Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229; 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale  testualmente  recita:  «All'art.  1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione
civile, di cui al decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  e'
incrementato di 300 milioni di euro per  l'anno  2021".  Al  relativo
onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della
gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al  31  dicembre  2020  e
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art.  57,  comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito  in  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, recante la disciplina
del collegio consultivo tecnico; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   struttura   centrale    del
Commissario straordinario del Governo,  con  contestuale  abrogazione
dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76  recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato  i  sub-Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Considerato che: 
    ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«Tramite le ordinanze in deroga di cui al  comma  2,  il  Commissario
straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e  privati,
urgenti e di particolare criticita', con il relativo  cronoprogramma;
b)  individua  il  soggetto  attuatore  idoneo   alla   realizzazione
dell'intervento;   c)   determina   le   modalita'   accelerate    di
realizzazione dell'intervento da parte del  soggetto  attuatore,  nel
rispetto dei principi di cui al successivo art. 2;  d)  individua  il
sub-Commissario competente, ai sensi  del  successivo  art.  4  della
presente ordinanza»; 
    ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Ai fini di quanto previsto al comma 1,  per  ciascun  intervento  il
Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con  i
presidenti di regione, con  la  quale  indica  le  normative  che  si
possono derogare per pervenire  ad  una  immediata  attuazione  degli
interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto  attuatore
ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra  disposizione  necessaria
per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza
assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art.  11,  comma
2,  del  decreto-legge  n.  76  del  2020"  e   avra'   una   propria
numerazione»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Fermo  restando  quanto  previsto  all'art.   11,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario,  d'intesa
con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per  quanto  di
loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art.
1, ulteriori  semplificazioni  e  accelerazioni  nelle  procedure  di
affidamento  e  di  esecuzione  di  lavori,  servizi  o  forniture  o
incarichi di progettazione degli interventi e delle opere  urgenti  e
di particolare criticita', anche di importo  pari  o  superiore  alle
soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, anche in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da  quella
penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n.  42,  nonche'  dei  vincoli  inderogabili  derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga,  anche  ove  contengano   semplificazioni
procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e  urgenza  della
realizzazione degli interventi di  ricostruzione,  nel  rispetto  dei
principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del  codice  dei  contratti
pubblici e dei principi di tutela della  salute,  dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori»; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«Le  ordinanze  in  deroga  possono  altresi'  riguardare  le   norme
organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite  dalla
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  che  determinano  adempimenti  non
strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo,
tra cui le normative urbanistiche e  tecniche,  di  espropriazione  e
occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi  civici  e
demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di  cui  al
comma   1;   possono   inoltre   riguardare   le   previsioni   della
contrattazione  collettiva  nazionale  (CCNL)  con  riferimento  alla
possibilita' di impiegare i lavoratori  su  piu'  turni  al  fine  di
assicurare la continuita' dei  cantieri,  fermi  restando  i  diritti
inviolabili  dei  lavoratori.  Le  previsioni  del   presente   comma
rivestono  carattere  di  generalita'  ai  fini  dell'adozione  delle
specifiche  ordinanze  derogatorie  di  cui  all'art.  1,  che  hanno
carattere di specialita'»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al
fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e  dei  nuclei
urbani  dei  comuni  maggiormente  colpiti   dagli   eventi   sismici
verificatisi  a  far   data   dal   24   agosto   2016,   individuati
dall'ordinanza n. 101 del 2020,  il  Commissario  straordinario  puo'
disporre, con l'ordinanza di  cui  all'art.  1,  sulla  base  di  una
proposta da approvare con  apposita  delibera  consiliare,  anche  ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza  22  agosto  2020,  n.
107, le procedure necessarie per  l'affidamento  dell'esecuzione  dei
lavori dei centri storici, o di parti di essi, e  dei  nuclei  urbani
identificati  dai  comuni   con   il   programma   straordinario   di
ricostruzione. Con  la  medesima  ordinanza  di  cui  all'art.  1  e'
altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto  per
lotti, di opere e lavori pubblici  comunali  nonche'  individuare  le
modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza  n.  110  del  2020
«con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni  misura
necessaria per l'approvazione del progetto complessivo  da  porre  in
gara e sono definite le  procedure  di  affidamento  dei  lavori,  il
programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali
indennizzi  e  le  compensazioni  da  riconoscere   in   favore   dei
proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; 
    ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n.  110  del  2020,
«con le ordinanze di cui all'art.  1  e'  altresi'  possibile,  anche
attraverso un  concorso  di  progettazione  di  cui  all'art.  152  e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento
contestuale  della  progettazione  e,  analogamente,  dei  lavori  di
esecuzione per singoli lotti degli  interventi  pubblici  individuati
come prioritari con delibera del consiglio comunale»; 
  Viste: 
    l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con
miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo
gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici  verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016) e, in particolare, l'art. 16, relativo
alla disciplina degli aggregati nei centri storici; 
    l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo  piano
di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi
quelli sottoposti a tutela ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
    l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1  relativo
all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; 
    l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla  semplificazione  della
ricostruzione degli edifici di culto; 
    l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme  di  completamento  ed
integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; 
    l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di
convenzione  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a per l'individuazione del  personale  da  adibire  alle
attivita'   di   supporto   tecnico-ingegneristico    e    di    tipo
amministrativo - contabile finalizzate  a  fronteggiare  le  esigenze
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9  aprile  2021,  in  particolare  gli
articoli 2 (Disposizioni integrative in materia dei poteri in  deroga
di cui all'ordinanza n. 110 del 2020) e 3 (Istituzione del  fondo  di
accantonamento  per  gli  interventi  finanziati  con  le   ordinanze
speciali di cui all'art. 11, comma 2,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76); 
  Considerato che il Comune di Visso e' ricompreso nell'elenco di cui
all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; 
  Vista la nota del 19 luglio 2021, prot. n.  23729  del  sindaco  di
Visso e relativo allegato, con cui  e'  stata  richiesta  l'immediata
attivazione dei poteri  speciali  con  riguardo  agli  interventi  di
ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza,  sulla
base  della  documentazione  necessaria  a  valutare   la   capacita'
organizzativa  dell'ente  in  relazione  alle  funzioni  di  soggetto
attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi
relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e  realizzazione
dei  singoli  interventi,  l'evidenza  del   quadro   esigenziale   e
conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate  a  comprimere
il ciclo di esecuzione degli interventi; 
  Vista la delibera del consiglio comunale n. 28 del 29  luglio  2021
con la quale il Comune di Visso ha  espresso  le  seguenti  linee  di
indirizzo per la realizzazione degli interventi di  ricostruzione  da
avviare con la massima urgenza nella fase che precede  l'approvazione
del P.S.R.: 
    intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo; 
    realizzazione delle linee elettriche  provvisorie  di  Borgo  San
Giovanni e Villa Sant'Antonio; 
    demolizioni  e  messa  in  sicurezza  edifici   pericolanti   del
capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio; 
    viabilita' provvisoria di cantiere, creazione aree di stoccaggio,
occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo; 
  Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza n. 110 del  2020  al  fine  di  adottare  «le
procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei
centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani  identificati
dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al
medesimo art. 3, comma 1, nonche'  le  «ulteriori  semplificazioni  e
accelerazioni nelle procedure  di  affidamento  e  di  esecuzione  di
lavori, servizi  o  forniture  o  incarichi  di  progettazione  degli
interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di  cui
all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020  con  riferimento
agli interventi su edifici pubblici connessi alla  ricostruzione  del
centro storico e alla ricostruzione privata; 
  Considerato che il centro storico del  capoluogo  ha  subito  danni
ingenti  al  tessuto  urbanistico  che   risulta   in   larga   parte
irrimediabilmente danneggiato. L'accesso nel capoluogo e'  ostacolato
dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per  la  presenza
di macerie che, in alcuni tratti, rendono  impossibile  il  passaggio
carrabile; 
  Considerato che, pertanto,  in  un  contesto  gia'  attivo  con  la
ricostruzione pubblica  e  privata,  si  rende  ora  necessario  dare
immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di
Visso, borgo antico  con  forte  connotazione  di  carattere  storico
culturale a vocazione turistica; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici del Comune di Visso e  dalla  struttura  del  sub-Commissario,
come risultante dalla relazione del  sub-Commissario  allegato  n.  1
alla  presente  ordinanza,  che  esamina  la  priorita'  delle  opere
segnalate dall'amministrazione comunale e  prende  atto  della  spesa
complessiva di intervento, con  la  collaborazione  dell'USR  Marche,
opera la ricognizione delle opere  pubbliche  il  cui  ripristino  in
termini di criticita' ed urgenza  e'  tale  da  renderle  prioritarie
nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del
territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo  a  sopperire  alle
criticita'  e  urgenze,  a  ridurre  i  tempi  di  attuazione   degli
interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione
delle risorse finanziarie; 
  Considerato che dalla suddetta  relazione  emerge  che  sulla  base
degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo adottate da  parte
del consiglio comunale di Visso, si rende necessario identificare  il
seguente quadro complessivo degli interventi  prioritari  e  urgenti,
che presentano profili di particolare criticita': 
    a) recupero e restauro dell'intervento unitario su  isolato  sito
nella piazza S. Francesco, nel capoluogo, costituito dalla Chiesa del
SS. Crocifisso, dalla Porta Ponte  Lato,  edificio  ecclesiastico  di
proprieta' dell'istituto Divino Amore, dalla Chiesa di San Francesco,
dalla sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini e da un fabbricato
di proprieta' privata; 
    b)  realizzazione   di   sistemi   di   accesso   necessari   per
l'accantieramento della ricostruzione privata del capoluogo di Visso,
di Valle Sant'Antonio e Borgo San  Giovanni,  tramite  interventi  di
occupazione di aree private e pubbliche, individuazione  di  aree  di
stoccaggio e assi di avvicinamento, interventi  di  allacci  e  linee
elettriche  provvisorie,  interventi  di   messa   in   sicurezza   e
demolizioni di alcuni edifici; 
  Considerato che tutti gli interventi sopra  indicati  presentano  i
requisiti e i presupposti di  urgenza  e  di  particolare  criticita'
previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76  del  2020  e
dall'ordinanza n. 110 del 2020; 
  Considerato che  gli  effetti  dei  diversi  eventi  sismici  hanno
provocato un grave danneggiamento all'edificato del capoluogo  e  dei
borghi limitrofi, che ha portato alla inagibilita' pressoche'  totale
dell'intero centro storico, e  che  quindi  si  rende  necessaria  la
ricostruzione mantenendo le caratteristiche identitarie  e  peculiari
che contraddistinguevano il borgo, allo stesso  tempo  tenendo  conto
delle esigenze e delle concezioni tecniche  attuali,  realizzando  le
condizioni  affinche',   a   seguito   della   ricostruzione,   possa
realizzarsi un modello di borgo  in  grado  di  garantire  un'elevata
qualita' di vita; 
  Considerato che la complessa e compatta morfologia urbana,  segnata
dagli accessi attraverso le porte urbiche  gravemente  danneggiate  e
con puntellature provvisorie che restringono notevolmente i varchi di
passaggio, nonche' i ponti di attraversamento del torrente  Ussita  e
del fiume Nera con portate  massime  limitate,  gli  edifici  privati
pericolanti  e  non  ancora  demoliti,  le   opere   provvisorie   di
puntellamento  degli  edifici  principali  che  restringono  le  vie,
condizionano negativamente e limitano drasticamente la partenza della
