IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica, affidandogli le funzioni e i compiti
dello Stato in materia di politica energetica gia' spettanti al
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi» e, in particolare, l'art. 16-bis, che ha istituito il
cosiddetto «Bonus ristrutturazioni edilizie»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia»;
Visto il decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48, recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE
sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, commi da 344 a 349,
istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,
commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «Bonus facciate»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure
urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni
fiscali ed economiche», che ha modificato la disciplina del
Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e sconto in
fattura;
Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle
procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare:
l'art. 14, comma 3-ter, che ha previsto l'adozione di uno o piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per la definizione dei requisiti
tecnici che debbono soddisfare gli interventi ammissibili
all'Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per singola
tipologia di intervento, nonche' le procedure e le modalita' di
esecuzione di controlli a campione delle istanze;
l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, istitutivo del cosiddetto
«Sismabonus»;
l'art. 16-ter che ha introdotto l'agevolazione delle detrazioni
fiscali per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare:
l'art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione
del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all'art. 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti
previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una
copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di
conformita' di cui al comma 11 verifica la presenza delle
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.»;
l'art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare per la
cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo dell'utilizzo
della detrazione spettante, i soggetti che, negli anni 2020-2024,
sostengono spese per i seguenti interventi: a) recupero del
patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza
energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure antisismiche
di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero o
restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'art. 1, comma
219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione di
impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del
Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi
gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119 del presente
decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
e di cui al comma 8 dell'art. 119;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del 28 febbraio 2017, n. 58, recante «Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonche' le
modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto
2020, recante «Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni
fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d.
Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito
anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare:
l'art. 3, comma 2, il quale prevede che «l'ammontare massimo
delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi
di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B» sia
calcolato nel rispetto dei massimali di costo specifici, secondo
quanto riportato al punto 13 dell'allegato A;
il punto 13 dell'allegato A che ha definito le procedure e i
criteri di asseverazione dei costi massimi per tipologia di
intervento, regolando altresi' le modalita' di calcolo dei massimali
di costo per le spese professionali ammissibili;
l'allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per gli
interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o
dell'installatore ai sensi dell'allegato A»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto
2020, recante «Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici -
cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre 2020 (nel seguito
anche: «decreto asseverazioni»);
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato la
disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e
sconto in fattura, nonche' introdotto nuove procedure di controllo da
parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, l'art. 1, che:
al comma 28, lettera h), ha modificato l'art. 119, comma 11, del
decreto-legge n. 34 del 2020, estendendo l'obbligo del visto di
conformita' ad altre casistiche nell'ambito del Superbonus;
al comma 28, lettera i), ha modificato l'art. 119, comma 13-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo che ai fini
dell'asseverazione della congruita' delle spese si faccia
«riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13,
lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie
di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica»,
nonche' che i prezziari di cui al comma 13, lettera a), debbono
intendersi applicabili, ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese, anche agli interventi di cui al Sismabonus, Bonus
facciate, Bonus ristrutturazioni edilizie e agli interventi di
riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus;
al comma 29, ha aggiunto, all'art. 121 del decreto-legge n. 34
del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli
strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per le spese
connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo articolo,
a eccezione degli interventi di importo inferiore a 10.000 euro, o
classificati come attivita' di edilizia libera: a) la richiesta del
visto di conformita'; b) che «i tecnici abilitati asseverano la
congruita' delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'art.
119, comma 13-bis», nonche' di ricomprendere, tra le spese
detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di conformita' e
delle asseverazioni dei tecnici abilitati;
al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020, l'art.
119-ter, introducendo un regime di agevolazione per gli interventi
volti al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche,
garantendo, anche in tal caso, la possibilita' di accesso agli
strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura;
Ritenuto opportuno che i costi massimi agevolabili per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici siano
definiti in coerenza con gli attuali massimali specifici di costo
dell'allegato I e tengano conto dell'aumento dei costi delle materie
prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce i costi massimi specifici
agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruita' delle spese
di cui all'art. 119, comma 13, lettera a) e all'art. 121, comma
1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente a
quanto previsto all'art. 2.