IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
                            e dell'ippica 
 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  15487  del  1°  marzo   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  68
del 22 marzo 2016 e registrato alla Corte dei conti in data  3  marzo
2016, reg. n.  6595,  recante  determinazione  dei  criteri  e  delle
modalita' per la concessione  di  contributi  concernenti  iniziative
volte  a  sviluppare  azioni  di  informazione  per   migliorare   la
conoscenza, favorire la divulgazione,  garantire  la  salvaguardia  e
sostenere  lo  sviluppo   dei   prodotti   agricoli   ed   alimentari
contraddistinti dal riconoscimento U.E.,  ai  sensi  del  regolamento
(UE)  n.  1151/2012,  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  e   del
regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Visto in  particolare  l'art.  12,  comma  3,  del  citato  decreto
ministeriale in base al quale «gli allegati A), B),  C)  e  D)  [...]
possono essere modificati con decreti direttoriali [...]»; 
  Visto il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  10  del  14  gennaio
2021  recante  ulteriori   disposizioni   urgenti   in   materia   di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19
e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021,  ed  in  particolare
l'art. 1 che ha prorogato lo stato di emergenza al 30 aprile 2021; 
  Visto il decreto direttoriale n. 0065958 del 10 febbraio  2021  che
ha modificato, per l'anno 2021, le modalita' di  presentazione  delle
istanze di cui all'allegato B del decreto ministeriale n.  15487  del
1° marzo 2016, ai sensi del citato decreto-legge n. 2 del 14  gennaio
2021; 
  Considerato  che  il  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.   221,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del  24
dicembre 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale  alla
data del 31 marzo 2022, determinando la necessita' di  modificare  le
modalita' di presentazione delle istanze di cui  all'allegato  B  del
citato decreto n. 15487 del 1° marzo 2016 anche per l'anno  2022,  al
fine di consentire l'espletamento delle procedure di presentazione  e
concessione dei contributi garantendo  il  rispetto  delle  normative
igienico-sanitarie  disposte  per  il  contenimento   e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato  B,  compilazione  dell'istanza  di  contributo,  del
decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016 e' modificato come di
seguito. 
 
                                                          Allegato B) 
 
               COMPILAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO 
 
Termini e modalita' di presentazione dell'istanza di contributo 
  1.  Per  l'anno   2022   le   istanze   devono   pervenire -   pena
l'esclusione - entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 8 marzo 2022
al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, Ufficio PQAI IV. 
  2. Le istanze - pena l'esclusione - sono presentate  esclusivamente
a    mezzo     pec     all'indirizzo     di     posta     certificata
saq4@pec.politicheagricole.gov.it   avente   ad   oggetto:   progetto
presentato ai sensi del decreto ministeriale n. 15487  del  1°  marzo
2016. 
  3. La domanda pena l'esclusione, deve: 
    a) essere sottoscritta dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente; nel caso di ATI o associazione di imprese la domanda deve
essere  sottoscritta   dal   legale   rappresentante   del   soggetto
mandatario; 
    b)  essere  redatta  su   carta   intestata   del   Consorzio   o
dell'Organismo di carattere associativo; 
    c) riguardare esclusivamente prodotti ad  indicazione  geografica
che, alla data di presentazione della domanda, sono  riconosciuti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013; 
    d) indicare la dimensione dell'impresa ai sensi  dell'allegato  I
del regolamento (UE) n. 702/2014, la ragione  sociale,  la  sede,  il
codice fiscale e la partita IVA; 
    e)  recare  la  descrizione  sintetica  del  progetto   e   delle
attivita', compresi il cronoprogramma delle attivita' da realizzare; 
    f) indicare l'elenco sintetico dei costi previsti; 
    g) indicare l'importo del contributo richiesto. 
Allegati all'istanza di contributo 
  1.  All'istanza  di  contributo,  pena  l'esclusione,  deve  essere
allegata la seguente documentazione: 
    a)  una  dettagliata  relazione   illustrativa   concernente   le
attivita'  da  realizzare  e  una  tabella  dettagliata   dei   costi
(indicando costo unitario  e  costi  totali  per  singola  voce).  La
relazione deve contenere elementi utili al fine dell'attribuzione dei
punteggi di cui all'allegato A); 
    b) il dettaglio dei costi comprensivo di una tabella  in  formato
excel; 
    c) l'atto costitutivo e lo statuto da parte dei soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettere b) e  c)  del  decreto  ministeriale  n.
15487 del 1° marzo 2016; 
    d) la delibera dell'organo sociale che autorizza la presentazione
dell'istanza ai sensi del decreto ministeriale n. 15487 del 1°  marzo
2016; 
    e) l'organigramma  della  struttura  organizzativa  del  soggetto
proponente; 
    f) la dichiarazione resa dal legale  rappresentante  inerente  il
fatturato globale dell'ultimo biennio o che  attesti  il  totale  del
bilancio annuo, per ciascun anno, degli ultimi due anni; 
    g) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del  soggetto
proponente,  che  attesti  che  per  la  realizzazione  dello  stesso
progetto non si accede ad altri fondi pubblici ovvero,  nel  caso  in
cui  sia  stata  presentata  analoga  richiesta  ad  altri   enti   o
amministrazioni, la dichiarazione della  percentuale  dei  contributi
concessi; 
    h) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del  soggetto
proponente, che attesti l'assenza  di  contenziosi  con  la  pubblica
amministrazione; 
    i) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del  soggetto
proponente, che elenchi le attivita' svolte, nell'ultimo triennio, in
collaborazione con la pubblica amministrazione; 
    j) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante del  soggetto
proponente, in cui si comunica il conto corrente sul quale effettuare
gli eventuali pagamenti relativi al contributo concesso; 
    k)   la   dichiarazione   sostitutiva,   firmata    dal    legale
rappresentante del soggetto proponente, che attesti che  il  soggetto
proponente dispone delle capacita' adeguate, in termini di  personale
qualificato  e  formazione  regolare,  per  esercitare  le  attivita'
contenute nella proposta progettuale con  particolare  riguardo  alle
azioni  di  informazione  e  di  trasferimento  di  conoscenze  e  di
informazioni; 
    l) l'autorizzazione alla pubblicazione, in  caso  di  concessione
del contributo, dei  propri  dati  relativi  a  denominazione,  sede,
importo del finanziamento assegnato e partita IVA; 
    m)   la   dichiarazione   sostitutiva,   firmata    dal    legale
rappresentante del soggetto proponente, del certificato di iscrizione
alla CCIAA con l'attuale compagine societaria di cui  al  fac  simile
allegato D). Tale dichiarazione va presentata unicamente dai soggetti
che avanzano istanza per le iniziative di cui all'art. 2,  lettera  B
del decreto ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016; 
    n) in caso l'istanza sia presentata da ATI la  documentazione  di
cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i) k), l) sono presentate, a
pena di  esclusione,  da  ogni  componente  dell'ATI,  unitamente  al
protocollo  di  intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  4  del  decreto
ministeriale n. 15487 del 1° marzo 2016. 
  2. Tutte le dichiarazioni elencate al precedente punto  1,  lettere
da a) a n) devono essere redatte, a  pena  di  esclusione,  ai  sensi
degli  articoli  46,  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
Autocertificazioni 
  1.  I  soggetti  proponenti  ed  i   componenti   dell'ATI   devono
presentare, a pena di esclusione, l'autocertificazione resa ai  sensi
degli  articoli  46,  47  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, nella quale il legale rappresentante dichiara
quanto segue: 
    a) di non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione
coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non e'  in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
    b) che non  sono  state  commesse  gravi  infrazioni  debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro  obbligo
derivante dai rapporti di lavoro; 
    c)  che  non  e'  stata  commessa  grave  negligenza  o  malafede
nell'esecuzione   delle   prestazioni   affidate    dalla    pubblica
amministrazione  e  non   e'   stato   commesso   un   errore   grave
nell'esercizio dell'attivita' professionale; 
    d)  che  non  sono  state  commesse  violazioni,  definitivamente
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle  imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
il beneficiario ha sede legale; 
    e) che non e' un'impresa in difficolta'  ai  sensi  dell'art.  2,
punto 14, del regolamento (U.E) n. 702/2014 e dell'art. 2,  paragrafo
1, punto 14, del regolamento (U.E). n. 651/2014; 
    f) che non e' destinatario di un ordine di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione della  Commissione  che  dichiara
gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno; 
    g) una dichiarazione che attesti  che  non  sussistono  cause  di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto
legislativo  n.  159/2011  e  successive  modifiche  ed  integrazioni
secondo il modello allegato E) al decreto n. 15487 del 1° marzo 2016. 
  2. A sensi dell'art. 67  del  decreto  legislativo  n.  159/2011  e
successive modificazioni ed integrazioni, il legale rappresentante ed
i soggetti indicati all'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e
successive modificazioni ed  integrazioni,  a  seconda  della  natura
giuridica del soggetto, devono compilare -  solo  qualora  presentino
istanza per la lettera B) di cui all'art. 2 del decreto n. 15487  del
1° marzo 2016 - quanto segue: 
    a) una dichiarazione sostitutiva di certificazione  antimafia  da
parte del legale rappresentante e dei soggetti indicati  all'art.  85
del decreto legislativo n. 159/2011  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  a  seconda  della  natura   giuridica   del   soggetto
proponente riferita ai familiari conviventi di maggiore eta'  secondo
il modello allegato F) al decreto n. 15487 del 1° marzo 2016; 
    b) una dichiarazione del  legale  rappresentante  -  in  caso  di
presentazione  di  domanda  da  parte  di  un  consorzio  di   tutela
incaricato ai sensi della legge del 21 dicembre 1999, n. 526 o  della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 dalla  quale  risultino  ciascuno  dei
consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga  una
partecipazione  superiore  al  10  per  cento  oppure   detenga   una
partecipazione inferiore al 10 per cento e  che  abbia  stipulato  un
patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari  o  superiore
al 10 per cento e ai soci  o  consorziati  per  conto  dei  quali  le
societa' consortili o  i  consorzi  operino  in  modo  esclusivo  nei
confronti della pubblica amministrazione. 
  3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2,  punti  a)  e  b)
devono essere allegate per ogni soggetto componente l'ATI.