ricostruzione  privata   perche'   inibiscono   rispettivamente   sia
l'accesso in sicurezza  degli  addetti  ai  lavori  che  la  regolare
cantierizzazione; 
  Considerato che, di conseguenza, per porre  rimedio  ai  suindicati
inconvenienti, che gravemente  pregiudicano  il  concreto  e  fattivo
avvio  della  ricostruzione  sia  pubblica  che  privata,  i  tecnici
impegnati nell'elaborazione della proposta  di  PSR,  i  tecnici  del
Comune di Visso, i tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione
della Regione Marche (USR) e la Soprintendenza sono impegnati  in  un
proficuo lavoro congiunto diretto  a  individuare  aree  di  cantiere
comuni a piu' unita' strutturali o aggregati, di pubblico interesse e
al servizio di una pluralita' di cantieri privati; 
  Considerato  che,  al  fine  di  rendere  possibile  l'ingresso  in
sicurezza all'interno del capoluogo e  allestire  gli  spazi  per  la
cantierizzazione degli operatori edili, privati e pubblici, si  rende
necessario  settorializzarlo  in   ambiti   funzionali   unitari   di
cantierizzazione; 
  Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro  storico  di
Visso risulta di  particolare  complessita'  e  necessita  quindi  di
strumenti tecnici e giuridici innovativi; 
  Visti gli  esiti  dell'istruttoria  condotta  congiuntamente  dagli
uffici  del  Comune  di   Visso,   dall'Ufficio   speciale   per   la
ricostruzione delle Marche e dalla  struttura  del  sub  Commissario,
come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario; 
  Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: 
    a) la ricostruzione del capoluogo  di  Visso  e'  di  particolare
complessita'  in  quanto  e'  necessario  un  continuo  coordinamento
logistico e temporale tra gli  interventi  unitari  di  ricostruzione
degli aggregati edilizi  privati,  gli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici pubblici e di culto; 
    b) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati,
riveste   carattere   di   urgenza   per    consentire    l'immediata
rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che
la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne  comprometta
la funzionalita' e che l'aggravarsi della  situazione  statica  delle
singole strutture possa pregiudicare  la  salvaguardia  e  la  tutela
degli edifici di pregio storico architettonico; 
    c) gli  interventi  di  accantieramento,  cosi'  come  quelli  di
demolizione  e  realizzazione  delle  linee  elettriche  provvisorie,
rivestono carattere di urgenza in  quanto  propedeutici  e  necessari
alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri; 
    d) la  ricostruzione  dell'aggregato  di  San  Francesco  riveste
carattere di urgenza e criticita' in quanto l'edificio assolve ad una
funzione pubblica di elevata rilevanza essendo  sede  principale  dei
servizi di pubblica utilita' per la citta', rivestendo in tal modo un
elevato valore simbolico ed identitario per la comunita'; 
  Ritenuto che risulta necessario  includere  nell'elenco  unico  dei
programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n.
1 alla presente ordinanza, e che si rende altresi'  necessario,  alla
luce di quanto sopra considerato, un programma di  recupero  unitario
nel contesto piu' ampio della sua globalita', al fine  di  assicurare
ogni utile e opportuno  coordinamento  rispetto  agli  interventi  di
ricostruzione privata; 
  Considerato, in particolare, che, al fine di realizzare in  maniera
efficace ed efficiente la ricostruzione della  citta'  di  Visso,  e'
necessario procedere in  modo  coordinato  alla  ricostruzione  delle
strutture  e  infrastrutture  pubbliche  e  private  ricadenti  negli
ambiti, come individuati nell'allegato n. 1 alla presente  ordinanza,
armonizzando  e  raccordando  l'attuazione   degli   interventi   sia
relativamente  alla  cantierizzazione  che   al   cronoprogramma   di
realizzazione degli stessi; 
  Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra  lo
spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire  anche
sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione  dei
consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del  2016,  allo
scopo di favorire il recupero  della  zona  storica  della  citta'  e
determinare  altresi'  le  modalita'   di   individuazione   per   la
ricostruzione degli immobili di proprieta' in  parte  pubblica  e  in
parte privata a prevalenza di quest'ultima,  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al  fine
di corrispondere all'esigenza di unitarieta'  della  ricostruzione  e
all'elenco  delle  priorita',  rispettando   le   tempistiche   della
ricostruzione  anche  in  deroga  alle   disposizioni   di   cui   al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative
alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita'  di
esecuzione  dei  lavori  privati,  nel  rispetto  dei   principi   di
trasparenza,   non   discriminazione,   parita'    di    trattamento,
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate a tal fine; 
  Considerato che la ricostruzione del capoluogo di Visso e dei  suoi
borghi,  in  quanto  finalizzata  al  ripristino   delle   componenti
morfologiche e di figura che costituivano l'architettura dei  centri,
comporta  implicazioni  sul  piano  del  diritto  di  proprieta'   ed
urbanistico  con  riferimento  alla  rimozione  delle  macerie  degli
edifici privati, realizzazione del tracciato viario di  cantiere,  al
ripristino  delle  volumetrie,  delle  sagome  degli  edifici,   alla
predisposizione di impianti elettrici provvisori, e pertanto si rende
necessario  disciplinare  il   coordinamento   degli   interventi   e
l'adozione di provvedimenti appropriati  al  fine  di  rispettare  le
tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione  anche
privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e  al  bene
comune  relativo  al  ripristino  dei  luoghi  e  salvaguardia  della
incolumita'  pubblica  e  privata,  nel  rispetto  dei  principi   di
proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza   delle   decisioni
adottate a tal fine; 
  Considerato che e' necessario coinvolgere la Regione Marche, che ha
gestito in qualita' di soggetto attuatore  nel  periodo  emergenziale
gli interventi di demolizione, rimozione e  trasporto  delle  macerie
pubbliche, sia per quanto concerne la  rimozione  delle  macerie  che
riguardo alla messa  in  sicurezza  dei  manufatti,  approvvigionando
materie e risorse con propria autonomia; 
  Considerato che e'  necessario  coinvolgere  l'USR  -  Marche,  per
l'attuazione degli  interventi  di  accantieramento  e  realizzazione
delle  linee   elettriche   provvisorie   finalizzate   alla   rapida
attivazione dei cantieri di  ricostruzione  pubblica  e  privata  nei
centri coinvolti; 
  Considerato  che  gli  interventi  di  demolizione  degli   edifici
pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti
individuati ai sensi dell'ordinanza  n.  101  del  2020,  cosi'  come
quelli di  accantieramento,  consistenti  nella  realizzazione  delle
linee elettriche provvisorie e di realizzazione della  viabilita'  di
cantiere, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare
criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma  2,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, poiche'  riguardano  un  vasto  complesso  di
interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole  e  critico,
anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti; 
  Considerato  che  tali  interventi   risultano   indispensabili   e
preliminari ai fini della ricostruzione del centro storico di Visso e
comportano necessariamente, per quello che concerne  le  demolizioni,
anche lo svolgimento delle attivita'  di  selezione,  trattamento,  e
trasporto delle macerie e  degli  inerti  edilizi  nell'ambito  della
programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e  al  riutilizzo
di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione
delle autorizzazioni di legge; 
  Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione
riguardano anche gli edifici di valore  storico  e  artistico,  anche
tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42  del  2004,  i  quali
richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione
dei materiali oggetto di demolizione; 
  Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati
registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori  non
possano essere lasciati all'iniziativa  e  alla  responsabilita'  dei
singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire  in
una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei
cantieri e in una seconda  fase  dovrebbero  re-intervenire  ai  fini
della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole  aggravio
procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione; 
  Ritenuto che tali indispensabili e preliminari  interventi  debbano
qualificarsi in senso  proprio  nel  novero  della  disciplina  degli
appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto  dagli  art.  14  e
seguenti del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che  dunque  debbano
essere finanziati con le  risorse  della  contabilita'  speciale,  ai
sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo  di  demolizione  dai
contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata,  con
cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; 
  Considerato infine che gli interventi di demolizione degli  edifici
