IL DIRETTORE GENERALE 
          dell'internazionalizzazione e della comunicazione 
 
  Visto il decreto-legge 9  gennaio  2020,  n.  1,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del  Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con  modificazioni
in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
61 del 9 marzo 2020 ed  in  particolare  l'art.  4,  comma  1,  dello
stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309  del  14  dicembre
2020) recante il regolamento di organizzazione del  MUR,  nonche'  il
regolamento di organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  30  settembre  2020,  n.  165
(Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020); 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  74  del  26
marzo 2021, recante «Individuazione e definizione dei  compiti  degli
uffici  di  livello   dirigenziale   non   generale   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti  in  data  8  settembre
2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli  l'incarico
di funzione dirigenziale  di  livello  generale  di  direzione  della
Direzione generale dell'internazionalizzazione e della  comunicazione
nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto  il  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  con
riguardo agli articoli 182, paragrafo 1, e 183; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento  generale
di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce
l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno  1°
luglio  2014,   nonche'   della   comunicazione   della   Commissione
«Disciplina degli aiuti di Stato a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e
innovazione (GU C 198 del 27 giugno 2014)»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  972/2020  della  Commissione,  del  2
luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per  quanto
riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  Strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il Programma nazionale per la  ricerca  2021-2027,  approvato
con delibera del CIPE n. 74/2020 (Gazzetta Ufficiale, Serie  generale
n. 18 del 23 gennaio 2021); 
  Visto il Programma Next Generation EU (NGEU), che integra il Quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027; 
  Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per  la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 695/2021 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il  programma  quadro  di
ricerca e innovazione  Orizzonte  Europa  stabilendone  le  norme  di
partecipazione e diffusione, con particolare riferimento  all'art.  9
che istituisce il Consiglio europeo per l'innovazione; 
  Visto il Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  valutato
positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,
notificata all'Italia dal Segretariato  generale  del  Consiglio  con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 
  Vista in particolare  la  Missione  4:  «Istruzione  e  ricerca»  -
Componente 2  «Dalla  ricerca  all'impresa»,  le  cui  iniziative  di
sistema mirano a: 
    rafforzare  la  ricerca  e  favorire  la  diffusione  di  modelli
innovativi per la ricerca di base e applicata  condotta  in  sinergia
tra universita' e imprese; 
    sostenere  i  processi  per  l'innovazione  e  il   trasferimento
tecnologico; 
    potenziare  le  infrastrutture  di  ricerca,  il  capitale  e  le
competenze di supporto all'innovazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1046/2018  del  18  luglio  2018,  che
stabilisce le regole finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale
dell'Unione,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  1296/2013,  n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la  decisione  n.  541/2014/UE  e  abroga  il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77,  recante  Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure, convertito con legge 29 luglio 2021,  n.
108 (Gazzetta Ufficiale n. 81 del 30 luglio 2021); 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  concernente
l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'art.  8
del citato decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  recante:  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
  Vista la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica   amministrazione»   e,   in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi  del  quale  «Gli  atti
amministrativi  anche  di   natura   regolamentare   adottati   dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, che dispongono  il  finanziamento  pubblico  o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento  pubblico,  sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di  cui  al  comma  1  che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la
normativa attuativa della riforma del CUP; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2021 relativo all'assegnazione  delle  risorse  in  favore  di
ciascuna   amministrazione   titolare   degli   interventi   PNRR   e
corrispondenti milestone e target; 
  Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai
sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze sono stabilite  le  procedure  amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo  di  cui  al
comma 1037; 
  Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare  le  attivita'
di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico; 
  Visto l'art. 17 regolamento (UE)  n.  852/2020  che  definisce  gli
obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare  un  danno
significativo (DNSH, «Do no significant harm»),  e  la  comunicazione
della Commissione  UE  2021/C  58/01  recante  «Orientamenti  tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo"
a  norma  del  regolamento  sul  dispositivo  per  la  ripresa  e  la
resilienza»; 
  Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale  (c.d.
tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione
e valorizzazione dei giovani; 
  Visto  l'obbligo  di  assicurare  il  conseguimento  di  target   e
milestone e degli obiettivi  finanziari  stabiliti  nel  PNRR  ed  in
particolare: 
    target M4C2-16, in scadenza al T2 2023, che  prevede  «almeno  30
infrastrutture finanziate per il sistema integrato di  infrastrutture
di  ricerca  e  innovazione.   L'infrastruttura   per   l'innovazione
comprende infrastrutture multifunzionali in grado di  coprire  almeno
tre settori tematici quali: i) quantistica, ii)  materiali  avanzati,
iii) fotonica, iv) scienze della vita, v)  intelligenze  artificiali,
vi)   transizione   energetica.   Il   conseguimento    soddisfacente
dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di  almeno  30  research
manager per il sistema  integrato  di  infrastrutture  di  ricerca  e
innovazione»; 
    Milestone M4C2-17, in scadenza al T2 2022, che prevede: «Notifica
dell'aggiudicazione dei contratti ai  progetti  selezionati  con  gli
inviti  a  presentare  proposte  concorrenziali  conformemente   agli
orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un
danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso  di  un  elenco  di
esclusione e il requisito di conformita'  alla  pertinente  normativa
ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte saranno selezionate sulla
base         dei         seguenti         criteri:         leadership
scientifica/tecnologica/dell'innovazione,    il    loro    potenziale
innovativo  (in  termini  di  innovazione  aperta/dati  aperti  e  di
sviluppi proprietari), la loro conformita' alle aree tematiche o  per
nuovi  sviluppi  dirompenti,  i  loro  piani   traslazionali   e   di
innovazione,  il  sostegno  fornito  dall'industria  in  qualita'  di
partner per l'innovazione  aperta  e/o  di  utente,  la  forza  delle
attivita' di sviluppo delle imprese, la  generazione  di  diritti  di
proprieta' intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani  di
produzione  e  di  concessione  di  licenze  aperte  e  protette,  la
capacita' di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i  legami
con il capitale o altri tipi di finanziamento atti  ad  agevolare  lo
sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiedera' una
valutazione DNSH ("do no significant harm",  non  arrecare  un  danno
significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS)
nel caso in cui si preveda che il progetto  incida  notevolmente  sul
territorio»; 
  Viste le linee guida  definite  dal  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca per  le  iniziative  di  sistema  della  Missione  4  -
Componente 2, approvate con decreto ministeriale 7 ottobre  2021,  n.
1141 condivise con la Cabina di regia del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR) dedicata a istruzione e ricerca, di cui  all'art.
2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  convertito  con
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021,  n.  1314,  recante
nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni,
a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, in attuazione della riforma 1.1 della  componente  M4C2
del PNRR «Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la
semplificazione e la  mobilita'»,  ammesso  alla  registrazione  alla
Corte dei conti in data 27 dicembre 2021, al n. 3142, rettificato con
decreto ministeriale n. 1368  del  24  dicembre  2021,  ammesso  alla
registrazione alla Corte dei conti in data 27 dicembre  2021,  al  n.
