IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  che
istituisce i contratti di filiera e di distretto, al fine di favorire
l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e  il
rafforzamento    dei    distretti    agroalimentari    nelle     aree
sottoutilizzate; 
  Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  che
stabilisce  che  i  criteri,  le  modalita'  e   le   procedure   per
l'attuazione delle iniziative di cui al comma  1  sono  definiti  con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 e, in  particolare,  l'art.  1
recante l'estensione dei contratti di filiera e di distretto a  tutto
il territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e in particolare, l'art. 10-ter, comma 1; 
  Visti il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in  materia  di
orientamento e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  il  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia  di
soggetti  e  attivita',  integrita'   aziendale   e   semplificazione
amministrativa in agricoltura e  il  decreto  legislativo  27  maggio
2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per  la  modernizzazione
dei settori dell'agricoltura e delle foreste; 
  Visto il comma 4-ter dell'art.  3  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, relativo all'introduzione del «Contratto di rete» e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e,  in  particolare,  l'art.  5,
rubricato «Procedura valutativa»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L  187  e,  in
particolare, gli articoli 17, 19 e 41; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  nel  settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n.
1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193  e,  in
particolare, l'art. 31; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo  rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n.  1698/2005  del  Consiglio,  pubblicato
nella G.U.U.E del 20 dicembre 2013, n. L 347; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013  relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
recante  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.  1184/2006  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n.  104/2000
del Consiglio; 
  Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 9742 final del
6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di  Stato  SA42821 -  Contratti  di
filiera e di distretto -, cosi' come modificata con decisione C(2020)
5920 final del 7 settembre 2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1192 del 8 gennaio 2016 recante  i
criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione  dei  contratti
di filiera e di distretto con le relative misure agevolative  per  la
realizzazione dei programmi; 
  Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i
criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi
di cui all'art. 1 comma 499 della  legge  27  dicembre  2017  n.  205
(Distretti del cibo); 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e, in particolare, i  commi
da 354  a  361  dell'art.  1,  relativi  all'istituzione,  presso  la
gestione separata di Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.,  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti  agevolati
sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un  piano  di  rientro
pluriennale; 
  Vista la delibera del CIPE del 15  luglio  2005,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, adottata ai sensi  del
comma 356 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004, con  la  quale,
tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse
da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del  piano
di rientro,  nonche'  approvata  la  convenzione-tipo  che  regola  i
rapporti tra la  CDP  S.p.a.  e  il  sistema  bancario,  nella  quale
risultano definiti  i  compiti  e  le  responsabilita'  dei  soggetti
firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; 
  Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi  del  richiamato  art.
66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289  il  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  per  la
definizione dei  criteri,  delle  modalita'  e  delle  procedure  per
l'attuazione dei contratti di filiera; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella  seduta  del
16 dicembre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Accordo  di  filiera»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in
un ambito  territoriale  multiregionale,  ivi  comprese  le  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  che  individua   il   soggetto
proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma,  i  tempi
di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci  dei  soggetti
beneficiari; 
    b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione  da  sottoscriversi
tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti
dalla concessione dei finanziamenti; 
    c) «Banca autorizzata»: la banca finanziatrice indicata come tale
dal soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al contratto
di filiera e individuata fra  quelle  iscritte  nell'apposito  elenco
gestito dal Ministero  e,  pertanto,  autorizzata  ad  espletare  gli
adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP.  Resta
inteso che la banca autorizzata  deve  comunque  coincidere  con  una
delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera; 
    d) «CDP»: la cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    e) «Commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo; 
    f) «Contratto di filiera»: il contratto  tra  il  Ministero  e  i
soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un  accordo  di  filiera,
finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a  carattere
interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo  dalla
produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti  della  filiera
in un ambito territoriale multiregionale; 
    g) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto- legge 10 febbraio 2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    h) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,
calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato   dal
Ministero e/o dalle regioni e province autonome; 
    i) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di  produzione,
di trasformazione, di  commercializzazione  e  di  distribuzione  dei
prodotti agricoli ed agroalimentari; 
    j) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di  produzione,
di trasformazione e di commercializzazione  di  biomasse  di  origine
agricola e di prodotti energetici; 
    k) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato  e  del
finanziamento bancario; 
    l) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al  soggetto
beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    m)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla banca finanziatrice al  soggetto  beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    n) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    o) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    p) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    q) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca  e  dell'acquacoltura
elencati nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    r) «Progetto»: il programma di interventi  proposto  dal  singolo
soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera; 
    s) «Programma»: l'insieme  dei  progetti  proposti  dai  soggetti
della filiera aderenti ad un accordo di filiera; 
    t) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero  in  attuazione
del presente decreto; 
    u) «Regioni  meno  sviluppate»:  i  territori  localizzati  nelle
regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite  e'  inferiore
al 75 % rispetto alla media dell'UE a 27; 
    v)  «Regioni  in  transizione»:  i  territori  localizzati  nelle
regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro  capite  e'  compreso
tra il 75% e il 100% rispetto alla media dell'UE a 27; 
    w)  «Soggetti  della  filiera»:   le   imprese   che   concorrono
direttamente   alla   produzione,    raccolta,    trasformazione    e
commercializzazione   di   prodotti   agricoli,   agroalimentari    e
agroenergetici e  le  imprese  che  forniscono  servizi  e  mezzi  di
produzione; 
    x) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo
incaricato, ai sensi dell'art.  10-ter  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei provvedimenti; 
    y) «Soggetto Istruttore»: la banca autorizzata  o,  nel  caso  di
agevolazioni  concesse  nella  sola  forma  di  contributo  in  conto
capitale, la societa' di cui  all'art.  8  del  decreto  ministeriale
n. 174/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che  svolgono
i compiti di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto; 
    z) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato  dai  soggetti
beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del
Ministero circa l'esecuzione del programma, nonche' la rappresentanza
dei soggetti beneficiari  per  tutti  i  rapporti  con  il  Ministero
medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle  attivita'  di  erogazione
delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di  revoca  delle
agevolazioni; 
    aa) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi  trattamento
subito da un prodotto  agricolo  a  seguito  del  quale  il  prodotto
ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in  un  prodotto
non agricolo per il quale troveranno applicazione  le  condizioni  di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta  per
le  attivita'  realizzate  nell'azienda   agricola   necessarie   per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.