IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri» e, in particolare, l'art. 2, che ha istituito il Ministero
della transizione ecologica, affidandogli le  funzioni  e  i  compiti
dello Stato in materia  di  politica  energetica  gia'  spettanti  al
Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi» e, in  particolare,  l'art.  16-bis,  che  ha  istituito  il
cosiddetto «Bonus ristrutturazioni edilizie»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  192,  recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/91/CE  relativa   al   rendimento
energetico nell'edilizia»; 
  Visto il  decreto  legislativo  10  giugno  2020,  n.  48,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la  direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la  direttiva
2012/27/UE sull'efficienza  energetica,  della  direttiva  2010/31/UE
sulla  prestazione  energetica  nell'edilizia,  e   della   direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, commi da 344  a  349,
istitutivi del cosiddetto «Ecobonus»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 219-222, istitutivi del cosiddetto «Bonus facciate»; 
  Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  140,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2021, n.  157,  recante  «Misure
urgenti per il contrasto alle frodi nel  settore  delle  agevolazioni
fiscali  ed  economiche»,  che  ha  modificato  la   disciplina   del
Superbonus e degli strumenti di cessione  del  credito  e  sconto  in
fattura; 
  Visto il decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3   agosto   2013,   n.   90,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento della  direttiva  2010/31/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla
prestazione  energetica  nell'edilizia  per  la   definizione   delle
procedure d'infrazione avviate  dalla  Commissione  europea,  nonche'
altre disposizioni in materia di coesione sociale» e, in particolare: 
    l'art. 14, comma 3-ter, che ha previsto l'adozione di uno o  piu'
decreti del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  ed  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  per  la  definizione  dei  requisiti
tecnici   che   debbono   soddisfare   gli   interventi   ammissibili
all'Ecobonus, compresi i massimali di  costo  specifici  per  singola
tipologia di intervento, nonche'  le  procedure  e  le  modalita'  di
esecuzione di controlli a campione delle istanze; 
    l'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, istitutivo del  cosiddetto
«Sismabonus»; 
    l'art. 16-ter che ha introdotto l'agevolazione  delle  detrazioni
fiscali per l'installazione di colonnine per la ricarica dei  veicoli
elettrici; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» (nel seguito anche: «decreto rilancio») e, in particolare: 
    l'art. 119, comma 13, in base al quale: «Ai fini della detrazione
del 110 per cento di cui al presente articolo e dell'opzione  per  la
cessione o per lo sconto di cui all'art. 121: 
      a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2  e  3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti  dai  decreti  di  cui  al  comma  3-ter  dell'art.  14  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  la  corrispondente  congruita'
delle spese sostenute in relazione  agli  interventi  agevolati.  Una
copia  dell'asseverazione  e'  trasmessa,  esclusivamente   per   via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,  l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del  Ministro
dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative; 
      b) per gli interventi di cui  al  comma  4,  l'efficacia  degli
stessi al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata  dai
professionisti  incaricati  della  progettazione  strutturale,  della
direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico,  secondo
le rispettive competenze professionali, iscritti  agli  ordini  o  ai
collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.  58  del
28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano  altresi'  la
corrispondente congruita' delle spese  sostenute  in  relazione  agli
interventi  agevolati.  Il  soggetto  che  rilascia   il   visto   di
conformita'  di  cui  al  comma  11  verifica   la   presenza   delle
asseverazioni e  delle  attestazioni  rilasciate  dai  professionisti
incaricati.»; 
    l'art. 121, commi 1 e 2, in base al quale possono optare  per  la
cessione del credito o lo sconto in fattura, in  luogo  dell'utilizzo
della detrazione spettante, i soggetti  che,  negli  anni  2020-2024,
sostengono  spese  per  i  seguenti  interventi:  a)   recupero   del
patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettere a) e b),
del Testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  b)  efficienza
energetica di cui all'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e  di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 119; c) adozione di misure  antisismiche
di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'art. 119; d) recupero  o
restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi  inclusi  quelli
di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui  all'art.  1,  comma
219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; e) installazione  di
impianti fotovoltaici di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del
Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  ivi  compresi
gli interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'art.  119  del  presente
decreto; f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei  veicoli
elettrici di cui all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
e di cui al comma 8 dell'art. 119; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
del  28  febbraio  2017,  n.  58,  recante  «Linee   guida   per   la
classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni  nonche'  le
modalita' per l'attestazione, da parte di  professionisti  abilitati,
dell'efficacia   degli   interventi    effettuati»    e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  agosto
2020,  recante  «Requisiti  tecnici  per  l'accesso  alle  detrazioni
fiscali per la  riqualificazione  energetica  degli  edifici  -  c.d.
