IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Considerato che l'aggravarsi della crisi internazionale in atto  in
Ucraina ha determinato il repentino incremento delle  esigenze  volte
ad  assicurare  il   soccorso   e   l'assistenza   alla   popolazione
interessata; 
  Considerato che l'intervento militare nel citato territorio,  oltre
a causare la tragica perdita  di  vite  umane,  sta  determinando  un
afflusso  massiccio  di  persone  in  cerca  di  rifugio  nell'Unione
europea; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Considerata l'esigenza di garantire con tempestivita',  nell'ambito
del coordinamento  dell'Unione  europea,  ogni  forma  necessaria  di
soccorso ed assistenza  sul  territorio  nazionale  alla  popolazione
ucraina colpita dagli accadimenti in rassegna; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte  alle  eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che  arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 872 del 4 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di  protezione
civile per assicurare, sul  territorio  nazionale,  l'accoglienza  il
soccorso  e  l'assistenza  alla  popolazione  in  conseguenza   degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», ed in particolare l'art. 9-quater; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  22  febbraio  2022,
recante «Nuove misure urgenti in materia di contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2022, n. 45; 
  Vista la circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022, della Direzione
generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della
programmazione sanitaria del Ministero della salute, contente  «Crisi
Ucraina - Prime indicazioni per Aziende sanitarie locali»; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare il  necessario  coordinamento
del concorso delle componenti  e  strutture  operative  del  Servizio
nazionale  della  protezione  civile  nell'adozione   di   tutte   le
iniziative di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dal
teatro degli accadimenti in corso anche attraverso  la  realizzazione
di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove  necessario,
in   deroga   all'ordinamento   giuridico   vigente,    assicurandone
l'opportuna integrazione con le  misure  in  materia  di  accoglienza
recate dal richiamato decreto legge n. 16 del 2022; 
  Ravvisata la necessita' di consentire che le persone che provengono
dall'Ucraina a seguito del  conflitto  in  atto  possano  raggiungere
tempestivamente, al momento dell'ingresso sul  territorio  nazionale,
le strutture di cura e o assistenza sanitaria, il domicilio  o  altro
luogo di accoglienza, nonche' accedere alle strutture ricettive messe
a loro  disposizione,  anche  utilizzando  a  tal  fine  i  mezzi  di
trasporto di cui all'art. 9-quater del decreto legge n. 52 del 2021; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  tempestivo   accesso
all'assistenza sanitaria nei riguardi delle persone sopra citate, con
particolare riferimento  ai  percorsi  di  vaccinazione  da  COVID-19
nonche' alle ulteriori misure di profilassi  necessarie,  preservando
altresi' le misure  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza  da
COVID-19 e le attivita' di  sorveglianza,  prevenzione  e  profilassi
vaccinale anche in relazione ad altre patologie; 
  Dato atto degli esiti della riunione di coordinamento  svoltasi  in
data  5  marzo  2022  cui  hanno   partecipato   rappresentanti   del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero della salute,
del Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Vista la nota prot. n. 3990 del 6 marzo 2022  del  Ministero  della
salute; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                          Modello operativo 
 
  1. Il Capo del Dipartimento della  protezione  civile  assicura  il
coordinamento degli  interventi  di  cui  all'art.  1  dell'OCDPC  n.
872/2022 citata  in  premessa  mediante  l'istituzione,  con  proprio
provvedimento, di una struttura di coordinamento nazionale  con  sede
presso  il  Dipartimento  della  protezione  civile  in  Roma.  Nella
struttura di  coordinamento  nazionale,  articolata  in  funzioni  di
supporto, sono rappresentate, con adeguato  livello  decisionale,  le
componenti e le strutture operative nonche' i soggetti concorrenti di
cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1. 
  2. La struttura di coordinamento  nazionale  promuove  l'attuazione
degli  indirizzi  e  delle  indicazioni  operative   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile.