IL DIRETTORE GENERALE
dell'uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 con il quale la
misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre
1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di
derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale
media superiore a kW 220 e' stata rivalutata a lire 4.500 per ogni kW
nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;
Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al
Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio,
con decorrenza 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del
suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento
del costo della vita;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
«Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
Visto l'art. 6 del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, cosi' come sostituito dall'art. 1 del decreto
legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di
concessione di acque pubbliche», che, al comma 2, definisce «grandi»
derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il
limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, cosi' come integrata e
modificata in ultimo dal decreto legislativo n. 174 del 2016;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali e' stata
rivalutata la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge
2 dicembre 1953, n. 959 per i relativi bienni ed in particolare:
decreto ministeriale 24 novembre 1981, n. 1488, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in lire 6.052;
decreto ministeriale 24 novembre 1983, n. 2561, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in lire 8.031;
decreto ministeriale 19 novembre 1985, n. 1691, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in lire 9.500;
decreto ministeriale 13 novembre 1987, n. 1554, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in lire 10.516;
decreto ministeriale 24 novembre 1989, n. 1734, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in lire 11.767;
decreto ministeriale 25 novembre 1991, n. 44, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in lire 13.261;
decreto ministeriale 10 novembre 1993, n. 287, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in lire 14.521;
decreto ministeriale 28 novembre 1995, n. 131, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in lire 15.944;
decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 241, rivalutazione per
il biennio 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in lire 16.677;
decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 13891, rivalutazione
per il biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in lire 17.261;
per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai
sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del
sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n.
925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza
nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito
dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base
di successivi decreti;
Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289,
con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del
sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28
dicembre 2001, n. 448, e' fissata in euro 18,00;
Visti i seguenti decreti ministeriali con i quali e' stata
determinata, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura
del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e
precisamente:
decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001, per il biennio 1°
gennaio 2004 - 31 dicembre 2005, misura pari a euro 18,90 per ogni kW
di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV, per il biennio
1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 misura pari a euro 19,62 per ogni
kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
decreto ministeriale 27 novembre 2007, n. 008/QdV, per il biennio
1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 misura pari a euro 20,35 per ogni
kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/QdV, per il biennio
1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 misura pari a euro 21,08 per ogni
kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con
la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei
sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per
uso idroelettrico, sono fissate rispettivamente in euro 28,00 e euro
7,00, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale
previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980, alle date
dalla stessa previste;
Visti i seguenti decreti direttoriali con i quali e' stata elevata,
ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura
del sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959
dovuta dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione
di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino
a 3000, e per quelli con potenza nominale media superiore a 3000 kW,
e precisamente:
decreto direttoriale 30 novembre 2011, n. 002/TRI/DI/BIM, per il
biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:
per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro
22,13;
per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 3000, misura elevata a euro 29,40, per ogni kW di
potenza nominale media concessa o riconosciuta;
decreto direttoriale 22 novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM, per il
biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013:
per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro
22,88;
per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,40, per ogni kW di
potenza nominale media concessa o riconosciuta;
decreto direttoriale 1° dicembre 2015, n. 559, per il biennio 1°
gennaio 2016 - 31 dicembre 2017:
per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 220 e fino a 3000, concessa o riconosciuta ai sensi
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, misura elevata per ogni kW di potenza nominale media a euro
22,90;
per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 3000, misura elevata a euro 30,43, per ogni kW di
potenza nominale media concessa o riconosciuta.
Visto il decreto direttoriale del 26 gennaio 2016 con il quale e'
stato modificato ed integrato il decreto direttoriale 1° dicembre
2015, n. 559, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 62, comma 1,
«Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano»,
della legge 28 dicembre 2015, n. 221, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2016, il quale
dispone che il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959
e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, s'intende dovuto per gli
impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW nella misura
prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;
Considerato che, a far data dall'entrata in vigore della citata
disposizione, introdotta dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, la
misura del sovracanone dovuta dai concessionari di derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice si articola su un'unica
fascia, che comprende tutti gli impianti di potenza nominale media
superiore a kW 220;
Visto il decreto direttoriale del 21 dicembre 2017, n. 570,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23
gennaio 2018, con il quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3
della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo
oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1°
gennaio 2018 - 31 dicembre 2019, dovuto dai concessionari di
derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza
nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, aggiornandola ad
euro 30,67 per ogni kW di potenza nominale media concessa o
riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775;
Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica,
pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la
quale e' stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi
negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019,
e' stata pari al + 1,5 %;
Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020, n. 48, con il
quale e' stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre
1980, n. 925, la misura del sovracanone annuo oggetto della legge 27
dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre
2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione
di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220
aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica,
pervenuta al protocollo n. 128065 di questa Direzione in data 19
novembre 2021, con la quale e' stato comunicato che la variazione
percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 e'
pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza
tabacchi;
Considerato che, per mero errore materiale, il decreto direttoriale
del 16 dicembre 2021, n. 254, con il quale e' stata elevata, ai sensi
dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del
sovracanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per
il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, ha riportato
erroneamente la misura di euro 31,16, e non di euro 31,13 come era in
realta', quale riferimento indicato nel citato decreto n. 9811/2020;
Considerato che il decreto direttoriale n. 254/2021 ha, di
conseguenza, erroneamente aggiornato ad euro 31,97, per ogni kW di
potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la
misura del sovracanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media
superiore a kW 220;
Considerato pertanto necessario rettificare la disposizione con la
quale il decreto n. 254/2021 ha individuato la misura del sovracanone
annuo per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 aggiornandola
ad euro 31,94;
Decreta:
Art. 1
Modifica del decreto direttoriale
15 dicembre 2021, n. 254
In rettifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254, la
misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953,
n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari
di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza
nominale media superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1°
gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di potenza
nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Roma, 25 febbraio 2022
Il direttore generale: Lo Presti