IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  e,  in  particolare,
l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, con  conseguente  soppressione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo
modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare
gli articoli  2,  comma  1,  n.  12),  51-bis,  51-ter  e  51-quater,
concernenti l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti  spettanti
allo  Stato  in  materia  di  istruzione  universitaria,  di  ricerca
scientifica, tecnologica e artistica e di alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica»,  nonche'  la   determinazione   delle   aree
funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con  il  quale
e' stato definito il sistema di accreditamento iniziale  e  periodico
delle istituzioni  universitarie,  a  norma  dell'art.  5,  comma  1,
lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto l'art. 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale  prevede  che  «al  fine  di   rafforzare   la   partecipazione
dell'Italia  al  progresso  delle  conoscenze   e   alla   formazione
post-laurea,  anche  mediante   l'adesione   alle   migliori   prassi
internazionali, e per assicurare una piu'  equa  distribuzione  delle
scuole superiori nel territorio nazionale, l'Universita' degli  studi
di Napoli Federico II istituisce, in  via  sperimentale,  nei  propri
locali,  per  il  triennio  costituito  dagli  anni  accademici   dal
2019/2020 al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale»,  attraverso
l'organizzazione dei corsi previsti dal successivo comma 410 e con le
risorse stanziate dal comma 412 del medesimo art. 1; 
  Visto l'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, (convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41),  con  il  quale
sono stati modificati i commi 411 e 413 della legge n. 145/2018; 
  Visti in  particolare  l'art.  1  della  legge  n.  145/2018,  come
modificato dal citato art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n.
22/2020, il quale prevede che: 
    comma 411, «l'offerta formativa di cui al comma 410  e'  attivata
sulla base di un piano strategico predisposto da un apposito Comitato
ordinatore, nominato con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca», il quale «cura altresi' l'attuazione  del  piano,  ne
coordina tutte le  attivita'  discendenti  e  formula  ai  competenti
organi dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II le proposte
e i  pareri,  prescritti  dalla  normativa  vigente,  in  materia  di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti». 
      comma 413, il quale prevede che "a decorrere dal  secondo  anno
di  operativita'  e  comunque  non  oltre  lo  scadere  del  triennio
sperimentale di cui  al  comma  409,  previo  reperimento  di  idonea
copertura finanziaria,  con  apposito  provvedimento  legislativo,  e
previa valutazione  positiva  dei  risultati  da  parte  dell'Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e  della  ricerca,
la Scuola superiore meridionale  assume  carattere  di  stabilita'  e
autonomia di bilancio,  statutaria  e  regolamentare.  Previo  parere
favorevole del  consiglio  di  amministrazione  federato,  la  Scuola
superiore  meridionale  potra'  entrare  a  far  parte  delle  scuole
universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle  risorse
necessarie o di valutazione non  positiva  dei  risultati  del  primo
triennio, le attivita' didattiche e  di  ricerca  della  Scuola  sono
portate a termine dall'Universita' degli studi di Napoli Federico II,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 412»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020 (prot. n. 420), con il
quale e' stato nominato il Comitato ordinatore della Scuola superiore
meridionale ai sensi dell'art. 1, comma 411, della legge n.  145/2018
come modificato dall'art 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge  n.
22/2020; 
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), con  il
quale sono stati definiti  gli  specifici  criteri  e  parametri  per
l'accreditamento iniziale e periodico  degli  Istituti  superiori  ad
ordinamento speciale; 
  Visto il regolamento di cui al  decreto  ministeriale  14  dicembre
2021, (prot. n. 226), recante le modalita'  di  accreditamento  delle
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei  corsi
di dottorato in sostituzione  del  decreto  ministeriale  8  febbraio
2013, (prot. n. 45); 
  Visto l'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto-legge n. 22/2020, il
quale prevede che «in applicazione delle disposizioni di cui all'art.
