IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto in
Ucraina ha determinato il repentino incremento delle esigenze volte
ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione
interessata;
Considerato che l'intervento militare nel citato territorio, oltre
a causare la tragica perdita di vite umane, sta determinando un
afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione
europea;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Considerata l'esigenza di garantire con tempestivita', nell'ambito
del coordinamento dell'Unione europea, ogni forma necessaria di
soccorso ed assistenza sul territorio nazionale alla popolazione
ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il
soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», ed in particolare l'art. 9-quater;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 febbraio 2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45;
Vista la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute, contente «Crisi
Ucraina - Prime indicazioni per Aziende sanitarie locali»;
Ravvisata la necessita' di assicurare il necessario coordinamento
del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio
nazionale della protezione civile nell'adozione di tutte le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal
teatro degli accadimenti in corso anche attraverso la realizzazione
di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario,
in deroga all'ordinamento giuridico vigente, assicurandone
l'opportuna integrazione con le misure in materia di accoglienza
recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022;
Ravvisata la necessita' di consentire che le persone che provengono
dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto possano raggiungere
tempestivamente, al momento dell'ingresso sul territorio nazionale,
le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio o altro
luogo di accoglienza, nonche' accedere alle strutture ricettive messe
a loro disposizione, anche utilizzando a tal fine i mezzi di
trasporto di cui all'art. 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021;
Ravvisata la necessita' di assicurare il tempestivo accesso
all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con
particolare riferimento ai percorsi di vaccinazione da COVID-19
nonche' alle ulteriori misure di profilassi necessarie, preservando
altresi' le misure di contenimento e gestione dell'emergenza da
COVID-19 e le attivita' di sorveglianza, prevenzione e profilassi
vaccinale anche in relazione ad altre patologie;
Dato atto degli esiti della riunione di coordinamento svoltasi in
data 5 marzo 2022 cui hanno partecipato rappresentanti del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute,
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Vista la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022 del Ministero della
salute;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dispone:
Art. 1
Modello operativo
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il
coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC n.
872/2022 citata in premessa mediante l'istituzione, con proprio
provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale con sede
presso il Dipartimento della protezione civile in Roma. Nella
struttura di coordinamento nazionale, articolata in funzioni di
supporto, sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le
componenti e le strutture operative nonche' i soggetti concorrenti di
cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1.
2. La struttura di coordinamento nazionale promuove l'attuazione
degli indirizzi e delle indicazioni operative del Capo del
Dipartimento della protezione civile.