IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi dell'art. 1,
comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime di aiuto
volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in
tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi
generali e delle finalita' di utilita' sociale individuati dalla
normativa di settore, come modificato dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 179 del 17 luglio 2020 con il quale fra
l'altro e' stata ampliata la platea dei possibili soggetti
beneficiari, e semplificato la procedura di accesso all'intervento
agevolativo;
Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del
2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da
realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3
luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla
quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate
agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.
23 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 109 del 12 maggio
2017, che stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto
decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso ai
finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da parte delle
imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale, come modificato
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, 19 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 10 settembre 2021;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i criteri e le modalita'
nonche' la dotazione finanziaria per la concessione e l'erogazione
del contributo non rimborsabile in favore di imprese operanti
nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
predetto decreto 3 luglio 2015;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
187 del 26 giugno 2014;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno
2014;
Ritenuto necessario adeguare le disposizioni del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017 incrementando le
intensita' di aiuto concedibili alle imprese, in conformita' alle
modifiche apportate ai predetti decreti 3 luglio 2015 e 14 febbraio
2017, e semplificando le modalita' di fruizione del contributo non
rimborsabile, in modo da agevolare le imprese beneficiare nella
realizzazione dei programmi di investimento;
Ritenuto, altresi', necessario apportare al richiamato decreto del
Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015 ulteriori
modificazioni al fine di adeguarne le relative previsioni alle nuove
norme unionali in materia di aiuti di Stato applicabili e di
introdurre precisazioni utili alla valutazione dell'impatto dei
programmi di investimento, in coerenza con gli specifici ambiti cui
l'intervento e' rivolto;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo
2017
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 marzo 2017
richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3:
1) al comma 1, le parole «Per gli adempimenti tecnici e
amministrativi relativi alla gestione» sono sostituite dalle parole
«Per la gestione» e le parole «all'erogazione» sono sostituite con le
parole «per l'erogazione»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a., al fine di assicurare la piu' ampia diffusione
dell'intervento agevolativo, nell'ambito dello svolgimento delle
funzioni ad essa assegnate, puo' sottoscrivere protocolli d'intesa
con soggetti giuridici operanti nel settore del sostegno alla
crescita delle imprese cooperative.»;
b) all'art. 4, comma 1, le parole da «che rientrino» a
«(tremilioni/00)» sono soppresse;
c) all'art. 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i programmi
di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio
2015, riguardanti attivita' diverse da quelle agricola, silvicola e
della pesca di cui alla sezione A della classificazione delle
attivita' economiche ATECO 2007, il contributo di cui al presente
decreto e' concesso ad integrazione del finanziamento agevolato,
secondo quanto di seguito indicato:
a) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma
2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo e'
concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili, mentre e'
concesso fino al 15 per cento per quelli realizzati da grandi
imprese;
b) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma
2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107,
paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'
regionale applicabile, qualora realizzati da PMI, il contributo e'
concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, mentre e'
concesso fino al 5 per cento per quelli realizzati da grandi imprese;
c) per i programmi di investimento di cui all'art. 4, comma
2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati nelle altre
aree del territorio nazionale, qualora realizzati da PMI, il
contributo e' concesso fino al 5 per cento delle spese ammissibili,
mentre per quelli realizzati da grandi imprese e' concesso fino al 5
per cento delle spese ammissibili nel limite del massimale
disponibile ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per i programmi di cui all'art. 4, comma 2-bis,
lettera a), del decreto 3 luglio 2015, riguardanti le attivita'
agricole, silvicole e della pesca di cui alla sezione A della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, il contributo
e' concesso, ad integrazione del finanziamento agevolato, nella
misura massima del 15 per cento delle spese ammissibili, nei limiti,
rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e del regolamento n.
717/2014»;
«1-ter. Per i programmi di investimento connessi
all'occupazione di lavoratori con disabilita', di cui all'art. 4,
comma 2-bis, lettera b), del decreto 3 luglio 2015, il contributo e'
concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili»;
«1-quater. Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle
intensita' e dei massimali di aiuto previsti dall'art. 6 del decreto
3 luglio 2015. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi
i predetti limiti, l'importo del contributo e' ridotto al fine di
garantirne il rispetto».
d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Modalita' di erogazione) - 1. Unitamente alla
richiesta di erogazione del finanziamento agevolato, l'impresa
beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del contributo di
cui al presente decreto. All'erogazione del predetto contributo si
provvede successivamente all'intervenuta erogazione della
corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca
finanziatrice, di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015.».