pubblici e privati nei comuni maggiormente  colpiti  dal  sisma  sono
finalizzati alla ricostruzione e che pertanto  risulta  necessario  e
opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e
privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi  da  parte  del
competente Comune di Visso, con delibera consiliare, entro il termine
di trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
ordinanza, anche al fine delle indicazioni  di  natura  programmatica
necessarie all'esecuzione dei lavori,  ai  sensi  dell'art.  2  della
presente ordinanza; 
  Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai
soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  ove  i  progetti  siano  in  possesso  dei  requisiti  per  il
riconoscimento  degli  incentivi  del  decreto  interministeriale  16
febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a.,  di
proporre al Vice Commissario di ricalcolare la  somma  assegnata,  il
quale provvede  alla  rideterminazione  affinche'  il  concorso  alla
copertura finanziaria  conseguente  agli  incentivi  provenienti  dal
conto  termico  non  superi  il  totale   complessivo   delle   spese
ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata  nelle  more
del perfezionamento della richiesta del conto termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali   e   assicurare   una   architettura   ecosostenibile   e
l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135  del
25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo  d'intesa  tra  il
Commissario alla ricostruzione e il Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a. (GSE) per la  promozione  di  interventi  di  riqualificazione
energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli  eventi
sismici a far data dal 24  agosto  2016  (Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria),  nell'ambito  dei  lavori  di  ripristino,   riparazione   e
ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per l'attivazione dei  poteri  commissariali  speciali  di  cui  agli
articoli 2  e  3  dell'ordinanza  n.  110  del  2020  in  quanto  gli
interventi  di  ricostruzione  del  centro  storico   di   Visso   si
qualificano come opere e lavori urgenti e di  particolare  criticita'
e, trattandosi di centro storico  ai  sensi  dell'ordinanza  101  del
2020, e' necessario adottare  le  misure  per  l'accelerazione  della
ricostruzione; 
  Ritenuto,  tenuto  conto   delle   competenze   professionali,   di
individuare per l'intervento di ricostruzione del centro  storico  di
Visso, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza  n.  110  del  2020,
quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo; 
  Ritenuto opportuno individuare i seguenti  soggetti  attuatori  che
presentano  i  necessari  requisiti  di  capacita'  organizzativa   e
professionale, quale  soggetto  idoneo  a  svolgere  le  funzioni  di
soggetto attuatore: 
    il Comune di Visso  per  l'intervento  unitario  isolato  di  San
Francesco nel capoluogo; 
    la Regione Marche per le demolizioni e messa in sicurezza edifici
pericolanti del capoluogo  di  Visso,  Borgo  San  Giovanni  e  Villa
Sant'Antonio; 
    l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche  per
la realizzazione delle linee  elettriche  provvisorie  di  Borgo  San
Giovanni e Villa Sant'Antonio, e viabilita' provvisoria  di  cantiere
con creazione aree di stoccaggio e occupazioni  temporanee  di  suolo
privato nel capoluogo di Visso; 
  Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del  2020,
il  soggetto  attuatore  possa  essere   supportato   da   specifiche
professionalita' esterne di complemento  per  le  attivita'  di  tipo
tecnico,  giuridico-amministrativo  e  specialistico  connesse   alla
realizzazione degli interventi; 
  Considerato che per la realizzazione degli  interventi  individuati
nell'allegato  n.  1  e  di  quelli  privati  sono   individuate   le
tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; 
  Considerato che,  ai  fini  della  realizzazione  tempestiva  degli
interventi, il soggetto attuatore degli  interventi  pubblici  potra'
procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o
parte delle attivita' tecniche necessarie  alla  realizzazione  degli
stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi
dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e  la
direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 50  del  2016,  atteso  che  tali  attivita',  essendo
funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono
essere effettuate con la massima tempestivita'; 
  Considerato che l'affidamento diretto per i contratti  pubblici  al
di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto  legislativo  n.
