IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale Vista la legge 7 marzo 2003, n. 3 8, recante «Disposizioni in materia di agricoltura»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato da ultimo dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della citata legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo 29 marzo 2004, che stabilisce che i termini, le modalita' e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi siano stabiliti con decreto del Ministro; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione dell'8 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° luglio 2014, n. 204/01, ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», ed in particolare gli articoli 13, 15 e 17, inerenti le verifiche relative agli aiuti di Stato e le conseguenze dell'inadempimento degli obblighi di utilizzo del Registro nazionale aiuti; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, ed in particolare il Capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; Considerata in particolare la lettera b), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015, che definisce gli elementi del Piano assicurativo individuale, propedeutico alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e, in particolare, il punto 3, lettere c) «Strutture» e d) «Zootecnia»; Considerato inoltre l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015, che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale puo' delegare l'Organismo pagatore alla ricezione della stessa; Considerato in particolare l'art. 17 del citato decreto 12 gennaio 2015, che dispone che, con decreto direttoriale, possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati al medesimo decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema per gestione dei rischi, nonche' per l'individuazione di soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso; Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2015, n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto 29 dicembre 2014 coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, n. 3687, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 che stabilisce, tra l'altro, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedi bi l i e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210, 6 marzo 2020, n. 2486, 20 maggio 2020 n. 5647, 23 luglio 2020 n. 9021184 e 26 novembre 2020, n. 9342178, recanti, tra l'altro, individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole e dei costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali e di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020; Visto il decreto direttoriale 10 febbraio 2021, n. 66198, recante individuazione dei prezzi di mercato del periodo luglio-settembre 2020 dei prodotti con codice H10-frumento duro e H11-frumento tenero per la determinazione della riduzione di prezzo sulle coperture assicurative agevole con polizze sperimentali sui ricavi - anno 2020; Vista la circolare dell'Autorita' di gestione del PSRN 2014-2020 del 21 dicembre 2016, n. 31251, recante chiarimenti in materia di titolarita' soggettiva per la presentazione della domanda di aiuto per il settore allevamenti della misura assicurativa a copertura dei costi di smaltimento delle carcasse animali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» coordinata ed aggiornata, da ultimo, dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recando disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», cosi' come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini; Tenuto conto della necessita' di procedere all'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, con particolare riferimento alla campagna assicurativa 2020; Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto; Visto il decreto 3 giugno 2020, n. 17750, di revisione della delega di cui al decreto 27 novembre 2017, con il quale l'organismo pagatore AGEA e' delegato, tra l'altro, all'approvazione dell'elenco dei beneficiari ammessi e all'autorizzazione al pagamento; Vista la legge di Bilancio 2020 del 27 dicembre 2019, che alla tabella E prevede uno stanziamento di euro 13.000.000,00 per il 2020 per gli incentivi assicurativi; Visto il decreto 8 luglio 2020, n. 25093, con il quale e' stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 12.598.248,28 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti; Visto il decreto 10 dicembre 2020, n. 9368557, con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 55.414,62 quale ulteriore anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2020 e precedenti; Visto il decreto 26 maggio 2021, n. 243859, con il quale e' stata impegnata ed erogata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di euro 44.995.911,43 quale anticipo delle somme necessarie per il pagamento degli aiuti finanziabili con risorse nazionali ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sulla spesa assicurativa per gli anni 2021 e precedenti; Visto inoltre il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27; Ritenuto di dover disciplinare l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'annualita' 2020 in conformita' alle citate disposizioni comunitarie e nazionali; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'attuazione delle misure di cui al Capo I del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, individuando i termini, le modalita' e le procedure di erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi in conformita' alle disposizioni di cui ai decreti 12 gennaio 2015 e 24 luglio 2015, nonche' ai dettami del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020.