Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e' stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, recante la disciplina del collegio consultivo tecnico; Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020; Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; Considerato che: ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»; ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»; ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»; ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»; ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»; ai sensi dell'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»; ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»; ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»; Viste: l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 (Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016) e, in particolare, l'art. 16, relativo alla disciplina degli aggregati nei centri storici; l'ordinanza n. 38 del 2017 recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; l'ordinanza n. 101 del 2020 e, in particolare, l'art. 1 relativo all'elenco dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici; l'ordinanza n. 105 del 2020 relativa alla semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto; l'ordinanza n. 111 del 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata»; l'ordinanza n. 112 del 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare gli articoli 2 (Disposizioni integrative in materia dei poteri in deroga di cui all'ordinanza n. 110 del 2020) e 3 (Istituzione del fondo di accantonamento per gli interventi finanziati con le ordinanze speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76); Considerato che il Comune di Visso e' ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 101 del 30 aprile del 2020; Vista la nota del 19 luglio 2021, prot. n. 23729 del sindaco di Visso e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'immediata attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di ricostruzione degli immobili oggetto della presente ordinanza, sulla base della documentazione necessaria a valutare la capacita' organizzativa dell'ente in relazione alle funzioni di soggetto attuatore, la definizione di spesa degli interventi, i cronoprogrammi relativi alle procedure e alla fasi di progettazione e realizzazione dei singoli interventi, l'evidenza del quadro esigenziale e conseguente proposta di misure derogatorie finalizzate a comprimere il ciclo di esecuzione degli interventi; Vista la delibera del consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2021 con la quale il Comune di Visso ha espresso le seguenti linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi di ricostruzione da avviare con la massima urgenza nella fase che precede l'approvazione del P.S.R.: intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo; realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio; demolizioni e messa in sicurezza edifici pericolanti del capoluogo, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio; viabilita' provvisoria di cantiere, creazione aree di stoccaggio, occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo; Ritenuto che tale proposta integri i presupposti di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020 al fine di adottare «le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione» di cui al medesimo art. 3, comma 1, nonche' le «ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita'» di cui all'art. 2 della medesima ordinanza n. 110 del 2020 con riferimento agli interventi su edifici pubblici connessi alla ricostruzione del centro storico e alla ricostruzione privata; Considerato che il centro storico del capoluogo ha subito danni ingenti al tessuto urbanistico che risulta in larga parte irrimediabilmente danneggiato. L'accesso nel capoluogo e' ostacolato dalla presenza di edifici pericolanti da demolire e per la presenza di macerie che, in alcuni tratti, rendono impossibile il passaggio carrabile; Considerato che, pertanto, in un contesto gia' attivo con la ricostruzione pubblica e privata, si rende ora necessario dare immediato avvio alla ricostruzione dell'abitato del centro storico di Visso, borgo antico con forte connotazione di carattere storico culturale a vocazione turistica; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso e dalla struttura del sub-Commissario, come risultante dalla relazione del sub-Commissario allegato n. 1 alla presente ordinanza, che esamina la priorita' delle opere segnalate dall'amministrazione comunale e prende atto della spesa complessiva di intervento, con la collaborazione dell'USR Marche, opera la ricognizione delle opere pubbliche il cui ripristino in termini di criticita' ed urgenza e' tale da renderle prioritarie nell'ambito della programmazione delle attivita' di ricostruzione del territorio e traccia il quadro derogatorio idoneo a sopperire alle criticita' e urgenze, a ridurre i tempi di attuazione degli interventi, a regolare l'avanzamento delle attivita' e l'assegnazione delle risorse finanziarie; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che sulla base degli obiettivi contenuti nelle linee di indirizzo adottate da parte del consiglio comunale di Visso, si rende necessario identificare il seguente quadro complessivo degli interventi prioritari e urgenti, che presentano profili di particolare criticita': a) recupero e restauro dell'intervento unitario su isolato sito nella piazza S. Francesco, nel capoluogo, costituito dalla Chiesa del SS. Crocifisso, dalla Porta Ponte Lato, edificio ecclesiastico di proprieta' dell'istituto Divino Amore, dalla Chiesa di San Francesco, dalla sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini e da un fabbricato di proprieta' privata; b) realizzazione di sistemi di accesso necessari per l'accantieramento della ricostruzione privata del capoluogo di Visso, di Valle Sant'Antonio e Borgo San Giovanni, tramite