IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale e' stato definito il sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto l'art. 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «al fine di rafforzare la partecipazione dell'Italia al progresso delle conoscenze e alla formazione post-laurea, anche mediante l'adesione alle migliori prassi internazionali, e per assicurare una piu' equa distribuzione delle scuole superiori nel territorio nazionale, l'Universita' degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale», attraverso l'organizzazione dei corsi previsti dal successivo comma 410 e con le risorse stanziate dal comma 412 del medesimo art. 1; Visto l'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, (convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41), con il quale sono stati modificati i commi 411 e 413 della legge n. 145/2018; Visti in particolare l'art. 1 della legge n. 145/2018, come modificato dal citato art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 22/2020, il quale prevede che: comma 411, «l'offerta formativa di cui al comma 410 e' attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito Comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca», il quale «cura altresi' l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attivita' discendenti e formula ai competenti organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti». comma 413, il quale prevede che "a decorrere dal secondo anno di operativita' e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la Scuola superiore meridionale assume carattere di stabilita' e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare. Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potra' entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attivita' didattiche e di ricerca della Scuola sono portate a termine dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse di cui al comma 412»; Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020 (prot. n. 420), con il quale e' stato nominato il Comitato ordinatore della Scuola superiore meridionale ai sensi dell'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 come modificato dall'art 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 22/2020; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), con il quale sono stati definiti gli specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, (prot. n. 226), recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato in sostituzione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, (prot. n. 45); Visto l'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020, il quale prevede che «in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo»; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2021 (prot. n. 1070), con il quale sono state definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale; Visto l'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), il quale prevede che «...la quota del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022, 5,4 milioni di euro per l'anno 2023, 9,7 milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»; Vista la delibera ANVUR del 21 dicembre 2021, n. 297, con la quale l'Agenzia ha espresso una valutazione complessivamente positiva dei risultati conseguiti nel periodo di sperimentazione, pur con raccomandazioni su alcuni profili di criticita' riscontrati; Considerato che il citato art. 1, comma 297, lettera d) della legge n. 234/2021 assicura stabilmente alla Scuola le risorse necessarie al proprio funzionamento; Visto lo schema di statuto della Scuola superiore meridionale predisposto dal Comitato ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018, trasmesso con nota n. 8326 del 27 gennaio 2022; Visto l'accordo sottoscritto tra il medesimo Comitato ordinatore e l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, in data 27 gennaio 2022 nel quale viene, fra l'altro, disciplinato il subentro da parte della Scuola nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Universita', inclusi i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, destinati al funzionamento della Scuola stessa; Decreta: Art. 1 Istituzione 1. E' istituita, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, la Scuola superiore meridionale (nel seguito Scuola) con sede a Napoli, come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale. 2. E' conseguentemente approvato lo statuto della Scuola riportato nell'allegato al presente decreto, che e' parte integrante dello stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate secondo le modalita' e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168. 3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, la Scuola subentra nella titolarita' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Universita' di Napoli Federico II, inclusi i beni immobili e mobili, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, destinati al funzionamento della Scuola stessa, secondo quanto stabilito dall'accordo richiamato in premessa. 4. L'Universita' congiuntamente con la Scuola porta a termine i corsi di dottorato avviati nel periodo di sperimentazione con la possibilita' di rilasciare i relativi titoli accademici congiuntamente con la Scuola. L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato relativi al XXXVIII ciclo rientra nel periodo di sperimentazione ed avviene presso l'Universita' Federico II secondo le modalita' di cui al periodo precedente. La Scuola provvede all'attivazione autonoma dei corsi di dottorato a decorrere dal XXXIX ciclo. 5. Alla Scuola sono annualmente assegnate e trasferite, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali, le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' gli ulteriori finanziamenti aventi vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potra' concorrere in condizioni di parita' con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonche' alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base.