IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
relativo alla semplificazione degli  strumenti  di  attrazione  degli
investimenti e di sviluppo d'impresa; 
  Considerato che il medesimo art. 43  affida  all'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.  -
Invitalia (nel seguito, Soggetto gestore) le funzioni  relative  alla
gestione  dell'intervento,  ivi   comprese   quelle   relative   alla
ricezione, alla valutazione  ed  all'approvazione  della  domanda  di
agevolazione, alla stipula  del  relativo  contratto  di  ammissione,
all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevede  che
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a
ridefinire  le  modalita'  e  i  criteri  per  la  concessione  delle
agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui  al  predetto
art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  14
febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del predetto
art. 3, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, in  materia
di riforma della disciplina relativa ai Contratti di sviluppo; 
  Visto, in particolare, l'art. 34 del predetto decreto  14  febbraio
2014 che prevede  che  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
successivo  decreto,  provvedera'  a  disciplinare  le  modalita'  di
concessione delle agevolazioni oltre i termini indicati nel  comma  2
dello stesso articolo, in conformita' alle disposizioni che  saranno,
nel frattempo, adottate dalla Commissione europea; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  9  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 29 gennaio 2015, n. 23, recante  l'adeguamento  e  l'integrazione
dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello  sviluppo
economico  14  febbraio  2014   alle   disposizioni   stabilite   dal
regolamento  n.  651/2014,  valide  per  il  periodo   programmazione
2014-2020, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di  aiuto
di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
in  conformita'  alle  modifiche  apportate  ai  regolamenti  e  alle
disposizioni dell'Unione europea in materia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  2  novembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
dell'8 gennaio  2022,  n.  5,  con  il  quale  sono  state  apportate
ulteriori  integrazioni  e  modificazioni  al  richiamato  decreto  9
dicembre 2014, in particolare per quanto  riguarda  i  requisiti  dei
programmi  di  sviluppo  necessari  per  l'accesso   allo   strumento
agevolativo; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  13  gennaio
2022, in corso di adozione, con  il  quale  sono  state  definite  le
modalita'  di  attuazione  dell'Investimento  5.2  «Competitivita'  e
resilienza delle filiere produttive» del PNRR ed e' stato disposto in
merito all'applicabilita' allo strumento dei  Contratti  di  sviluppo
delle disposizioni di cui alla sezione 3.13  del  «Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  27  novembre  2019,  relativo  all'informativa  sulla
sostenibilita' nel settore dei servizi finanziari; 
  Visto il regolamento  (UE)  2020/852  e  gli  Atti  delegati  della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i  criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini  un
danno significativo (DNSH, «Do no  significant  harm»),  contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e  riduzione  degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art.  17  del  medesimo
regolamento; 
  Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge  6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure  urgenti  per  il  rafforzamento
della  capacita'  amministrativa  delle   pubbliche   amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del  14  dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging) e gli Allegati VI e VII  al  regolamento  (UE)  12  febbraio
2021, n. 2021/241; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18
febbraio 2021, concernente  «Orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare  un  danno  significativo»  a  norma  del
regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/523 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che modifica il regolamento (UE) 2015/1017; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Vista,  in  particolare,  la  misura  M2C2   -   Investimento   5.1
«Rinnovabili e batterie» che con una dotazione di  1.000  milioni  di
euro mira a sostenere lo sviluppo di  una  catena  del  valore  delle
rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi
sub-investimenti relativi rispettivamente a: 5.1.1) Tecnologia PV per
il quale si prevede, entro il 31 dicembre  2025,  l'incremento  della
capacita'  di  generazione  di  energia  dei  pannelli   fotovoltaici
prodotti dagli attuali 200 MW/anno  ad  almeno  2  GW/anno  grazie  a
pannelli fotovoltaici ad alta efficienza;  5.1.2)  Industria  eolica;
5.1.3) Settore Batterie per il quale si prevede, entro il 31 dicembre
2024 una produzione di batterie con capacita' obiettivo di 11 GWh; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della  medesima  legge
30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine  di  supportare
le attivita' di gestione, di monitoraggio, di  rendicontazione  e  di
controllo delle componenti  del  Next  Generation  EU,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema
informatico; 
  Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di  rilevazione  dei  dati  di
attuazione finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a  ciascun
progetto,  da  rendere  disponibili  in  formato   elaborabile,   con
particolare  riferimento  ai  costi   programmati,   agli   obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che  ne
beneficiano,  ai  soggetti  attuatori,  ai  tempi  di   realizzazione
previsti  ed  effettivi,  agli  indicatori  di  realizzazione  e   di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile  per  l'analisi  e  la
valutazione degli interventi; 
  Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita'  dei  pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni  prevede  l'apposizione  del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice  unico  di  Progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; 
  Visto in particolare l'art.  3,  comma  1,  lettera  ggggg-bis  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio
di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito  una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo'  essere  richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso  disponibile  dal  sistema
informativo ricevente; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108,  concernente