50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore eurounitario
e con i vincoli inderogabili derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea; 
  Ritenuto pertanto  di  prevedere,  quale  modalita'  accelerata  di
realizzazione degli  interventi  da  parte  del  soggetto  attuatore,
l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i  servizi
di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi
di cui all'art. 35  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016  nel
rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei
contratti  pubblici  e  dei  principi   di   tutela   della   salute,
dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; 
  Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere
di urgenza  e  pertanto  ricorrono  i  presupposti  per  attivare  le
procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Considerato  che  l'art.  32  della  direttiva  n.  2014/24/UE  non
prevede, ai fini del rispetto del  principio  della  concorrenza,  un
numero minimo di operatori da consultare e  che  sono  necessarie  la
semplificazione  ed  accelerazione  procedimentale  per  far   fronte
all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del  centro
storico della citta' di Visso; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma  2,  lettera  b),
del decreto-legge n. 76 del  2020,  quanto  al  numero  di  operatori
economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza  e
rotazione; 
  Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione  e  semplificazione
delle procedure, derogare agli articoli 95,  97  e  148  del  decreto
legislativo n.  50  del  2016,  relativamente  alla  possibilita'  di
adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche
sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo  decreto  legislativo
n. 50 del 2016, e alla possibilita'  di  esercitare  la  facolta'  di
esclusione automatica  per  importi  inferiori  alle  soglie  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che
non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle
offerte  ammesse  non  sia  inferiore  a   cinque,   ferma   restando
l'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  97,  comma  2  e
2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
  Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto  legislativo  n.  50  del
2016, al fine di  ridurre  i  tempi  di  realizzazione  delle  opere,
consentendo di porre a base di  gara  il  progetto  definitivo  o  di
fattibilita' per l'affidamento dei lavori; 
  Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie  per  il
reperimento  delle  figure  professionali  di  supporto  ai  soggetti
attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a  tal
fine possa essere reso disponibile, con oneri  a  carico  dei  quadri
economici degli  interventi  da  realizzare  come  individuati  dalla
presente ordinanza, un importo  pari  al  2  per  cento  dell'importo
complessivo dell'intervento; 
  Considerato che la presenza di diversi  interessi  facenti  capo  a
piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della  Conferenza
dei servizi speciali di cui all'ordinanza  n.  110  del  2020  e  che
pertanto occorre specificarne la disciplina; 
  Vista  l'attestazione  della  Direzione  generale  della  struttura
commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale n.  6035  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 agosto 2021
con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Ambito di applicazione e principi generali 
 
  1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del  centro  storico
di Visso e dei borghi limitrofi di Villa  Sant'Antonio  e  Borgo  San
Giovanni. 
  2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda  sul
principio di  armonizzazione  degli  interventi  privati  con  quelli
pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente  connessi
con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria. 
  3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione  deve  essere
effettuata in modo da  rendere  compatibili  gli  interventi  con  la
tutela   degli   aspetti   architettonici,   storici   e   ambientali
caratteristici  dei  luoghi  e   da   assicurare   una   architettura
ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 
  4. La ricostruzione del  centro  storico  di  Visso  e'  realizzata
promuovendo il costante coordinamento  degli  interventi  pubblici  e
privati. A tal fine  il  sub-Commissario,  la  Regione  Marche  e  il
comune,  quali  soggetti  attuatori,  adottano,   ciascuno   per   le
rispettive  competenze,  ogni  misura   utile   per   la   promozione
dell'efficienza, la semplificazione, la celerita'  degli  interventi,
la facilitazione dello  scambio  di  informazioni  tra  ricostruzione
pubblica e privata, il monitoraggio  degli  interventi,  comprendente
anche  l'esercizio  dei  poteri  di  controllo,  di   indirizzo,   di
intervento sostitutivo,  attraverso  l'adozione  di  atti  di  natura
organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei
tempi di realizzazione e  l'effettivita'  della  ricostruzione  sulla
base dei principi di trasparenza,  non  discriminazione,  parita'  di
trattamento, proporzionalita',  adeguatezza  e  ragionevolezza  delle
decisioni adottate. 
  5.  A  tali  fini  il  sub-Commissario,  la  regione  e  il  comune
esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa  e
coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di
unitarieta'  della  ricostruzione  tenendo  conto  delle   linee   di
indirizzo adottate con delibera consiliare del  Comune  di  Visso  n.
28/2021 e  per  rispettare  le  tempistiche  e  l'effettivita'  della
ricostruzione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni   di   cui   al
decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative
alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita'  di
esecuzione dei lavori privati. 
  6. Per quanto non espressamente derogato dalla presente  ordinanza,
agli interventi  di  ricostruzione  individuati  in  questa  sede  si
applicano le norme del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al
decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla  legge
11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del  decreto-legge  n.  77
del 31 maggio 2021 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2021, n. 108 ove applicabili e  piu'  favorevoli,  nonche'  le
ordinanze commissariali. 
  7. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai
fini della presentazione delle domande di contributo  e  di  rilascio
dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo
e dei controlli, dall'art. 12 del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e
dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.