IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante: «Nuovo codice della strada» e, in particolare
l'art. 60, comma 5, che disciplina i requisiti per la circolazione su
strada dei veicoli di interesse storico e collezionistico;
Visto l'art. 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, recante: «Regolamento esecuzione e di
attuazione del Nuovo codice della strada», di attuazione del
richiamato art. 60;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
17 dicembre 2009, recante: «Disciplina e procedure per l'iscrizione
dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri,
nonche' per la loro riammissione in circolazione e la revisione
periodica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n.
65, Supplemento ordinario n. 55;
Vista la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della
direttiva 2009/40/CE, recepita con il decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del 19 maggio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139;
Vista la legge 9 novembre 2021, n. 156, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza
delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale,
per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali
e autostradali» e in particolare l'art. 4, comma 3-bis del succitato
decreto-legge n. 121 del 2021, che prevede che su tutto il territorio
nazionale «e' vietata la circolazione dei veicoli a motore delle
categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,
alimentati a benzina o gasolio, con caratteristiche antinquinamento
Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 1°
gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024». Altresi', il
sopra citato decreto-legge n. 121 del 2021 prevede che con uno o piu'
decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili siano disciplinati i casi di esclusione dal predetto
divieto per particolari caratteristiche dei veicoli di carattere
storico o destinati a usi particolari;
Considerata la necessita' di dare attuazione al sopra citato art.
4, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021, convertito dalla
legge 9 novembre 2021, n. 156;
Decreta:
1. I veicoli a motore, alimentati a benzina o gasolio, delle
categorie M2 e M3 ed adibiti a servizi di trasporto pubblico locale,
con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, a far
data, rispettivamente, dal 30 giugno 2022, dal 1° gennaio 2023 e dal
1° gennaio 2024, sono esclusi dal divieto di circolazione su tutto il
territorio nazionale se iscritti negli appositi registri quali
veicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 19 marzo 2010, n. 65, Supplemento ordinario n. 55.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2022
Il Ministro: Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, reg. n. 300