IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante le modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea ed in particolare l'art. 87; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione 5, l'esenzione per aiuti relativi a progetti di formazione professionale; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, ed in particolare la tabella 10 relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ivi allegata; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019 con il n. 1-2304 che, sulla base dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del summenzionato decreto interministeriale che destina cinque milioni di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; Vista, altresi', la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30 dicembre 2020 - supplemento ordinario n. 46; Considerato che sul capitolo 7330/ polizia giudiziaria 6 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, risultano disponibili cinque milioni di euro finalizzati all'erogazione di incentivi per interventi a favore della formazione professionale delle imprese di autotrasporto per l'annualita' 2021; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Ritenuto necessario definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2021; Vista la normativa adottata dal Governo per prevenire la diffusione epidemiologica COVID 19, con particolare riferimento alle misure che sconsigliano, allo stato, lo svolgimento dei corsi di formazione «in presenza», ma preferibilmente «a distanza»; Sentite le principali associazioni di categoria dell'autotrasporto; Decreta: Art. 1 Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231, le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto ammontano complessivamente ad eurocinque milioni per l'annualita' 2021. 2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle nuove tecnologie, allo sviluppo della competitivita' ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro. Da tali iniziative sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. Non sono concessi aiuti alla formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione ai sensi dell'art. 31, comma 2 del regolamento (CE) n. 651/2014. 3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione della domanda, e' necessario specificare la volonta' di tutte le imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche' esplicitare l'articolazione interaziendale, territoriale o per filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, possono essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al comma 2. 4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa deve essere avviata a partire dal 19 aprile 2022 e deve avere termine entro il 6 agosto 2022. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento (CE) n. 651/2014.