3143; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   «Nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Disposizioni in materia di giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure  di  conformita'
per gli utilizzatori risultanti dal  protocollo  di  Nagoya  relativo
all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione
dei benefici derivanti  dalla  loro  utilizzazione  nell'Unione,  con
particolare riguardo all'ambito Scienze della vita; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  avviso  si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) «Aiuti di Stato»: qualsiasi misura  che  risponda  ai  criteri
stabiliti all'art. 107, paragrafo 1, del trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
    b) «Amministrazione responsabile»: Ministero  dell'universita'  e
della ricerca; 
    c) «Componente»:  elemento  costitutivo  o  parte  del  PNRR  che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area  di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo  scopo
di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; 
    d) «CNVR» o «Comitato»: il Comitato nazionale per la  valutazione
della ricerca, come definito dall'art. 64 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 
    e) «Enti pubblici di ricerca»: gli enti pubblici  di  ricerca  di
cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 218/2016; 
    f) «Fase ex ante»: il periodo  a  far  data  dalla  presentazione
della domanda da  parte  del  soggetto  proponente  all'adozione  del
decreto di concessione del MUR; 
    g) «Fase in itinere»: periodo a valere dall'adozione del  decreto
di concessione del MUR alla data  di  consegna  dell'ultimo  atto  di
rendicontazione; 
    h) «Fase ex post»: periodo successivo alla conclusione della fase
in itinere; 
    i) «Imprese»: come definite dalla Comunicazione (UE)  198/2001  e
relativa normativa UE richiamata; 
    j) «Infrastrutture tecnologiche di innovazione, di seguito  anche
solo II  o  Infrastrutture»:  strutture,  attrezzature,  capacita'  e
servizi per  sviluppare,  testare  e  potenziare  la  tecnologia  per
avanzare dalla convalida in un laboratorio fino a  TRL  piu'  elevati
prima dell'ingresso del mercato competitivo. 
    Le infrastrutture tecnologiche di innovazione operano in  settori
produttivi e ambiti territoriali definiti dalla comunita' di sviluppo
e innovazione, principalmente PMI o filiere tecnologiche  produttive,
che utilizzano le  infrastrutture  tecnologiche  di  innovazione  per
sviluppare   e   integrare    tecnologie    innovative    verso    la
commercializzazione  di  nuovi  prodotti,  processi  e  servizi.  Pur
mantenendo l'accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture
di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all'innovazione
aperta  e  ai  dati  aperti,  le   infrastrutture   tecnologiche   di
innovazione offrono anche i propri servizi in modalita' protetta; 
    k) «Intensita' di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso  come
percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto  26)  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014; 
    l)   «Manager   dell'infrastruttura»:   soggetto   con    elevata
qualificazione  professionale,  assunto  con  contratto   di   lavoro
subordinato   a   tempo   determinato,   nell'ambito   di    ciascuna
infrastruttura, coincidente con il Research  Manager  previsto  dalla
decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 
    m) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale (es. legislazione adottata, piena operativita' dei  sistemi
IT, ecc.); 
    n)  «Missione»:  risposta,  organizzata  secondo  macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata  in  componenti.
Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche»  strutturali
di  intervento  (digitalizzazione,  innovazione,   competitivita'   e
cultura; rivoluzione verde e  transizione  ecologica;  infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione  e  ricerca;  inclusione  e
coesione; salute); 
    o)  «MUR»  o  «Ministero»:  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    p)   «Operazione   di   partenariato   pubblico-privato   (PPP)»:
operazione attuata tramite un partenariato tra organismi  pubblici  e
settore privato in conformita' di un accordo di  PPP,  finalizzata  a
fornire  servizi  pubblici  mediante  la  condivisione  del   rischio
concentrando competenze del settore privato  o  fonti  aggiuntive  di
capitale o entrambe; 
    q) «Partenariati pubblico-privati» (PPP): forme  di  cooperazione
tra autorita' pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire  il
finanziamento, la costruzione e la  gestione  o  la  manutenzione  di
un'infrastruttura oppure la fornitura di un servizio; 
