza
dei servizi speciale di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per
ogni singolo contratto facente parte  dell'intervento  unitario  allo
scopo  di  pervenire  alla  rapida  risoluzione  delle   controversie
finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e  alle
interazioni tra gli interventi e, pertanto,  di  derogare  ai  limiti
temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato  decreto-legge
n. 76 del 2020 adottando una specifica disciplina per gli  interventi
oggetto della presente ordinanza; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  Struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento 6 agosto 2021  con
le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                   Individuazione degli interventi 
                di particolare criticita' ed urgenza 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa, e' individuato e approvato come urgente  e  di  particolare
criticita' il complesso unitario degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici dell'Universita' degli studi  di  Macerata  danneggiati
dagli eventi  sismici,  meglio  descritti  nell'allegato  n.  1  alla
presente  ordinanza,  con  il   relativo   cronoprogramma,   che   ne
costituisce   parte   integrante   e    sostanziale,    di    seguito
riassuntivamente indicati con relativa stima previsionale: 
    a) Dipartimento di giurisprudenza (ex  collegio  dei  Barnabiti),
per un importo presunto di spesa complessiva inserito nell'allegato 1
dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 pari a euro  8.688.160,00,
somma poi rivalutata  in  diminuzione  da  apposita  C.I.R.  validata
dall'USR Marche in euro 4.802.883,66; 
    b) Palazzo Ugolini, per  un  importo  presunto  stimato  in  euro
3.470.040,00; 
    c) Palazzo Ciccolini, per un importo  presunto  stimato  in  euro
994.194,00; 
    d) Palazzo ex Tribunale, per un importo presunto stimato in  euro
2.660.040,00; 
    e) Dipartimento di economia e diritto, per  un  importo  presunto
stimato in euro 2.057.238,00. 
  2. Gli importi degli interventi di cui al comma 1, lettera b),  c),
d), e) sono stati stimati  in  base  al  quadro  economico  di  prima
fattibilita' redatto, in forza di valutazioni parametriche, dall'area
servizi tecnici e  infrastrutture  dell'Universita'  degli  studi  di
Macerata,  come  confermato   dalla   struttura   sub   Commissariale
nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza. 
  3. Gli interventi di  cui  al  comma  1  risultano  di  particolare
criticita' ed urgenza ai sensi e per gli  effetti  dell'ordinanza  n.
110 del 21 novembre 2020 per  i  seguenti  motivi,  come  evidenziati
dalla   relazione   del   sub   Commissario   redatta    a    seguito
dell'istruttoria congiunta con l'Universita' degli studi di Macerata: 
    a) i danneggiamenti determinano  gravi  disagi  allo  svolgimento
dell'ordinaria attivita'  didattica  e  di  ricerca,  a  danno  degli
studenti e del corpo docente e amministrativo,  cosi'  che  si  rende
necessario garantire quanto prima la ripresa piena ed effettiva delle
attivita' accademiche e amministrative attraverso il  recupero  della
disponibilita'  di  spazi  adeguati  e  sicuri  sia  sotto  l'aspetto
sismico,  sia  in  relazione  all'attuale  situazione  di   emergenza
epidemiologica da Covid-19; 
    b) i  gravi  ritardi  negli  interventi  stanno  determinando  un
progressivo ammaloramento degli edifici storici dell'Ateneo,  nonche'
delle opere provvisionali e di  consolidamento,  con  il  conseguente
rischio di compromissione della stabilita' delle singole strutture  e
del loro stato di conservazione e di danni irrimediabili a persone  e
cose; 
    c) la  diminuita  capacita'  attrattiva  dell'Ateneo  discendente
dall'indisponibilita' degli immobili inagibili sta contribuendo a una
forte riduzione dei flussi diretti  verso  il  centro  storico  della
citta' di Macerata, con conseguenti processi di  trasferimento  fuori
dal  centro  storico  delle  attivita'  commerciali  e  di   servizio
usualmente alimentate dall'utenza universitaria; 
    d) gli edifici inagibili posseggono, oltre a un  ruolo  simbolico
nel tessuto  sociale  della  citta',  anche  un  riconosciuto  valore
storico culturale tutelato ai  sensi  del  vigente  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio e pertanto il  loro  ripristino,  oltreche'
consentire il reinserimento delle attivita' istituzionali e pubbliche
dell'Universita', costituisce un'azione di  salvaguardia  dei  valori
culturali, architettonici e artistici da essi posseduti; 
    e)  la  ricostruzione  degli  edifici  oggetto   della   presente
ordinanza  determina  il  coinvolgimento  di  diversi   soggetti   in
relazione alle loro  caratteristiche  storiche  e  architettoniche  e
presenta interconnessioni e  interazioni  funzionali  che  richiedono
forme di coordinamento e accelerazione. 
  4. Al fine di assicurare  la  pronta  attuazione  degli  interventi
necessari,  in  base  all'istruttoria  compiuta  congiuntamente   dai
rappresentanti del comune ed il sub Commissario, nell'allegato  n.  1
alla presente ordinanza sono  indicate  le  singole  opere  e  lavori
previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia  di  intervento  e  gli
oneri   complessivi,   comprensivi   anche   di   quelli    afferenti
all'attivita'  di  progettazione,  alle  prestazioni   specialistiche
derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  delle  altre  spese
tecniche.