IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita'
di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli
incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis,
comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in
base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le
indicazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita' operative
per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la
formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009;
Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare
l'art. 87;
Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media
impresa;
Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato;
Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione
professionale;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ed in particolare la tabella
10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi
allegata;
Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231,
registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n.
1-2304 che, sulla base dell'art. 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente
destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio
2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed, in
particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del summenzionato decreto
interministeriale che destina cinque milioni di euro
all'incentivazione di interventi a favore della formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto;
Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 -
supplemento ordinario n. 46;
Considerato che sul capitolo 7330/ polizia giudiziaria 6 del
bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, risultano disponibili cinque milioni di euro
finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della
formazione professionale delle imprese di autotrasporto per
l'annualita' 2021;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse
finanziarie dei fondi stessi;
Ritenuto necessario definire le modalita' operative per
l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2021;
Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione
epidemiologica COVID 19, con particolare riferimento alle misure che
sconsigliano, allo stato, lo svolgimento dei corsi di formazione «in
presenza», ma preferibilmente «a distanza»;
Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto;
Decreta:
Art. 1
Finalita', beneficiari e intensita' del contributo
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano
complessivamente ad eurocinque milioni per l'annualita' 2021.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino
ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione
finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non
sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per
conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di
formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del regolamento (CE) n.
651/2014.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente
decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono
essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di
formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti
richiesti al comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere
avviata a partire dal 19 aprile 2022 e deve avere termine entro il 6
agosto 2022. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data,
purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del presente decreto.
5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base
a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n.
651/2014.