    r) «PNR 2021-2027»: Programma nazionale della ricerca 2021-2027; 
    s) «PNRR (o Piano)»: Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e  seguenti
del regolamento (UE) n. 241/2021; 
    t) «Principio "non  arrecare  un  danno  significativo"»  (DNSH):
principio, definito all'art. 17 regolamento UE n. 852/2020,  del  non
sostenere o svolgere attivita' che arrecano  un  danno  significativo
all'obiettivo ambientale; 
    u)  «Progetto»  o  «Intervento»:  specifico   progetto/intervento
(anche inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato  e
finanziato  nell'ambito  di  una  Misura  del  Piano  e  identificato
attraverso  un  Codice  unico  di   progetto   (CUP).   Il   progetto
contribuisce alla realizzazione  degli  obiettivi  della  Missione  e
rappresenta la  principale  entita'  del  monitoraggio  quale  unita'
minima  di  rilevazione  delle  informazioni  di  natura  anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica; 
    v) «Regioni  del  Mezzogiorno»:  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; 
    w)  «Rendicontazione  delle  spese»:   attivita'   necessaria   a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; 
    x) «Rendicontazione di intervento»: rendicontazione bimestrale al
Servizio  centrale  per  il  PNRR  da   parte   della   funzione   di
rendicontazione e controllo dell'amministrazione centrale titolare di
intervento. Tale  attivita'  puo'  ricomprendere  la  rendicontazione
delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o  la  rendicontazione
del conseguimento dei milestone e target associati agli interventi di
competenza; 
    y) «Rendicontazione di milestone e target»: attivita' finalizzata
a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi  del
Piano (milestone e target, UE e nazionali).  Non  e'  necessariamente
legata all'avanzamento finanziario del progetto; 
    z) «Servizio centrale per il  PNRR»:  struttura  dirigenziale  di
livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato,  con
compiti di coordinamento operativo, monitoraggio,  rendicontazione  e
controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del
Piano ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 241/2021; 
    aa) «Sistema ReGiS»: Sistema informatico di cui all'art. 1, comma
1043 della legge di  bilancio  n.  178/2020  (legge  bilancio  2021),
sviluppato per supportare le attivita' di gestione, di  monitoraggio,
di rendicontazione e di controllo del PNRR  e  atto  a  garantire  lo
scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti  coinvolti  nella
governance del PNRR; 
    bb)  «Soggetto  attuatore»:  soggetto  beneficiario  responsabile
dell'avvio,      dell'attuazione      e      della      funzionalita'
dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR. In particolare,  l'art.
1, comma 4, lettera o) del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,
convertito con modificazioni dalla legge  29  luglio  2021,  n.  108,
indica che i soggetti attuatori sono: «i soggetti pubblici o  privati
che provvedono  alla  realizzazione  degli  interventi  previsti  dal
PNRR». L'art. 9, comma 1 del medesimo  decreto  specifica  che  «alla
realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono
le amministrazioni centrali, le regioni,  le  Provincie  autonome  di
Trento e Bolzano e gli  enti  locali  (sulla  base  delle  specifiche
competenze  istituzionali  ovvero  della  diversa  titolarita'  degli
interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture  ovvero
avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero
con le  modalita'  previste  dalla  normativa  nazionale  ed  europea
vigente»; 
    cc) «Soggetto proponente»: soggetto di natura giuridica  pubblica
che presenta al MUR la domanda di finanziamento per  l'intervento  di
cui al presente avviso previsto dal PNRR; 
    dd) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere  tramite  una
determinata  misura  del  PNRR  (riforma   e/o   investimento),   che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea  o  a  livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero
di chilometri di  rotaia  costruiti,  numero  di  metri  quadrati  di
edificio ristrutturato, ecc.); 
    ee) «TRL»: Technology Readiness Level, indica una metodologia per
la valutazione del livello  di  maturita'  di  una  tecnologia,  come
definita  dalla  Commissione  europea   nel   documento   «Technology
readiness levels (TRL),  HORIZON  2020  -  WORK  PROGRAMME  2018-2020
General  Annexes,  Extract  from  Part   19 -   Commission   Decision
C(2017)7124»; 
    ff) «Universita'»: le universita', statali e non statali,  e  gli
istituti universitari a ordinamento speciale; 
    gg) «Vincoli derivanti dal PNRR»: vincoli di cui all'art. 20  del
presente avviso.