IL DIRETTORE GENERALE
dell'internazionalizzazione e della comunicazione
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con modificazioni
in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1, dello
stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre
2020) recante il regolamento di organizzazione del MUR, nonche' il
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165
(Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020);
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del
19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26
marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero
dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre
2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con
riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale
di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce
l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1°
luglio 2014, nonche' della comunicazione della Commissione
«Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)»;
Visto il regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione, del 2
luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto
riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, approvato
con delibera del CIPE n. 74/2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie generale
n. 18 del 23 gennaio 2021);
Visto il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di
ricerca e innovazione Orizzonte Europa stabilendone le norme di
partecipazione e diffusione, con particolare riferimento all'art. 9
che istituisce il Consiglio europeo per l'innovazione;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,
notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la Missione 4: «Istruzione e ricerca» -
Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», le cui iniziative di
sistema mirano a:
rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli
innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia
tra universita' e imprese;
sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento
tecnologico;
potenziare le infrastrutture di ricerca, il capitale e le
competenze di supporto all'innovazione;
Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021, n.
108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021);
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente
l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art. 8
del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la
normativa attuativa della riforma del CUP;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di
ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto l'art. 17 regolamento (UE) n. 852/2020 che definisce gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione
della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la
resilienza»;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani;
Visto l'obbligo di assicurare il conseguimento di target e
milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR ed in
particolare:
target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che prevede «almeno 30
infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture
di ricerca e innovazione. L'infrastruttura per l'innovazione
comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno
tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati,
iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali,
vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente
dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research
manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e
innovazione»;
Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica
dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli
inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di
esclusione e il requisito di conformita' alla pertinente normativa
ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla
base dei seguenti criteri: leadership
scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale
innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di
sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o per
nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di
innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualita' di
partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle
attivita' di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di
proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di
produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la
capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami
con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo
sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una
valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno
significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS)
nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul
territorio»;
Viste le linee guida definite dal Ministero dell'universita' e
della ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 -
Componente 2, approvate con decreto ministeriale 7 ottobre 2021, n.
1141 condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca, di cui all'art.
2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante
nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni,
a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2
del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la
semplificazione e la mobilita'», ammesso alla registrazione alla
Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con
decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021, ammesso alla
registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n.
3143;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
della Corte dei conti»;
Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformita'
per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo
all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione
dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione, con
particolare riguardo all'ambito Scienze della vita;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente avviso si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Aiuti di Stato»: qualsiasi misura che risponda ai criteri
stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea;
b) «Amministrazione responsabile»: Ministero dell'universita' e
della ricerca;
c) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure;
d) «CNVR» o «Comitato»: il Comitato nazionale per la valutazione
della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;
e) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici di ricerca di
cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016;
f) «Fase ex ante»: il periodo a far data dalla presentazione
della domanda da parte del soggetto proponente all'adozione del
decreto di concessione del MUR;
g) «Fase in itinere»: periodo a valere dall'adozione del decreto
di concessione del MUR alla data di consegna dell'ultimo atto di
rendicontazione;
h) «Fase ex post»: periodo successivo alla conclusione della fase
in itinere;
i) «Imprese»: come definite dalla Comunicazione (UE) 198/2001 e
relativa normativa UE richiamata;
j) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione, di seguito anche
solo II o Infrastrutture»: strutture, attrezzature, capacita' e
servizi per sviluppare, testare e potenziare la tecnologia per
avanzare dalla convalida in un laboratorio fino a TRL piu' elevati
prima dell'ingresso del mercato competitivo.
Le infrastrutture tecnologiche di innovazione operano in settori
produttivi e ambiti territoriali definiti dalla comunita' di sviluppo
e innovazione, principalmente PMI o filiere tecnologiche produttive,
che utilizzano le infrastrutture tecnologiche di innovazione per
sviluppare e integrare tecnologie innovative verso la
commercializzazione di nuovi prodotti, processi e servizi. Pur
mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture
di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione
aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di
innovazione offrono anche i propri servizi in modalita' protetta;
k) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 26) del regolamento (UE) n.
651/2014;
l) «Manager dell'infrastruttura»: soggetto con elevata
qualificazione professionale, assunto con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, nell'ambito di ciascuna
infrastruttura, coincidente con il Research Manager previsto dalla
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
m) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei sistemi
IT, ecc.);
n) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali
di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitivita' e
cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e
coesione; salute);
o) «MUR» o «Ministero»: Ministero dell'universita' e della
ricerca;
p) «Operazione di partenariato pubblico-privato (PPP)»:
operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e
settore privato in conformita' di un accordo di PPP, finalizzata a
fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio
concentrando competenze del settore privato o fonti aggiuntive di
capitale o entrambe;
q) «Partenariati pubblico-privati» (PPP): forme di cooperazione
tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il
finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di
un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio;
r) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale della ricerca 2021-2027;
s) «PNRR (o Piano)»: Piano nazionale di ripresa e resilienza
presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti
del regolamento (UE) n. 241/2021;
t) «Principio "non arrecare un danno significativo"» (DNSH):
principio, definito all'art. 17 regolamento UE n. 852/2020, del non
sostenere o svolgere attivita' che arrecano un danno significativo
all'obiettivo ambientale;
u) «Progetto» o «Intervento»: specifico progetto/intervento
(anche inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato e
finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato
attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e
rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita'
minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica;
v) «Regioni del Mezzogiorno»: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
w) «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
x) «Rendicontazione di intervento»: rendicontazione bimestrale al
Servizio centrale per il PNRR da parte della funzione di
rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di
intervento. Tale attivita' puo' ricomprendere la rendicontazione
delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione
del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di
competenza;
y) «Rendicontazione di milestone e target»: attivita' finalizzata
a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del
Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e' necessariamente
legata all'avanzamento finanziario del progetto;
z) «Servizio centrale per il PNRR»: struttura dirigenziale di
livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e
controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del
Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021;
aa) «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma
1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella
governance del PNRR;
bb) «Soggetto attuatore»: soggetto beneficiario responsabile
dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita'
dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare, l'art.
1, comma 4, lettera o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,
indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o privati
che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal
PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo decreto specifica che «alla
realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono
le amministrazioni centrali, le regioni, le Provincie autonome di
Trento e Bolzano e gli enti locali (sulla base delle specifiche
competenze istituzionali ovvero della diversa titolarita' degli
interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero
con le modalita' previste dalla normativa nazionale ed europea
vigente»;
cc) «Soggetto proponente»: soggetto di natura giuridica pubblica
che presenta al MUR la domanda di finanziamento per l'intervento di
cui al presente avviso previsto dal PNRR;
dd) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di
edificio ristrutturato, ecc.);
ee) «TRL»: Technology Readiness Level, indica una metodologia per
la valutazione del livello di maturita' di una tecnologia, come
definita dalla Commissione europea nel documento «Technology
readiness levels (TRL), HORIZON 2020 - WORK PROGRAMME 2018-2020
General Annexes, Extract from Part 19 - Commission Decision
C(2017)7124»;
ff) «Universita'»: le universita', statali e non statali, e gli
istituti universitari a ordinamento speciale;
gg) «Vincoli derivanti dal PNRR»: vincoli di cui all'art. 20 del
presente avviso.