Ecobonus»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre  2020  (nel  seguito
anche: «decreto requisiti tecnici») e, in particolare: 
    l'art. 3, comma 2, il  quale  prevede  che  «l'ammontare  massimo
delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per gli interventi
di cui all'art. 2, fermi restando i limiti di cui all'allegato B» sia
calcolato nel rispetto dei  massimali  di  costo  specifici,  secondo
quanto riportato al punto 13 dell'allegato A; 
    il punto 13 dell'allegato A che ha  definito  le  procedure  e  i
criteri  di  asseverazione  dei  costi  massimi  per   tipologia   di
intervento, regolando altresi' le modalita' di calcolo dei  massimali
di costo per le spese professionali ammissibili; 
    l'allegato I che riporta i «Massimali specifici di costo per  gli
interventi   sottoposti   a    dichiarazione    del    fornitore    o
dell'installatore ai sensi dell'allegato A»; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo  economico  6  agosto
2020, recante  «Requisiti  delle  asseverazioni  per  l'accesso  alle
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici -
cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 246 del 5 ottobre  2020  (nel  seguito
anche: «decreto asseverazioni»); 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2022-2024»,  che  ha  modificato   la
disciplina del Superbonus e degli strumenti di cessione del credito e
sconto in fattura, nonche' introdotto nuove procedure di controllo da
parte dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, l'art. 1, che: 
    al comma 28, lettera h), ha modificato l'art. 119, comma 11,  del
decreto-legge n. 34 del  2020,  estendendo  l'obbligo  del  visto  di
conformita' ad altre casistiche nell'ambito del Superbonus; 
    al comma 28, lettera i), ha modificato l'art. 119, comma  13-bis,
del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  prevedendo  che  ai  fini
dell'asseverazione   della   congruita'   delle   spese   si   faccia
«riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma  13,
lettera a), nonche' ai valori massimi stabiliti, per talune categorie
di beni, con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica»,
nonche' che i prezziari di cui  al  comma  13,  lettera  a),  debbono
intendersi applicabili, ai fini dell'asseverazione  della  congruita'
delle spese, anche  agli  interventi  di  cui  al  Sismabonus,  Bonus
facciate,  Bonus  ristrutturazioni  edilizie  e  agli  interventi  di
riduzione del rischio sismico di cui al Superbonus; 
    al comma 29, ha aggiunto, all'art. 121 del  decreto-legge  n.  34
del 2020, un nuovo comma 1-bis, prevedendo, in caso di utilizzo degli
strumenti di cessione del credito e sconto in fattura, per  le  spese
connesse agli interventi elencati nel comma 2 del medesimo  articolo,
a eccezione degli interventi di importo inferiore a  10.000  euro,  o
classificati come attivita' di edilizia libera: a) la  richiesta  del
visto di conformita'; b)  che  «i  tecnici  abilitati  asseverano  la
congruita' delle spese sostenute secondo  le  disposizioni  dell'art.
119,  comma  13-bis»,  nonche'  di  ricomprendere,   tra   le   spese
detraibili, anche quelle per il rilascio del visto di  conformita'  e
delle asseverazioni dei tecnici abilitati; 
    al comma 42, ha aggiunto al decreto-legge n. 34 del 2020,  l'art.
119-ter, introducendo un regime di agevolazione  per  gli  interventi
volti al superamento e all'eliminazione di barriere  architettoniche,
garantendo, anche in  tal  caso,  la  possibilita'  di  accesso  agli
strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura; 
  Ritenuto  opportuno  che  i  costi  massimi  agevolabili  per   gli
interventi  di  riqualificazione  energetica  degli   edifici   siano
definiti in coerenza con gli attuali  massimali  specifici  di  costo
dell'allegato I e tengano conto dell'aumento dei costi delle  materie
prime registrato tra il 2020 e il 2021 e dell'andamento del mercato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  definisce  i  costi  massimi   specifici
agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruita'  delle  spese
di cui all'art. 119, comma 13,  lettera  a)  e  all'art.  121,  comma
1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, conformemente  a
quanto previsto all'art. 2.