interventi di occupazione di aree private e pubbliche, individuazione di aree di stoccaggio e assi di avvicinamento, interventi di allacci e linee elettriche provvisorie, interventi di messa in sicurezza e demolizioni di alcuni edifici; Considerato che tutti gli interventi sopra indicati presentano i requisiti e i presupposti di urgenza e di particolare criticita' previsti dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'ordinanza n. 110 del 2020; Considerato che gli effetti dei diversi eventi sismici hanno provocato un grave danneggiamento all'edificato del capoluogo e dei borghi limitrofi, che ha portato alla inagibilita' pressoche' totale dell'intero centro storico, e che quindi si rende necessaria la ricostruzione mantenendo le caratteristiche identitarie e peculiari che contraddistinguevano il borgo, allo stesso tempo tenendo conto delle esigenze e delle concezioni tecniche attuali, realizzando le condizioni affinche', a seguito della ricostruzione, possa realizzarsi un modello di borgo in grado di garantire un'elevata qualita' di vita; Considerato che la complessa e compatta morfologia urbana, segnata dagli accessi attraverso le porte urbiche gravemente danneggiate e con puntellature provvisorie che restringono notevolmente i varchi di passaggio, nonche' i ponti di attraversamento del torrente Ussita e del fiume Nera con portate massime limitate, gli edifici privati pericolanti e non ancora demoliti, le opere provvisorie di puntellamento degli edifici principali che restringono le vie, condizionano negativamente e limitano drasticamente la partenza della ricostruzione privata perche' inibiscono rispettivamente sia l'accesso in sicurezza degli addetti ai lavori che la regolare cantierizzazione; Considerato che, di conseguenza, per porre rimedio ai suindicati inconvenienti, che gravemente pregiudicano il concreto e fattivo avvio della ricostruzione sia pubblica che privata, i tecnici impegnati nell'elaborazione della proposta di PSR, i tecnici del Comune di Visso, i tecnici dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche (USR) e la Soprintendenza sono impegnati in un proficuo lavoro congiunto diretto a individuare aree di cantiere comuni a piu' unita' strutturali o aggregati, di pubblico interesse e al servizio di una pluralita' di cantieri privati; Considerato che, al fine di rendere possibile l'ingresso in sicurezza all'interno del capoluogo e allestire gli spazi per la cantierizzazione degli operatori edili, privati e pubblici, si rende necessario settorializzarlo in ambiti funzionali unitari di cantierizzazione; Considerato che, pertanto, la ricostruzione del centro storico di Visso risulta di particolare complessita' e necessita quindi di strumenti tecnici e giuridici innovativi; Visti gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente dagli uffici del Comune di Visso, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e dalla struttura del sub Commissario, come risultante dalla relazione del medesimo sub Commissario; Considerato che dalla suddetta relazione emerge che: a) la ricostruzione del capoluogo di Visso e' di particolare complessita' in quanto e' necessario un continuo coordinamento logistico e temporale tra gli interventi unitari di ricostruzione degli aggregati edilizi privati, gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici e di culto; b) la ricostruzione degli edifici prioritari, pubblici e privati, riveste carattere di urgenza per consentire l'immediata rivitalizzazione sociale ed economica della citta' e per impedire che la progressiva obsolescenza delle opere provvisionali ne comprometta la funzionalita' e che l'aggravarsi della situazione statica delle singole strutture possa pregiudicare la salvaguardia e la tutela degli edifici di pregio storico architettonico; c) gli interventi di accantieramento, cosi' come quelli di demolizione e realizzazione delle linee elettriche provvisorie, rivestono carattere di urgenza in quanto propedeutici e necessari alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei centri; d) la ricostruzione dell'aggregato di San Francesco riveste carattere di urgenza e criticita' in quanto l'edificio assolve ad una funzione pubblica di elevata rilevanza essendo sede principale dei servizi di pubblica utilita' per la citta', rivestendo in tal modo un elevato valore simbolico ed identitario per la comunita'; Ritenuto che risulta necessario includere nell'elenco unico dei programmi delle opere pubbliche gli interventi di cui all'allegato n. 1 alla presente ordinanza, e che si rende altresi' necessario, alla luce di quanto sopra considerato, un programma di recupero unitario nel contesto piu' ampio della sua globalita', al fine di assicurare ogni utile e opportuno coordinamento rispetto agli interventi di ricostruzione privata; Considerato, in particolare, che, al fine di realizzare in maniera efficace ed efficiente la ricostruzione della citta' di Visso, e' necessario procedere in modo coordinato alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture pubbliche e private ricadenti negli ambiti, come individuati nell'allegato n. 1 alla presente ordinanza, armonizzando e raccordando l'attuazione degli interventi sia relativamente alla cantierizzazione che al cronoprogramma di realizzazione degli stessi; Considerato che il carattere di permeabilita' e interazione tra lo spazio pubblico e quello privato, rende necessario intervenire anche sulle modalita' di definizione degli aggregati e di composizione dei consorzi di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, allo scopo di favorire il recupero della zona storica della citta' e determinare altresi' le modalita' di individuazione per la ricostruzione degli immobili di proprieta' in parte pubblica e in parte privata a prevalenza di quest'ultima, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016; Considerato necessario coordinare le attivita' dei privati al fine di corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione e all'elenco delle priorita', rispettando le tempistiche della ricostruzione anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che la ricostruzione del capoluogo di Visso e dei suoi borghi, in quanto finalizzata al ripristino delle componenti morfologiche e di figura che costituivano l'architettura dei centri, comporta implicazioni sul piano del diritto di proprieta' ed urbanistico con riferimento alla rimozione delle macerie degli edifici privati, realizzazione del tracciato viario di cantiere, al ripristino delle volumetrie, delle sagome degli edifici, alla predisposizione di impianti elettrici provvisori, e pertanto si rende necessario disciplinare il coordinamento degli interventi e l'adozione di provvedimenti appropriati al fine di rispettare le tempistiche e l'effettivita' ed efficienza della ricostruzione anche privata, facendo prevalere le esigenze connesse al valore e al bene comune relativo al ripristino dei luoghi e salvaguardia della incolumita' pubblica e privata, nel rispetto dei principi di proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate a tal fine; Considerato che e' necessario coinvolgere la Regione Marche, che ha gestito in qualita' di soggetto attuatore nel periodo emergenziale gli interventi di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie pubbliche, sia per quanto concerne la rimozione delle macerie che riguardo alla messa in sicurezza dei manufatti, approvvigionando materie e risorse con propria autonomia; Considerato che e' necessario coinvolgere l'USR - Marche, per l'attuazione degli interventi di accantieramento e realizzazione delle linee elettriche provvisorie finalizzate alla rapida attivazione dei cantieri di ricostruzione pubblica e privata nei centri coinvolti; Considerato che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei centri storici dei comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'ordinanza n. 101 del 2020, cosi' come quelli di accantieramento, consistenti nella realizzazione delle linee elettriche provvisorie e di realizzazione della viabilita' di cantiere, presentano i caratteri della «urgenza» e della «particolare criticita'», ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, poiche' riguardano un vasto complesso di interventi edilizi in un contesto di cantiere disagevole e critico, anche a causa della natura dei luoghi e delle macerie presenti; Considerato che tali interventi risultano indispensabili e preliminari ai fini della ricostruzione del centro storico di Visso e comportano necessariamente, per quello che concerne le demolizioni, anche lo svolgimento delle attivita' di selezione, trattamento, e trasporto delle macerie e degli inerti edilizi nell'ambito della programmazione pubblica finalizzata allo stoccaggio e al riutilizzo di essi secondo i canoni dell'economia circolare, previa acquisizione delle autorizzazioni di legge; Considerato, inoltre, che gli interventi preliminari di demolizione riguardano anche gli edifici di valore storico e artistico, anche tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, i quali richiedono particolari misure ai fini della selezione e conservazione dei materiali oggetto di demolizione; Ritenuto, altresi', anche alla luce dell'esperienza e dei risultati registrati negli anni trascorsi, che tali interventi preparatori non possano essere lasciati all'iniziativa e alla responsabilita' dei singoli proprietari privati che, peraltro, dovrebbero intervenire in una prima fase solo ai fini della demolizione e alla preparazione dei cantieri e in una seconda fase dovrebbero re-intervenire ai fini della ricostruzione, determinandosi in tal modo un notevole aggravio procedimentale, oltre che di costi e di tempi di esecuzione; Ritenuto che tali indispensabili e preliminari interventi debbano qualificarsi in senso proprio nel novero della disciplina degli appalti pubblici anche ai fini di quanto previsto dagli art. 14 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016 e che dunque debbano essere finanziati con le risorse della contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 4, sottraendo il relativo costo di demolizione dai contributi riconosciuti nell'ambito della ricostruzione privata, con cio' realizzandosi un risparmio nell'ambito dell'economia di scala; Considerato infine che gli interventi di demolizione degli edifici pubblici e privati nei comuni maggiormente colpiti dal sisma sono finalizzati alla ricostruzione e che pertanto risulta necessario e opportuno un atto ricognitivo e di indirizzo degli edifici pubblici e privati soggetti a demolizione pubblica, da adottarsi da parte del competente Comune di Visso, con delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, anche al fine delle indicazioni di natura programmatica necessarie all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza; Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a., di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico; Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza n. 110 del 2020 in quanto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Visso si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita' e, trattandosi di centro storico ai sensi dell'ordinanza 101 del 2020, e' necessario adottare le misure per l'accelerazione della ricostruzione; Ritenuto, tenuto conto delle competenze professionali, di individuare per l'intervento di ricostruzione del centro storico di Visso, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-Commissario l'ing. Gianluca Loffredo; Ritenuto opportuno individuare i seguenti soggetti attuatori che presentano i necessari requisiti di capacita' organizzativa e professionale, quale soggetto idoneo a svolgere le funzioni di soggetto attuatore: il Comune di Visso per l'intervento unitario isolato di San Francesco nel capoluogo; la Regione Marche per le demolizioni e messa in sicurezza edifici pericolanti del capoluogo di