IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380  e  successive  modificazioni,   recante   «Testo   unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Considerato l'art. 32, comma 13,  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei  conti  pubblici»,  convertito
dalla legge 4 novembre  2003,  n.  326,  il  quale  dispone  che  «Le
attivita' di monitoraggio e di raccolta delle  informazioni  relative
al fenomeno dell'abusivismo  edilizio  di  competenza  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  fanno  capo  all'Osservatorio
nazionale dell'abusivismo edilizio.»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  recante
«Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante
delega al Governo per il  riordino  del  processo  amministrativo»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto l'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  ai
sensi del quale  «Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti  e'  istituito  un  fondo  finalizzato
all'erogazione di  contributi  ai  comuni  per  l'integrazione  delle
risorse necessarie agli interventi di demolizione di  opere  abusive,
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti  i  criteri
per l'utilizzazione e per la ripartizione  del  fondo.  I  contributi
sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della
documentazione amministrativa e contabile relativa  alle  demolizioni
da eseguire ovvero delle risultanze delle attivita'  di  accertamento
tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati  all'acquisizione
dei manufatti abusivi al patrimonio, da  parte  dei  comuni  e  delle
regioni.»; 
  Visto l'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  ai
sensi del quale «Al fine dell'attuazione del comma  26  e'  istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la  Banca
di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui  si  avvalgono  le
amministrazioni statali, regionali  e  comunali  nonche'  gli  uffici
giudiziari competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa di  500.000
euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni  e  gli
organi  a  qualunque  titolo  competenti  in  materia  di  abusivismo
edilizio sono tenuti a  condividere  e  trasmettere  le  informazioni
relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.  In  caso
di tardivo inserimento dei dati nella  banca  di  dati  nazionale  si
applica una sanzione pecuniaria  fino  a  euro  1.000  a  carico  del
dirigente o del funzionario inadempiente. Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono definite  le  modalita'  di
funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2017, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, con il Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, n. 254 del 23 giugno 2020, registrato alla Corte
dei conti il 24 luglio 2020, n. 3150, con cui sono stati  definiti  i
criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del  fondo  di  cui
all'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, con cui e' stata operata la «Ripartizione in  capitoli
delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»; 
  Considerato che le risorse previste dal suddetto art. 1, comma  27,
della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  sono  iscritte  sul  capitolo
1636, pag. 2, «Banca  di  dati  nazionale  sull'abusivismo  edilizio»
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»,  in
particolare l'art. 1, comma 1; 
  Vista la direttiva generale del  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili del 31 marzo 2021,  n.  127,  concernente
gli «Indirizzi generali per l'attivita' amministrativa e la  gestione
per il 2021»; 
  Ritenuto necessario provvedere, in attuazione dell'art. 1, commi 26
e 27, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205,  alla  istituzione
della Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio; 
  Considerata altresi' l'esigenza di disporre di idonei elementi  per
una appropriata conoscenza del fenomeno  dell'abusivismo  edilizio  e
per l'individuazione delle priorita' di intervento, anche al fine  di
garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili; 
  Preso atto dell'informativa rep. atti n. 12/CU, resa  nella  seduta
della Conferenza unificata del  2  febbraio  2022,  nei  termini  ivi
indicati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n.
205 e' istituita, presso il Ministero delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  la  Banca  dati  nazionale   sull'abusivismo
edilizio, di seguito denominata BDNAE. 
  2. La BDNAE e' alimentata dagli  enti,  le  amministrazioni  e  gli
organi  a  qualunque  titolo  competenti  in  materia  di  abusivismo
edilizio, definiti all'art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017,
i quali condividono e/o trasmettono esclusivamente tramite il sistema
informatico di cui al presente decreto le informazioni relative  agli
illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. 
  3. La BDNAE e' strutturata sulla base delle disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380  e
successive modificazioni, per le finalita' di cui all'art.  1,  commi
26 e 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  4. Il contenuto informativo minimo della BDNAE e' costituito  dalle
segnalazioni  relative  agli  immobili  e   alle   opere   realizzati
abusivamente  inviate  dai  comuni  per   il   tramite   dell'Ufficio
territoriale del Governo ai sensi dell'art. 31, comma 7, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.