L'ISPETTORE GENERALE CAPO
della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in
particolare, l'art. 90, rubricato controlli connessi alle
denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle
menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione
dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i
documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle
entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e
la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni,
e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e
(CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n.
436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560
della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della
Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e
delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il
regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare
di produzione, la cancellazione della protezione nonche'
l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre
2018, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle
indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore
vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE)
2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti
(CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che
stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema
di controllo;
Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema
nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle
produzioni agroalimentari regolamentate;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante
Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi
dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la
disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino;
Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2
agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che:
«3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le
disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa
comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto
del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza
MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012
citato in premessa.»;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante disciplina
degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici
e dell'attivita' delle commissioni di degustazione per i vini DOP e
del finanziamento dell'attivita' della commissione di degustazione di
appello;
Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato
decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552;
Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato
decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13
dicembre 2021;
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'allegato 1
1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 e'
sostituito dal seguente:
«Allegato 1
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI
CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016
L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone
dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo
(es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata delle
informazioni e dei documenti di seguito indicati:
1. Numero e data del certificato di accreditamento;
2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto);
3. Organigramma funzionale e nominativo;
4. Elenco nominativo del personale ispettivo;
5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al
fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati;
6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne
l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:
a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la
descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento
dell'attivita';
b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle
risorse umane impiegate nell'attivita' di controllo e certificazione,
con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione,
rotazione, monitoraggio e valutazione;
c. individua almeno un ispettore, un responsabile della
valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonche' tutti i
componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei
requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno
rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;
7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta
l'istanza per assicurare:
a. che l'organismo di controllo non svolga ne' direttamente ne'
indirettamente attivita' di consulenza nei confronti degli operatori
controllati;
b. l'idoneita' morale, l'imparzialita' e l'assenza di conflitto
di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del
personale addetto all'attivita' di controllo e certificazione,
prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli
organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non
conformita' e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia
indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino
alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo
di controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e
ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino
alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di
controllo, che deliberano su certificazione, non conformita' e
ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame
e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e
strumentali rispetto ai compiti delegati;
g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e
competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna
funzione del processo di controllo e certificazione;
h. una formazione periodica sui processi di controllo e
certificazione specifici;
i. la rotazione del personale impiegato nell'attivita' di
controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere
controllati dal medesimo ispettore per piu' di tre visite ispettive
consecutive.».