IL DIRIGENTE 
                dell'ufficio procedure centralizzate 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto legislativo 30 settembre 2003, n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive  modificazioni
con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012
recante:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento  dell'AIFA  in
attuazione dell'art. 17 , comma 10 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  8  novembre  2012,   n.   189,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di  tutela  della  salute»  e,  in  particolare,
l'art. 12, comma 5; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di  attuazione
della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un
codice comunitario concernente i medicinali per uso umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
definita  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il documento EMA/213341/2020 del 4 maggio 2020 con  il  quale
sono state stabilite tutte le iniziative per accelerare lo sviluppo e
la valutazione dei vaccini per il trattamento del COVID-19; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri con le quali e'  stato
prorogato predetto stato di emergenza e da ultimo il  n.  30  del  22
luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge del 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale e'
stato prorogato lo stato di emergenza nazionale  e  ulteriori  misure
per il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie  generale  n.  305  del  24
dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022; 
  Visto il Piano strategico redatto a cura del Ministero della salute
dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e  dell'AIFA:   «Elementi   di
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale»; 
  Vista la determina del direttore generale del 12  agosto  2021,  n.
960, con la quale e' stato conferito alla dott.ssa Adriana  Ammassari
l'incarico  dirigenziale  di  livello   non   generale   dell'Ufficio
Procedure centralizzate, di durata triennale; 
  Vista la determina STDG n. 973 del 18 agosto 2021  di  conferimento
alla dott.ssa Adriana Ammassari della delega, ai sensi dell'art.  16,
comma 1, lettera d)  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  e
dell'art. 10,  comma  2,  lettera  e)  del  decreto  ministeriale  n.
245/2004 citati, all'adozione dei  provvedimenti  di  classificazione
dei medicinali per uso umano, approvati con  procedura  centralizzata
ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  n.  158  del  13
settembre 2012 per il periodo di durata dell'incarico conferitole  ai
sensi della determina n. 960/2021; 
  Vista la determina Rep. n. 154/2020 del 23 dicembre 2020 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
318  del  23  dicembre  2020  di  autorizzazione  all'immissione   in
commercio del vaccino anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»  in
classificazione C(nn); 
  Vista la determina Rep. n. 73/2021 del 31  maggio  2021  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
130  del  1°  giugno  2021   di   aggiunta   confezioni   (variazione
EMEA/H/C/005735/X/0044/G) del vaccino BNT162b2 anti-COVID-19  a  mRNA
denominato «Comirnaty»; 
  Vista la determina Rep. n. 142/2021 dell'11 ottobre 2021 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
243 dell'11 novembre 2021 di modifica  dello  schema  posologico  del
medicinale per  uso  umano  estensione  dell'indicazione  terapeutica
(variazione    EMEA/H/C/005735/II/0030)    del    vaccino    BNT162b2
anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Vista la determina Rep. n. 157/2021 del 25 novembre 2021 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
284 del 29 novembre 2021 di estensione  dell'indicazione  terapeutica
(variazioni EMEA/H/C/005735/II/0062  e  EMEA/H/C/005735/II/0067)  del
vaccino BNT162b2 anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Vista la determina Rep. n. 158/2021 del 7 dicembre 2021  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale  n.
291  del  7  dicembre  2021  di   aggiunta   confezioni   (variazione
EMEA/H/C/005735/X/0077) del vaccino  BNT162b2  anti-COVID-19  a  mRNA
denominato «Comirnaty»; 
  Visto i pareri positivi del CHMP dell'EMA  (EMA/CHMP/111776/2022  e
EMA/CHMP/1118979/2022) del 24 febbraio 2022,  di  approvazione  delle
variazioni EMEA/H/C/005735/II/093 e EMEA/H/C/005735/II/111,  relative
alla modifica dello schema posologico con la riduzione dell'eta' a 12
anni per la dose di richiamo almeno 6 mesi dopo la seconda dose. 
  Visto il parere favorevole  della  Commissione  tecnico-scientifica
rilasciato nella seduta del 9, 10  e  11  marzo  2022  relativo  alla
modifica   dello   schema   posologico   e   alla   conferma    della
classificazione e  del  regime  di  fornitura  del  vaccino  BNT162b2
anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  europea  n.  1351  del  28
febbraio 2022 riguardante il vaccino BNT162b2  anti-COVID-19  a  mRNA
denominato  «Comirnaty»  che  autorizza   le   succitate   variazioni
EMEA/H/C/005735/II/093 e EMEA/H/C/005735/II/111; 
  Vista la domanda presentata all'AIFA dalla societa'  Pfizer  S.r.l.
rappresentante locale della  titolare  BioNTech  Manufacturing  GmbH,
prot. n. 31477/A del 16 marzo 2022 e prot. n. 32029/A  del  17  marzo
2022 (integrazione), per la autorizzazione delle suddette  variazioni
europee EMEA/H/C/005735/II/093 e  EMEA/H/C/005735/II/111  riguardanti
la  modifica   dello   schema   posologico   del   vaccino   BNT162b2
anti-COVID-19 a mRNA denominato «Comirnaty»; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifica dello schema posologico 
 
  Lo schema posologico del  vaccino  BNT162b2  anti-COVID-19  a  mRNA
denominato COMIRNATY e' cosi' modificato: 
    «E' possibile somministrare una dose di richiamo (terza dose)  di
Comirnaty per via intramuscolare almeno 6 mesi dopo la seconda dose a
soggetti di eta' pari o superiore a 12 anni». 
  Confezioni autorizzate: 
    EU/1/20/1528/001 - A.I.C.: 049269018/E - In base 32: 1GZL8U: 
       30  mcg  -  concentrato  per  dispersione  iniettabile  -  uso
intramuscolare - flaconcino (vetro) 0,45 ml (6 dosi) - 195 flaconcini
multidose (1170 dosi); 
    EU/1/20/1528/002 - A.I.C.: 049269020/E - In base 32: 1GZL8W: 
      30  mcg  -  dispersione  per  preparazione  iniettabile  -  uso
intramuscolare - flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 10  flaconcini
multidose (60 dosi); 
    EU/1/20/1528/003 - A.I.C.: 049269032/E - In base 32: 01GZL8: 
      30  mcg  -  dispersione  per  preparazione  iniettabile  -  uso
intramuscolare - flaconcino (vetro) 2.25 ml (6 dosi) - 195 flaconcini
multidose (1170 dosi); 
    EU/1/20/1528/004 - A.I.C.: 049269044/E - In base 32: 01GZLN: 
      10  mcg  -  concentrato  per  dispersione  iniettabile  -   uso
intramuscolare - flaconcino (vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 10  flaconcini
multidose (100 dosi); 
    EU/1/20/1528/005 - A.I.C.: 049269057/E - In base 32: 1GZLB1: 
      10  mcg  -  concentrato  per  dispersione   iniettabile -   uso
intramuscolare - flaconcino (vetro) 1,3 ml (10 dosi) - 195 flaconcini
multidose (1950 dosi).