1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, nei limiti finanziari  ivi
indicati, sono definite le modalita' di istituzione, funzionamento  e
organizzazione  della  Scuola  superiore  meridionale.   Nelle   more
dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato  ordinatore
di cui all'art. 1, comma 411, della legge  n.  145  del  2018  svolge
tutte le funzioni necessarie all'attuazione del  decreto  di  cui  al
primo periodo»; 
  Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2021 (prot. n.  1070),  con
il  quale  sono  state  definite   le   modalita'   di   istituzione,
funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale; 
  Visto l'art. 1, comma 297, lettera  d),  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), il quale  prevede  che  «...la
quota del fondo per il finanziamento ordinario delle  universita'  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, destinata alle finalita' di cui all'art.  1,  comma  412,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata  di  1,2  milioni  di
euro per l'anno 2022, 5,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  9,7
milioni di euro per l'anno 2024, 16,5 milioni di euro per l'anno 2025
e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»; 
  Vista la delibera ANVUR del 21 dicembre 2021, n. 297, con la  quale
l'Agenzia ha espresso una valutazione complessivamente  positiva  dei
risultati  conseguiti  nel  periodo  di  sperimentazione,   pur   con
raccomandazioni su alcuni profili di criticita' riscontrati; 
  Considerato che il citato art. 1, comma 297, lettera d) della legge
n. 234/2021 assicura stabilmente alla Scuola le risorse necessarie al
proprio funzionamento; 
  Visto lo schema  di  statuto  della  Scuola  superiore  meridionale
predisposto dal Comitato ordinatore di cui  all'art.  1,  comma  411,
della legge n. 145 del 2018,  trasmesso  con  nota  n.  8326  del  27
gennaio 2022; 
  Visto l'accordo sottoscritto tra il medesimo Comitato ordinatore  e
l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, in data  27  gennaio
2022 nel quale viene, fra l'altro, disciplinato il subentro da  parte
della Scuola  nella  titolarita'  dei  rapporti  giuridici  attivi  e
passivi facenti capo  all'Universita',  inclusi  i  beni  immobili  e
mobili,  ivi  comprese   le   dotazioni   scientifiche,   didattiche,
strumentali e finanziarie, destinati al  funzionamento  della  Scuola
stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Istituzione 
 
  1. E' istituita, a decorrere  dal  quindicesimo  giorno  successivo
alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,  la
Scuola superiore meridionale (nel seguito Scuola) con sede a  Napoli,
come  Istituto  di  istruzione  universitaria  di   alta   formazione
dottorale a ordinamento speciale. 
  2. E' conseguentemente approvato lo statuto della Scuola  riportato
nell'allegato al presente decreto,  che  e'  parte  integrante  dello
stesso. Le successive modifiche statutarie sono adottate  secondo  le
modalita' e le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e  11,  della
legge 9 maggio 1989, n. 168. 
  3. A decorrere dalla data di cui al comma  1,  la  Scuola  subentra
nella titolarita' dei rapporti giuridici  attivi  e  passivi  facenti
capo all'Universita' di Napoli Federico II, inclusi i beni immobili e
mobili,  ivi  comprese   le   dotazioni   scientifiche,   didattiche,
strumentali e finanziarie, destinati al  funzionamento  della  Scuola
stessa, secondo quanto stabilito dall'accordo richiamato in premessa. 
  4. L'Universita' congiuntamente con la Scuola  porta  a  termine  i
corsi di dottorato avviati nel  periodo  di  sperimentazione  con  la
possibilita'   di   rilasciare   i   relativi    titoli    accademici
congiuntamente con la Scuola. 
  L'attivazione e lo svolgimento dei corsi di dottorato  relativi  al
XXXVIII ciclo rientra  nel  periodo  di  sperimentazione  ed  avviene
presso l'Universita' Federico II  secondo  le  modalita'  di  cui  al
periodo precedente. La Scuola provvede all'attivazione  autonoma  dei
corsi di dottorato a decorrere dal XXXIX ciclo. 
  5. Alla Scuola sono annualmente assegnate e  trasferite,  a  valere
sul fondo per il finanziamento ordinario delle  Universita'  statali,
le risorse di cui all'art. 1, comma 297, lettera d), della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, nonche'  gli  ulteriori  finanziamenti  aventi
vincolo di destinazione. A seguito dell'accreditamento della  Scuola,
la stessa potra' concorrere in condizioni di  parita'  con  le  altre
scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo  per  l'edilizia  e
delle grandi attrezzature scientifiche, nonche' alle altre quote  del
fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base.