Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Visto il regolamento  (UE)  12  febbraio  2021,  n.  2021/241,  che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  approvato
con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio  2021  e  notificata
all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21,
del 14 luglio 2021; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2018/1046  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito  con
modificazioni dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure  urgenti  per  gli  investimenti»  ed  in
particolare l'art. 1, secondo comma, lettera b), che prevede che  «Le
risorse nazionali  degli  interventi  del  Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui al  comma  1  sono  ripartite  come
segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le  annualita'  sopra
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  riferiti   al   seguente
programma: 1. Interventi per le aree del terremoto  del  2009  e  del
2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro
per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di
euro per l'anno 2026; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n.  77,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29  luglio  2021,   n.   108,   recante:
«Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e  snellimento  delle  procedure»,  ed  in  particolare
l'art. 14, intitolato «Estensione della disciplina del PNRR al  Piano
complementare»  nonche'  l'art.  14-bis,  recante  «Governance  degli
interventi del Piano complementare nei  territori  interessati  dagli
eventi sismici del 2009 e del 2016»»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  15
luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto
disposto dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  luglio  2021,  n.
101, si  individuano  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati per ciascun programma, intervento e progetto  del  Piano,
nonche' le relative modalita' di monitoraggio; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 17 regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi
ambientali,  tra  cui  il  principio  di  non   arrecare   un   danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visti gli obblighi di  assicurare  il  conseguimento  di  target  e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; 
  Considerato che la Cabina  di  coordinamento  integrata,  ai  sensi
dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge, ha deliberato  in  data
30 settembre 2021, l'approvazione e la  contestuale  trasmissione  al
Ministero dell'economia e delle finanze dell'atto di  «Individuazione
e approvazione dei Programmi  unitari  di  intervento,  previsti  dal
Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del
2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b, del decreto-legge  del
6 maggio 2021, n. 59, convertito con  modificazioni  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, e degli articoli 14 e 14-bis  del  decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio
2021, n. 108»; 
  Considerato che nell'atto approvato e' prevista  la  sub-misura  A2
«Comunita'  energetiche,  recupero  e  rifunzionalizzazione   edifici
pubblici e produzione di energia/calore  da  fonti  rinnovabili»  del
Piano  complementare  sisma,  di  cui   occorre   ora   affidare   la
progettazione con riguardo alla Linea di intervento n. 1,  intitolata
«Rifunzionalizzazione,  efficientamento  energetico   e   mitigazione
vulnerabilita' sismiche di edifici pubblici»; 
  Considerato che, ai fini  dell'attuazione  della  richiamata  linea
d'intervento, e' stato concordato uno schema di accordo con l'Agenzia
del Demanio, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
in  considerazione  delle   competenze   per   legge   attribuite   e
dell'oggettiva  convergenza  di   interessi   delle   amministrazioni
sottoscritte, verificate sulla base degli  incontri  e  delle  intese
preliminari; 
  Considerato che risulta opportuno e necessario affidare all'Agenzia
del Demanio la progettazione, secondo quanto previsto dall'accordo, e
alle regioni, per quanto di competenza, la progettazione non  inclusa
nell'accordo nonche' l'affidamento e la realizzazione dei  lavori  ai
fini dell'attuazione della sub-misura A2, Linea di intervento  n.  1,
intitolata  «Rifunzionalizzazione,   efficientamento   energetico   e
mitigazione  vulnerabilita'  sismiche  di  edifici   pubblici»,   con
ordinanza del Commissario straordinario, ai  sensi  dell'art.  14-bis
del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  come  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,  n.  108,  e  dell'art.  2,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2016, n. 189,  per  l'attuazione
della misura  entro  il  termine  del  31  dicembre  2021,  stabilito
dall'allegato 1 del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 15 luglio 2021, in attuazione dei commi 6 e 7 dell'art. 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con  modificazioni
nella legge 1° luglio 2021, n. 101,  che  prevede  che  entro  il  IV
trimestre  del  2021,  per  la  macro  misura  A  si   proceda   alla
«individuazione  degli  interventi   da   parte   della   Cabina   di
coordinamento, individuazione  delle  stazioni  appaltanti  (centrali
uniche di committenza, nazionali, regionali o enti locali)  da  parte
del  soggetto  attuatore;  affidamento  da   parte   della   stazione
appaltante della progettazione delle misure»; 
  Preso atto che  nelle  settimane  successive  alla  delibera  della
Cabina di coordinamento del  30  settembre  2021  si  e'  svolta  una
complessa  e  approfondita  istruttoria  ai   fini   della   compiuta
individuazione dei programmi  e  dei  progetti,  delle  procedure  di
attuazione, nonche' dei primi atti di affidamento in coerenza con  il
previsto milestone del 31 dicembre 2021; 
  Considerato altresi'  che,  sulla  base  delle  decisioni  e  delle
indicazioni assunte dalla Cabina di coordinamento integrata  tenutasi
in data 24 novembre 2021, si e' provveduto a definire  i  criteri  di
ripartizione  delle  risorse  in   considerazione   degli   equilibri
territoriali e del danno sismico e ad approfondire  le  modalita'  di
attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure
A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021; 
  Considerato che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti  le
Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 15 luglio 2021; 
  Preso atto delle intese espresse nella Cabina di coordinamento  del
15 dicembre 2021 e  del  23  dicembre  2021  dal  coordinatore  della
Struttura di missione sisma 2009, consigliere Carlo Presenti,  e  dai
Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria; 
  Visti  gli  elenchi  trasmessi  da  USR  Abruzzo  con  nota   prot.
CGRTS-0067069  del  30  dicembre  2021,  USR  Lazio  con  nota  prot.
CGRTS-0066836 del 29 dicembre 2021, USR Marche con nota prot.  CGRTS-
0066975 del 29 dicembre 2021, USRA con nota prot.  CGRTS-0067086  del
30 dicembre 2021, USRC con nota prot. CGRTS-0067071 del  30  dicembre
2021, confluiti nei due distinti elenchi, relativi al  sisma  2009  e
sisma 2016, che vengono allegati alla presente ordinanza; 
  Vista la nota dell'assessore Guido Castelli  della  Regione  Marche
prot.  CGRTS-A-30/12/2021  con   cui   si   propone   di   finanziare
l'intervento di riqualificazione dell'infrastruttura pubblica tramite
la  realizzazione  del  sottopasso  ferroviario  e  degli  interventi
connessi (riqualificazione della  stazione  ferroviaria  di  Macerata
oggetto  della  misura  A4.3),  in  via  Roma,  Macerata,  per   euro
7.000.000,00,  in  sostituzione   dell'intervento   nel   Comune   di
Montefortino di  eguale  importo  relativo  alla  riqualificazione  e
recupero  borgo  da  destinare  a  struttura  ricettiva,  che   viene
collocato tra gli interventi allo stato non  finanziati,  nell'elenco
dei  progetti  di   riserva,   in   ragione   della   necessita'   di
approfondimenti riguardanti la  presenza  tra  gli  immobili  oggetto
d'intervento di fabbricati danneggiati dal sisma; 
  Tanto premesso; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del rispetto del  cronoprogramma  e  delle  milestone  come
definite dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto  del
15 luglio 2021 e con decreto del 14 ottobre 2021, si intendono: 
    a) per affidamento «l'atto,  l'accordo,  o  l'ordinanza  con  cui
viene conferita la progettazione della misura  ad  un'amministrazione
pubblica, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  o
ad  una  societa'  pubblica,  anche  ai  sensi   dell'art.   10   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 
    b) per progettazione  «ogni  attivita'  documentata  di  analisi,
studio, indagine, comportante fasi di istruttoria, collaborazione con
enti pubblici e soggetti privati, finalizzata alla  redazione  di  un
progetto da porre a gara  o  da  affidare  con  convenzione,  o  alla
concessione di un finanziamento, o alla redazione di un bando per  la
selezione dei beneficiari del finanziamento»; 
    c)  per  misure  «gli  atti  che  danno  coerente  esecuzione  al
"Programma degli  interventi  unitari"  deliberato  dalla  Cabina  di
coordinamento e trasmesso al Ministero dell'economia e delle  finanze
entro il milestone del 30 settembre 2021».