IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante
«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un
afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di
una protezione temporanea;
Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro,
all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali
esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano
sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto
in quel Paese;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di
emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e
assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022 e n. 873 del 6 marzo 2022 recanti
«Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio
dell'Ucraina»;
Ravvisata la necessita' di prevedere agevolazioni, nel trasporto
ferroviario, autostradale e marittimo, in favore dei cittadini
ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti
dall'Ucraina che entrano nel territorio nazionale in conseguenza
degli accadimenti in atto, al fine di consentire il raggiungimento
del primo luogo di destinazione o di accoglienza;
Ravisata la necessita' di nominare un commissario delegato a cui
affidare l'incarico di provvedere al coordinamento delle misure e
delle procedure da porre in essere per quanto concerne i minori non
accompagnati che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza
della grave crisi internazionale in atto;
Ravvisata la necessita' di rafforzare, mediante servizi digitali,
le attivita' di gestione, monitoraggio e controllo delle spese
emergenziali;
Ravvisata la necessita' di assicurare la piu' efficace gestione dei
flussi e dell'interscambio di dati personali nell'ambito
dell'attuazione dello svolgimento delle attivita' connesse al
contesto emergenziale in rassegna;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibile prot. n. 8935 dell'11 marzo 2022;
Vista la nota del Ministero dell'interno prot. n. 0016784 del 12
marzo 2022;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022
1. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 le parole: «ai sensi
dell'art. 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi
dell'art. 2, comma 1».