IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  3  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, che istituisce, ai sensi  dell'art.  1,
comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un regime  di  aiuto
volto a sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in
tutto il territorio nazionale, per il perseguimento  degli  interessi
generali e delle finalita'  di  utilita'  sociale  individuati  dalla
normativa di settore, come modificato dal decreto del Ministro  dello
sviluppo economico 11 giugno 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 179 del 17 luglio 2020 con il quale  fra
l'altro  e'  stata  ampliata  la  platea   dei   possibili   soggetti
beneficiari, e semplificato la procedura  di  accesso  all'intervento
agevolativo; 
  Vista la delibera del CIPE n. 74  del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge  n.  311  del
2004, approva l'assegnazione a favore del  Ministero  dello  sviluppo
economico, per gli interventi di  sostegno  all'economia  sociale  da
realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3
luglio 2015, di risorse pari a euro  200.000.000,00  a  valere  sulla
quota del 30 per cento  delle  risorse  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti  di  ricerca  non  destinate
agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.
23 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, 14 febbraio 2017, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  109  del  12  maggio
2017, che stabilisce, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  del  predetto
decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso  ai
finanziamenti agevolati concessi, a valere sul Fondo rotativo per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, da  parte  delle
imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale,  come  modificato
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, 19 luglio 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 10 settembre 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  8  marzo
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 112 del 16 maggio 2017, che individua i  criteri  e  le  modalita'
nonche' la dotazione finanziaria per la  concessione  e  l'erogazione
del  contributo  non  rimborsabile  in  favore  di  imprese  operanti
nell'ambito dell'economia sociale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del
predetto decreto 3 luglio 2015; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187 del 26 giugno 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  L  190  del  28  giugno
2014; 
  Ritenuto  necessario  adeguare  le  disposizioni  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo  economico  8  marzo  2017  incrementando  le
intensita' di aiuto concedibili alle  imprese,  in  conformita'  alle
modifiche apportate ai predetti decreti 3 luglio 2015 e  14  febbraio
2017, e semplificando le modalita' di fruizione  del  contributo  non
rimborsabile, in modo  da  agevolare  le  imprese  beneficiare  nella
realizzazione dei programmi di investimento; 
  Ritenuto, altresi', necessario apportare al richiamato decreto  del
Ministro  dello  sviluppo   economico   3   luglio   2015   ulteriori
modificazioni al fine di adeguarne le relative previsioni alle  nuove
norme unionali  in  materia  di  aiuti  di  Stato  applicabili  e  di
introdurre  precisazioni  utili  alla  valutazione  dell'impatto  dei
programmi di investimento, in coerenza con gli specifici  ambiti  cui
l'intervento e' rivolto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  marzo
                                2017 
 
  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico  8  marzo  2017
richiamato in premessa sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 3: 
      1) al comma  1,  le  parole  «Per  gli  adempimenti  tecnici  e
amministrativi relativi alla gestione» sono sostituite  dalle  parole
«Per la gestione» e le parole «all'erogazione» sono sostituite con le
parole «per l'erogazione»; 
      2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis.  L'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.a.,  al   fine   di   assicurare   la   piu'   ampia   diffusione
dell'intervento  agevolativo,  nell'ambito  dello  svolgimento  delle
funzioni ad essa assegnate, puo'  sottoscrivere  protocolli  d'intesa
con  soggetti  giuridici  operanti  nel  settore  del  sostegno  alla
crescita delle imprese cooperative.»; 
    b)  all'art.  4,  comma  1,  le  parole  da  «che  rientrino»   a
«(tremilioni/00)» sono soppresse; 
    c) all'art. 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per  i  programmi
di cui all'art. 4, comma 2-bis, lettera  a),  del  decreto  3  luglio
2015, riguardanti attivita' diverse da quelle agricola,  silvicola  e
della pesca  di  cui  alla  sezione  A  della  classificazione  delle
attivita' economiche ATECO 2007, il contributo  di  cui  al  presente
decreto e' concesso  ad  integrazione  del  finanziamento  agevolato,
secondo quanto di seguito indicato: 
        a) per i programmi di investimento di cui all'art.  4,  comma
2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015  realizzati  nelle  aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettera a) del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea previste  dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale applicabile, qualora realizzati da PMI,  il  contributo  e'
concesso fino al 20 per cento  delle  spese  ammissibili,  mentre  e'
concesso fino al  15  per  cento  per  quelli  realizzati  da  grandi
imprese; 
        b) per i programmi di investimento di cui all'art.  4,  comma
2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015  realizzati  nelle  aree
del territorio nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,
paragrafo 3, lettera c) del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea previste  dalla  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'
regionale applicabile, qualora realizzati da PMI,  il  contributo  e'
concesso fino al 15 per cento  delle  spese  ammissibili,  mentre  e'
concesso fino al 5 per cento per quelli realizzati da grandi imprese; 
        c) per i programmi di investimento di cui all'art.  4,  comma
2-bis, lettera a), del decreto 3 luglio 2015 realizzati  nelle  altre
aree  del  territorio  nazionale,  qualora  realizzati  da  PMI,   il
contributo e' concesso fino al 5 per cento delle  spese  ammissibili,
mentre per quelli realizzati da grandi imprese e' concesso fino al  5
per  cento  delle  spese  ammissibili  nel   limite   del   massimale
disponibile ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.»; 
      2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. Per i programmi  di  cui  all'art.  4,  comma  2-bis,
lettera a), del decreto  3  luglio  2015,  riguardanti  le  attivita'
agricole, silvicole e  della  pesca  di  cui  alla  sezione  A  della
classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, il  contributo
e' concesso,  ad  integrazione  del  finanziamento  agevolato,  nella
misura massima del 15 per cento delle spese ammissibili, nei  limiti,
rispettivamente, del regolamento n. 1408/2013 e  del  regolamento  n.
717/2014»; 
        «1-ter.   Per   i   programmi   di   investimento    connessi
all'occupazione di lavoratori con disabilita',  di  cui  all'art.  4,
comma 2-bis, lettera b), del decreto 3 luglio 2015, il contributo  e'
concesso fino al 20 per cento delle spese ammissibili»; 
        «1-quater. Le agevolazioni sono  concesse  nei  limiti  delle
intensita' e dei massimali di aiuto previsti dall'art. 6 del  decreto
3 luglio 2015. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione superi
i predetti limiti, l'importo del contributo e'  ridotto  al  fine  di
garantirne il rispetto». 
    d) l'art. 6 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  6.  (Modalita'  di  erogazione)  -  1.  Unitamente  alla
richiesta  di  erogazione  del  finanziamento  agevolato,   l'impresa
beneficiaria richiede la proporzionale erogazione del  contributo  di
cui al presente decreto. All'erogazione del  predetto  contributo  si
provvede    successivamente    all'intervenuta    erogazione    della
corrispondente quota del finanziamento agevolato da parte della banca
finanziatrice, di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015.».