IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 2, 13 e 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309  e  successive  modificazioni,
recante: «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»,  di  seguito
denominato «Testo unico»; 
  Vista la classificazione del testo  unico  relativa  alle  sostanze
stupefacenti e psicotrope, suddivise  in  cinque  tabelle  denominate
«Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali; 
  Considerato che nelle predette tabelle I,  II,  III  e  IV  trovano
collocazione le sostanze con  potere  tossicomanigeno  e  oggetto  di
abuso in ordine decrescente di potenziale di  abuso  e  capacita'  di
indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle
tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  14,  comma   1,   lettera   a),
concernente i criteri di formazione della tabella I; 
  Tenuto conto delle note SNAP 39/19, 1/20,  14/20,  43/20  e  46/21,
pervenute  nel  periodo  dicembre  2019-  novembre  2021   da   parte
dell'Unita' di coordinamento del Sistema nazionale di allerta precoce
del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, concernenti le segnalazioni di sequestri di estratti  o
di materiale vegetale secco o di polveri, contenenti le sostanze  DMT
(N,N-  dimetiltriptamina),  armalina   e   armina,   effettuati   sul
territorio nazionale dalle forze dell'ordine; 
  Considerato che dalla miscela della  pianta  Banisteriopsis  caapi,
che contiene le sostanze armalina e armina, con la pianta  Psychotria
viridis, che contiene DMT, si ottiene l'Ayahuasca, costituita  da  un
estratto, macinato,  o  polvere,  la  cui  azione  psicotropa  deriva
dall'interazione  sinergica  dei  diversi  composti  attivi  di  tali
piante; 
  Considerato che in Italia la sostanza DMT e' presente nella Tabella
I, ma non lo  sono:  le  piante  Banisteriopsis  caapi  e  Psychotria
viridis, l'Ayahuasca  estratto,  macinato,  polvere,  e  le  sostanze
armalina e armina; 
  Tenuto conto che dal maggio 2005 la Francia ha aggiunto nella lista
delle  sostanze  psicoattive  sottoposte  a   controllo   le   piante
Banisteriopsis caapi  e  Psychotria  viridis  e  tutti  i  componenti
conosciuti per la preparazione di Ayahuasca; 
  Considerato che  le  sostanze  armalina  e  armina  sono  alcaloidi
armalinici, che producono effetti allucinogeni e che sono  noti  dati
di tossicita' acuta in modello animale e sull'uomo  per  la  molecola
armalina e che il Centro antiveleni di Pavia ha segnalato due casi di
intossicazione correlati all'assunzione di armina, il primo nel  2011
ed il secondo nel 2018; 
  Ritenuto   necessario,   in   considerazione   delle   informazioni
estrapolate dalla letteratura  internazionale  e  delle  segnalazioni
pervenute, inserire nella tabella I del testo unico anche  le  piante
Banisteriopsis caapi  e  Psychotria  viridis,  l'Ayahuasca  estratto,
macinato, polvere e le sostanze armalina e armina; 
  Ritenuto  altresi'  necessario,  in   riferimento   ad   Ayahuasca,
estratto,  macinato,  polvere,  apporre  il  richiamo  ad  una   nota
descrittiva da riportare in calce alla tabella  stessa,  ed  indicare
come denominazione chimica i  suoi  diversi  componenti  attivi,  per
favorirne una pronta individuazione da  parte  di  sanitari  o  forze
dell'ordine; 
  Acquisito il parere dell'Istituto superiore di  sanita',  reso  con
note del  19  novembre  2021  e  del  22  dicembre  2021,  favorevole
all'inserimento  nella  tabella  I  del  testo  unico  delle   piante
Banisteriopsis caapi, Psychotria  viridis,  di  Ayahuasca,  estratto,
macinato, polvere, e delle  sostanze  armalina  e  armina  e  inoltre
favorevole  ad  apporre  alla  voce  Ayahuasca,  estratto,  macinato,
polvere, il richiamo alla seguente nota descrittiva da  riportare  in
calce  alla  tabella:  «L'Ayahuasca  puo'  essere  costituita  da  un
estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente dalle
piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT e uno
o entrambi  dei  seguenti  componenti  attivi:  armalina,  armina»  e
favorevole  all'indicazione  della  seguente  denominazione  chimica:
«armalina, armina, DMT», riferita ad Ayahuasca,  estratto,  macinato,
polvere; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore  di  sanita',  espresso
nella seduta dell'11 gennaio 2022, favorevole  all'inserimento  nella
tabella  I  del  testo  unico  delle  piante  Banisteriopsis   caapi,
Psychotria viridis, di  Ayahuasca,  estratto,  macinato,  polvere,  e
delle sostanze armalina e armina e inoltre favorevole ad apporre alla
voce  Ayahuasca,  estratto,  macinato,  polvere,  il  richiamo   alla
seguente  nota  descrittiva  da  riportare  in  calce  alla  tabella:
«L'Ayahuasca puo' essere costituita da un estratto, da un macinato, o
da  polvere,  ottenuto  principalmente  dalle  piante  Banisteriopsis
caapi, Psychotria viridis,  contenente  DMT  e  uno  o  entrambi  dei
seguenti  componenti   attivi:   armalina,   armina»   e   favorevole
all'indicazione  della  seguente  denominazione  chimica:  «armalina,
armina , DMT», riferita ad Ayahuasca estratto, macinato, polvere; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  procedere  all'aggiornamento   della
tabella I del  testo  unico,  a  tutela  della  salute  pubblica,  in
considerazione dei rischi riconducibili  a  sequestri  effettuati  in
Italia  ed  a  casi  di  intossicazione  registrati  sul   territorio
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nella tabella I del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  sono  inserite,
secondo l'ordine alfabetico, le seguenti  piante  e  loro  componenti
attivi: 
    Ayahuasca, estratto, macinato, polvere (denominazione comune); 
    armalina, armina, DMT (denominazione chimica); 
    armalina (denominazione comune); 
    armina (denominazione comune); 
    Banisteriopsis caapi (denominazione comune); 
    Psychotria viridis (denominazione comune). 
  2. Alla voce Ayahuasca estratto, macinato, polvere, di cui al punto
1, viene apposto  il  richiamo  alla  seguente  nota  descrittiva  da
riportare in calce alla tabella: «L'Ayahuasca puo' essere  costituita
da un estratto, da un macinato, o da polvere, ottenuto principalmente
dalle piante Banisteriopsis caapi, Psychotria viridis, contenente DMT
e uno o entrambi dei seguenti componenti attivi: armalina, armina». 
  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo   giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 febbraio 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza