IL DIRETTORE GENERALE dell'internazionalizzazione e della comunicazione Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello stesso; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonche' il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014, nonche' della comunicazione della Commissione «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)»; Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, approvato con delibera del CIPE n. 74/2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2021); Visto il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa stabilendone le norme di partecipazione e diffusione, con particolare riferimento all'art. 9 che istituisce il Consiglio europeo per l'innovazione; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista in particolare la Missione 4: «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», le cui iniziative di sistema mirano a: rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra universita' e imprese; sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione; Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto l'art. 17 regolamento (UE) n. 852/2020 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in particolare: target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione»; Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualita' di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attivita' di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio»; Viste le linee guida definite dal Ministero dell'universita' e della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 - Componente 2, approvate con decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n. 1141 condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilita'», ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3143; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformita' per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con particolare riguardo all'ambito Scienze della vita; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti definizioni: a) «Aiuti di Stato»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) «Amministrazione responsabile»: Ministero dell'universita' e della ricerca; c) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; d) «CNVR» o «Comitato»: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; e) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016; f) «Fase ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del decreto di concessione del MUR; g) «Fase in itinere»: periodo a valere dall'adozione del decreto di concessione del MUR alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione; h) «Fase ex post»: periodo successivo alla conclusione della fase in itinere; i) «Imprese»: come definite dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e relativa normativa UE richiamata; j) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione, di seguito anche solo II o Infrastrutture»: strutture, attrezzature, capacita' e servizi per sviluppare, testare e potenziare la tecnologia per avanzare dalla convalida in un laboratorio fino a TRL piu' elevati prima dell'ingresso del mercato competitivo. Le infrastrutture tecnologiche di innovazione operano in settori produttivi e ambiti territoriali definiti dalla comunita' di sviluppo e innovazione, principalmente PMI o filiere tecnologiche produttive, che utilizzano le infrastrutture tecnologiche di innovazione per sviluppare e integrare tecnologie innovative verso la commercializzazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Pur mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innovazione offrono anche i propri servizi in modalita' protetta; k) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento (UE) n. 651/2014; l) «Manager dell'infrastruttura»: soggetto con elevata qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nell'ambito di ciascuna infrastruttura, coincidente con il Research Manager previsto dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; m) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi IT, ecc.); n) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute); o) «MUR» o «Ministero»: Ministero dell'universita' e della ricerca; p) «Operazione di partenariato pubblico-privato (PPP)»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformita' di un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale o entrambe; q) «Partenariati pubblico-privati» (PPP): forme di cooperazione tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio; r) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale della ricerca 2021-2027; s) «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 241/2021; t) «Principio "non arrecare un danno significativo"» (DNSH): principio, definito all'art. 17 regolamento UE n. 852/2020, del non sostenere o svolgere attivita' che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale; u) «Progetto» o «Intervento»: specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; v) «Regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; w) «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; x) «Rendicontazione di intervento»: rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di intervento. Tale attivita' puo' ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di competenza; y) «Rendicontazione di milestone e target»: attivita' finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e' necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; z) «Servizio centrale per il PNRR»: struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021; aa) «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del PNRR; bb) «Soggetto attuatore»: soggetto beneficiario responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art. 1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea vigente»; cc) «Soggetto proponente»: soggetto di natura giuridica pubblica che presenta al MUR la domanda di finanziamento per l'intervento di cui al presente avviso previsto dal PNRR; dd) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.); ee) «TRL»: Technology Readiness Level, indica una metodologia per la valutazione del livello di maturita' di una tecnologia, come definita dalla Commissione europea nel documento «Technology readiness levels (TRL), HORIZON 2020 - WORK PROGRAMME 2018-2020 General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision C(2017)7124»; ff) «Universita'»: le universita', statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale; gg) «Vincoli derivanti dal PNRR»: vincoli di cui all'art. 20 del presente avviso.