«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione   e   snellimento   delle   procedure»   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  6-bis,  del   predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al  comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle  procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse  allocabili   territorialmente,   anche   attraverso   bandi,
indipendentemente  dalla  fonte  finanziaria  di   provenienza,   sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021,  recante  l'individuazione   delle   amministrazioni   centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8,  comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
luglio 2021, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 30 ottobre 2021,  n.  260,  recante  il  regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021, relativo all'assegnazione delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   Amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target che, in particolare,  ha  assegnato
al   Ministero   dello   sviluppo   economico   l'importo   di   euro
1.000.000.000,00 per l'attuazione  del  richiamato  Investimento  5.1
«Rinnovabili  e  batterie»,  di  cui  euro  400.000.000,00   per   il
sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV», euro  100.000.000,00  per  il
sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» ed euro 500.000.000,00  per
il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie»; 
  Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di  rimborso  semestrali  alla  Commissione  europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di  ciascuna  Amministrazione,
riportati  nella  Tabella  B  allegata  al   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021; 
  Considerato che il punto 7 del decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  6  agosto   2021   prevede   che   «le   singole
amministrazioni inviano, attraverso le specifiche  funzionalita'  del
sistema informatico di cui all'art. 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre  2020,  n.  178  e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  Ragioneria  generale
dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e
degli investimenti ed il raggiungimento  dei  connessi  traguardi  ed
obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste,  delle
richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22
del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con  la
Commissione europea»; 
  Vista la circolare del  14  ottobre  2021,  n.  21,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) - Trasmissione delle  istruzioni  tecniche  per  la
selezione dei progetti PNRR»; 
  Vista la circolare del 30  dicembre  2021,  n.  32,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza - Guida operativa per il rispetto  del  principio  di  non
arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; 
  Vista la circolare del  14  ottobre  2021,  n.  33,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  «Piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza (PNRR) -  Nota  di  chiarimento  sulla  Circolare  del  14
ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche  per  la
selezione  dei  progetti   PNRR   -   addizionalita',   finanziamento
complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; 
  Considerato che per il soddisfacente conseguimento della  milestone
europea M2C2-38 riferita al citato Investimento 5.1, entro il mese di
giugno 2022 deve essere adottato un decreto ministeriale che, per  lo
sviluppo di pannelli fotovoltaici  ad  alta  efficienza  e  batterie,
precisi: 
    l'ammontare delle risorse disponibili; 
    i requisiti di accesso dei beneficiari; 
    le condizioni di ammissibilita' per programmi e progetti; 
    le spese ammissibili; 
    la forma e intensita' dell'aiuto. 
  Considerato, altresi', che all'Investimento 5.1 e' associato  anche
il target europeo che prevede che l'insieme dei programmi di sviluppo
finanziati dovranno  essere  in  grado  di  garantire,  entro  il  31
dicembre 2024, la produzione di batterie con capacita'  obiettivo  di
11 GWh ed, entro il 31 dicembre 2025, l'aumento  della  capacita'  di
generazione di  energia  dei  pannelli  fotovoltaici  prodotti  dagli
attuali 200 MW/anno  ad  almeno  2  GW/anno  [gigafactory]  grazie  a
pannelli fotovoltaici ad alta efficienza; 
  Attesa la necessita'  di  dover  fornire  le  adeguate  indicazioni
operative al fine di dare piena attuazione al richiamato Investimento
5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR e  garantire  il  conseguimento
della relativa milestone associata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Finalita' e risorse 
 
  1. Il presente decreto, nel rispetto degli  obiettivi  fissati  dal
regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la
resilienza,   fornisce   le   direttive   necessarie   a   consentire
l'attuazione dell'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del PNRR,
finalizzato a promuovere lo sviluppo in Italia dei settori produttivi
connessi alle tecnologie per  la  generazione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, con particolare riferimento a moduli fotovoltaici (PV  -
PhotoVoltaics) innovativi e aerogeneratori  di  nuova  generazione  e
taglia medio-grande, e per l'accumulo elettrochimico. 
  2. L'Investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie»  e'  articolato  nei
seguenti sub-investimenti: 
    a) sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV»; 
    b) sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica»; 
    c) sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie». 
  3.  Le  risorse  destinate  all'attuazione  dell'investimento   5.1
«Rinnovabili e batterie» del PNRR finanziato  dall'Unione  europea  -
NextGenerationEU, sono pari ad euro  1.000.000.000,00,  allocate  per
l'attuazione dei sub-investimenti di cui al comma 2 come  di  seguito
riportato: 
    a) quanto ad euro 400.000.000,00 per  il  sub-investimento  5.1.1
«Tecnologia PV»; 
    b) quanto ad euro 100.000.000,00 per  il  sub-investimento  5.1.2
«Industria eolica»; 
    c) quanto ad euro 500.000.000,00 per  il  sub-investimento  5.1.3
«Settore batterie». 
  4. L'articolazione di cui al comma precedente potra' essere oggetto
di revisione, previo accordo con la Commissione europea, in  funzione
dell'andamento   delle   domande   delle   imprese   beneficiarie   e
dell'assorbimento  delle  risorse  stanziate  ovvero   di   eventuali
priorita' di intervento che dovessero manifestarsi. 
  5. In attuazione della previsione recata dall'art. 2, comma  6-bis,
del decreto-legge n. 77/2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge  29  luglio  2021,  n.  108,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni,  un  importo  pari  ad  almeno  il  40%  delle  risorse
dell'investimento  5.1  «Rinnovabili  e  batterie»  e'  destinato  al
finanziamento  di  progetti  da  realizzare  nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.