Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto  il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma lettera b), che prevede  che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  ed  in  particolare
l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, si  individuano  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto  del  Piano,
nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo»
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio  2021,  n.
77, ha deliberato in data 30  settembre  2021,  l'approvazione  e  la
contestuale trasmissione al Ministero dell'economia e  delle  finanze
dell'atto di «Individuazione e approvazione dei Programmi unitari  di
intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti
dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2,  lettera
b del  decreto-legge  del  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14
e 14-bis del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,  convertito  con
modifiche nella legge 28 luglio 2021, n. 108»; 
  Considerato che nell'atto approvato e' prevista  la  sub-misura  A4
del  Piano   complementare   sisma   intitolata   «Infrastrutture   e
mobilita'», di cui occorre ora affidare la realizzazione con riguardo
alla Linea di intervento n. 4, intitolata  «Investimenti  sulla  rete
stradale statale»; 
  Preso atto che  nelle  settimane  successive  alla  delibera  della
cabina di coordinamento del  30  settembre  2021  si  e'  svolta  una
complessa  e  approfondita  istruttoria  ai   fini   della   compiuta
individuazione dei programmi  e  dei  progetti,  delle  procedure  di
attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con  il
previsto milestone del 31 dicembre 2021; 
  Considerato altresi'  che,  sulla  base  delle  decisioni  e  delle
indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata  tenutasi
in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire  i  criteri  di
ripartizione  delle  risorse  in   considerazione   degli   equilibri
territoriali e del danno sismico e ad approfondire  le  modalita'  di
attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure
A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; 
  Considerato altresi' che in  esito  alle  attivita'  di  analisi  e
indirizzo degli investimenti a valere sulla sub-misura A4  del  Piano
complementare sisma intitolata «Infrastrutture e mobilita'», condotte
congiuntamente alla Struttura tecnica di missione del Ministero delle
infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili,   la   Cabina   di
coordinamento di cui all'art. 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021
per  l'individuazione  del  programma  unitario  di   interventi   ha
approvato linea di intervento n. A4.4, intitolata «Investimenti sulla
rete stradale statale» che assegna la somma  di  177.000.000,00  euro
per l'adeguamento e la messa in sicurezza  di  strade  statali  della
rete gestita da Anas S.p.a. e ricadenti  nei  crateri  sismici,  come
dettagliato nella tabella allegata; 
  Considerato che tali interventi concernono l'adeguamento e la messa
in sicurezza di infrastrutture stradali  statali,  prevalentemente  a
carattere  interregionale,  fondamentali  a  garantire  la  mobilita'
all'interno dei crateri sismici, anche per le finalita' di  emergenza
e soccorso delle popolazioni, e che  sono  considerati  prioritari  e
necessari dalle Regioni e dalle amministrazioni  locali  al  fine  di
risolvere  le  problematiche  relative  all'accessibilita'  ed   allo
sviluppo del territorio; 
  Considerato che per  tali  caratteri  e  finalita'  gli  interventi
individuati risultano integrativi degli interventi  di  ripristino  e
messa in sicurezza delle viabilita' danneggiate dagli eventi  sismici
susseguitisi da agosto  del  2016  in  Italia  centrale,  di  cui  al
Programma ex art. 4, comma  2  dell'ordinanza  CDPC  n.  408  del  15
novembre 2016 avente ad  oggetto  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti agli  eccezionali  eventi  sismici  che
hanno colpito il territorio delle Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016»; 
  Considerato che di detto Programma e' titolare il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, che lo attua,  d'intesa
con le regioni, tramite il soggetto  attuatore  Anas  S.p.a.  di  cui
all'art. 4 comma 1 dell'OCDPC 408/2016 ai sensi dell'art. 3, comma  1
dell'OCDPC 475/2017; 
  Considerato che, ai fini  dell'attuazione  della  richiamata  linea
d'intervento,  che  ha  per  oggetto  l'adeguamento  e  la  messa  in
sicurezza della viabilita'  statale  gia'  danneggiata  dagli  eventi
sismici,  in  data  15  dicembre  2021  si  sono  realizzate   intese
attraverso uno scambio di  lettere  di  intenti  tra  il  Commissario
straordinario e il Ministro delle infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, in considerazione delle competenze per legge  attribuite
e  dell'oggettiva  convergenza  di  interessi  delle  amministrazioni
sottoscritte, verificati sulla base dell'istruttoria e degli incontri
svolti; in particolare, con la nota del Capo di Gabinetto  del  MIMS,
in data 15 dicembre 2021 d'ordine del  Ministro,  nel  comunicare  la
condivisione del programma, manifestando la volonta' di corrispondere
alle esigenze infrastrutturali dei territori colpiti dai sismi  anche
attingendo alle risorse nazionali in occasione del nuovo contratto di
programma ANAS; 
  Ritenuto di affidare la realizzazione della sub-misura A4 del Piano
complementare sisma, intitolata «Infrastrutture e  mobilita'»,  Linea
di intervento n. 4,  intitolata  «Investimenti  sulla  rete  stradale
statale», al soggetto attuatore definito ai sensi dell'art. 4,  comma
1 dell'ordinanza del Capo della  protezione  civile  n.  408  del  15
novembre 2016 avente ad  oggetto  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile conseguenti agli  eccezionali  eventi  sismici  che
hanno colpito il territorio delle Regioni  Lazio,  Marche,  Umbria  e
Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016», con apposita  ordinanza
del Commissario straordinario ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
14-bis, comma 2,  del  decreto-legge  del  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108  e
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n.  189,  per
l'attuazione della misura entro il  termine  del  31  dicembre  2021,
stabilito dall'allegato 1 del decreto del Ministero  dell'economia  e
finanza del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con  modificazioni
nella legge 1° luglio 2021, n. 101,  che  prevede  che  entro  il  IV
trimestre  del  2021,  per  la  macro  misura  A  si   proceda   alla
«individuazione  degli  interventi   da   parte   della   Cabina   di
coordinamento, individuazione  delle  stazioni  appaltanti  (centrali
uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali)  da  parte
del  soggetto  attuatore;  affidamento  da   parte   della   stazione
appaltante della progettazione delle misure»; 
  Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti  le
linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 15 luglio 2021; 
  Preso atto  dell'intesa  espressa  nella  Cabina  di  coordinamento
integrata del 15  dicembre  2021  dal  coordinatore  della  Struttura
tecnica di missione sisma 2009,  consigliere  Carlo  Presenti  e  dai
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; 
  Tanto premesso; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del rispetto del cronoprogramma e delle  milestone  come
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto  del
15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono: 
    a) per affidamento «l'atto,  l'accordo,  o  l'ordinanza  con  cui
viene conferita la progettazione della misura  ad  un'amministrazione
pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  o
ad  una  societa'  pubblica,  anche  ai  sensi   dell'art.   10   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
    b) per progettazione  «ogni  attivita'  documentata  di  analisi,
studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con
enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla  redazione  di  un
progetto da porre a gara  o  da  affidare  con  convenzione,  o  alla
concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per  la
selezione dei beneficiari del finanziamento»; 
    c)  per  misure  «gli  atti  che  danno  coerente  esecuzione  al
"Programma degli  interventi  unitari"  deliberato  dalla  Cabina  di
coordinamento e trasmesso al Ministero economia e  finanze  entro  il
milestone del 30 settembre 2021».