Visso, Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio; l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche per la realizzazione delle linee elettriche provvisorie di Borgo San Giovanni e Villa Sant'Antonio, e viabilita' provvisoria di cantiere con creazione aree di stoccaggio e occupazioni temporanee di suolo privato nel capoluogo di Visso; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi; Considerato che per la realizzazione degli interventi individuati nell'allegato n. 1 e di quelli privati sono individuate le tempistiche e modalita' coordinate di attuazione; Considerato che, ai fini della realizzazione tempestiva degli interventi, il soggetto attuatore degli interventi pubblici potra' procedere, ove ritenuto necessario, alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli stessi, tra cui in particolare l'attivita' di progettazione, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e la direzione dei lavori di cui all'art. 101, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, atteso che tali attivita', essendo funzionali e propedeutiche alla realizzazione dell'intervento, devono essere effettuate con la massima tempestivita'; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 non contrasta con i principi del legislatore eurounitario e con i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore o pari agli importi di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che gli interventi di ricostruzione rivestono carattere di urgenza e pertanto ricorrono i presupposti per attivare le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della ricostruzione, riparazione e ripristino del centro storico della citta' di Visso; Ritenuto, pertanto, di derogare all'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2020, quanto al numero di operatori economici da consultare, nel rispetto del principio di concorrenza e rotazione; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, 97 e 148 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche sopra la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016; Ritenuto derogare all'art. 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di ridurre i tempi di realizzazione delle opere, consentendo di porre a base di gara il progetto definitivo o di fattibilita' per l'affidamento dei lavori; Ritenuto necessario disporre di idonee risorse finanziarie per il reperimento delle figure professionali di supporto ai soggetti attuatori e degli strumenti di monitoraggio sopracitati, e che a tal fine possa essere reso disponibile, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare come individuati dalla presente ordinanza, un importo pari al 2 per cento dell'importo complessivo dell'intervento; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della Conferenza dei servizi speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che pertanto occorre specificarne la disciplina; Vista l'attestazione della Direzione generale della struttura commissariale circa la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016; Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 agosto 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione e principi generali 1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione del centro storico di Visso e dei borghi limitrofi di Villa Sant'Antonio e Borgo San Giovanni. 2. L'individuazione degli interventi di ricostruzione si fonda sul principio di armonizzazione degli interventi privati con quelli pubblici, in quanto funzionali, propedeutici o strettamente connessi con la ricostruzione privata, in una visione coerente e unitaria. 3. La realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e da assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 4. La ricostruzione del centro storico di Visso e' realizzata promuovendo il costante coordinamento degli interventi pubblici e privati. A tal fine il sub-Commissario, la Regione Marche e il comune, quali soggetti attuatori, adottano, ciascuno per le rispettive competenze, ogni misura utile per la promozione dell'efficienza, la semplificazione, la celerita' degli interventi, la facilitazione dello scambio di informazioni tra ricostruzione pubblica e privata, il monitoraggio degli interventi, comprendente anche l'esercizio dei poteri di controllo, di indirizzo, di intervento sostitutivo, attraverso l'adozione di atti di natura organizzativa e provvedimentale al fine di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e l'effettivita' della ricostruzione sulla base dei principi di trasparenza, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita', adeguatezza e ragionevolezza delle decisioni adottate. 5. A tali fini il sub-Commissario, la regione e il comune esercitano i poteri di programmazione e di gestione amministrativa e coordinano le attivita' dei privati per corrispondere all'esigenza di unitarieta' della ricostruzione tenendo conto delle linee di indirizzo adottate con delibera consiliare del Comune di Visso n. 28/2021 e per rispettare le tempistiche e l'effettivita' della ricostruzione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e alle ordinanze commissariali relative alla disciplina sulla costituzione dei consorzi e delle modalita' di esecuzione dei lavori privati. 6. Per quanto non espressamente derogato dalla presente ordinanza, agli interventi di ricostruzione individuati in questa sede si applicano le norme del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazione dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 ove applicabili e piu' favorevoli, nonche' le ordinanze commissariali. 7. Gli interventi della ricostruzione privata sono disciplinati, ai fini della presentazione delle domande di contributo e di rilascio dei titoli edilizi, dell'istruttoria, del procedimento amministrativo e dei controlli, dall'art. 12 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' dalle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 100 del 2020 e dagli articoli 5 e 7 dell'ordinanza n. 107 del 2020.