IL DIRIGENTE DEL SETTORE HTA 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Trotta Francesco la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20 settembre 2004, n. 245,  per  la  firma  delle  determinazioni  di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
relativo alla riduzione dei ticket e a  disposizioni  in  materia  di
spesa farmaceutica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in  materia  di  medicinali  soggetti   a   rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 1164/2018 del 25 luglio 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 188, del  14  agosto  2018,  recante  «Classificazione,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dei
medicinali  per  uso  umano  «Lynparza»,  «Nordimet»  e  «Rekovelle»,
approvati con procedura centralizzata»; 
  Vista la domanda presentata in data 21 dicembre 2020, con la  quale
la societa' Astrazeneca AB ha chiesto l'estensione delle  indicazioni
terapeutiche  in  regime  di  rimborso  del   medicinale   «Lynparza»
(olaparib); 
  Vista la domanda presentata in data 22 febbraio 2021 con  la  quale
la  societa'  Astrazeneca  AB  ha  chiesto  la  rinegoziazione  delle
condizioni negoziali del medicinale «Lynparza» (olaparib); 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 6-9, 12 aprile 2021; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso  reso  nella  seduta
del 21-25-27 gennaio 2022; 
  Vista la delibera n. 9  del  10  febbraio  2022  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Le  nuove  indicazioni  terapeutiche  autorizzate  del   medicinale
LYNPARZA (olaparib): 
«Cancro della prostata 
  "Lynparza" e' indicato,  in  monoterapia,  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con cancro della prostata metastatico resistente alla
castrazione e con mutazioni nei geni BRCA1/2 (mutazione  nella  linea
germinale e/o mutazione somatica), in  progressione  dopo  precedente
trattamento che includeva un nuovo agente ormonale. 
Cancro dell'ovaio 
  "Lynparza" in associazione con bevacizumab e' indicato per il: 
    trattamento  di  mantenimento  di  pazienti  adulte  con   cancro
epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi III e IV  secondo
FIGO), cancro della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo,
in  risposta  (completa  o   parziale)   dopo   completamento   della
chemioterapia di prima linea a base di platino  in  associazione  con
bevacizumab e il cui tumore presenti  un  deficit  di  ricombinazione
omologa (homologous recombination deficiency,  HRD),  definito  dalla
presenza di una mutazione BRCA1/2 e/o di instabilita' genomica.» 
  Le  indicazioni  terapeutiche,  gia'  autorizzate,  oggetto   della
rinegoziazione del medicinale "Lynparza" (olaparib): 
«Cancro dell'ovaio 
  "Lynparza" e' indicato, in monoterapia, per il: 
    trattamento  di  mantenimento  di  pazienti  adulte  con   cancro
epiteliale dell'ovaio di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo
FIGO) BRCA1/2-mutato (mutazione nella linea germinale  e/o  mutazione
somatica), cancro  della  tuba  di  Falloppio  o  cancro  peritoneale
primitivo, che  sono  in  risposta  (completa  o  parziale)  dopo  il
completamento della chemioterapia di prima linea a base di platino; 
    trattamento di  mantenimento  di  pazienti  adulte  con  recidiva
platino-sensibile del cancro epiteliale dell'ovaio di alto grado, del
cancro della tuba di Falloppio o del  cancro  peritoneale  primitivo,
che sono in risposta (completa o parziale) alla chemioterapia a  base
di platino. 
Cancro della mammella 
  "Lynparza" e' indicato,  in  monoterapia,  per  il  trattamento  di
pazienti adulti con cancro  della  mammella,  localmente  avanzato  o
metastatico, HER2 negativo, e con  mutazioni  nella  linea  germinale
BRCA1/2. I pazienti devono essere stati precedentemente trattati  con
un'antraciclina e un taxano nel setting (neo)adiuvante o metastatico,
a meno che  i  pazienti  fossero  stati  non  eleggibili  per  questi
trattamenti. 
  I  pazienti  con  cancro  della  mammella  e   recettore   ormonale
(HR)-positivo, devono inoltre aver  progredito  durante  o  dopo  una
precedente  terapia  endocrina  o  devono  essere   considerati   non
eleggibili per la terapia endocrina.» 
  sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «100 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 043794027/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.704,78; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.463,97; 
    «150 mg - compressa rivestita con film  -  uso  orale  -  blister
(ALU/ALU)» 56 compresse - A.I.C. n. 043794041/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.704,78; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.463,97. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex  factory,  sull'intera  molecola,
per tutte le indicazioni rimborsate,  da  praticarsi  alle  strutture
sanitarie pubbliche, ivi  comprese  le  strutture  sanitarie  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come  da  condizioni
negoziali. 
  Attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica piena  fino
al  12  dicembre  2023,  in  relazione  all'indicazione   terapeutica
negoziata «"Lynparza" e' indicato, in monoterapia, per il trattamento
di mantenimento di pazienti adulte con cancro  epiteliale  dell'ovaio
di alto grado avanzato (stadio III e IV secondo FIGO)  BRCA1/2-mutato
(mutazione nella linea  germinale  e/o  mutazione  somatica),  cancro
della tuba di Falloppio o cancro peritoneale primitivo, che  sono  in
risposta  (completa  o  parziale)   dopo   il   completamento   della
chemioterapia di prima linea a base di platino.», da cui conseguono: 
    il beneficio  economico  della  sospensione  delle  riduzioni  di
legge, di cui alle  determine  AIFA  del  3  luglio  2006  e  del  27
settembre 2006, derivante dal riconoscimento dell'innovativita'; 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 189/2012; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR) e ai sensi  dell'art.  1,  commi
400-406, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (legge  di  bilancio
2017); 
    l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di  cui
all'art. 1, comma 401, della legge n.  232/2016  (legge  di  bilancio
2017). 
  La societa' rinuncia espressamente  al  beneficio  economico  della
sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3
luglio 2006 e del 27 settembre 2006. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata,  in  relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata
«"Lynparza" in associazione  con  bevacizumab  e'  indicato  per  il:
trattamento di mantenimento di pazienti adulte con cancro  epiteliale
dell'ovaio di alto grado avanzato (stadi  III  e  IV  secondo  FIGO),
cancro della tuba di Falloppio o  cancro  peritoneale  primitivo,  in
risposta (completa o parziale) dopo completamento della chemioterapia
di prima linea a base di platino in associazione con bevacizumab e il
cui tumore presenti un deficit di ricombinazione omologa  (homologous
recombination  deficiency,   HRD),   definito   dalla   presenza   di
instabilita' genomica ed in assenza di una mutazione BRCA1/2», da cui
consegue: 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (rep. atti n. 197/CSR). 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it/ che costituiscono parte integrante
della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
https://www.aifa.gov.it/registri-farmaci-sottoposti-a-monitoraggio 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.