IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
                     del Ministero della salute 
 
                                  e 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                   PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera
sanitaria) ed, in particolare, il comma 1, il quale  prevede  che  il
Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  decreto  adottato  di
concerto con il Ministero  della  salute  e  con  la  Presidenza  del
Consiglio  dei   ministri-Dipartimento   per   l'innovazione   e   le
tecnologie, definisce i parametri della Tessera sanitaria (TS) e  che
il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione  e  la
progressiva consegna della TS, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti
i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche'  ai  soggetti  che
fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo
stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in  ogni  caso  il  codice
fiscale del titolare, anche  in  codice  a  barre  nonche'  in  banda
magnetica. 
  Visto il decreto 11  marzo  2004  e  successive  modificazioni  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della   salute   e   con   la   Presidenza    del    Consiglio    dei
ministri-Dipartimento per l'innovazione e  le  tecnologie,  attuativo
del comma 1 del citato art. 50, come modificato dai decreti 19 aprile
2006, 30 novembre 2006 e 25 febbraio 2010, il quale prevede: 
    all'allegato A, le caratteristiche tecniche della TS che  riporta
sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM); 
    all'allegato  B  le  caratteristiche   tecniche   delle   tessere
sanitarie regionali delle Regioni Lombardia, Sicilia,  Friuli-Venezia
Giulia e Toscana su supporto carta  nazionale  dei  servizi  (TS-CNS)
riconosciute conformi alla TS; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  605  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale; 
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  23  dicembre  1976,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -
Supplemento ordinario - n. 345 del 29  dicembre  1976,  e  successive
modificazioni,  concernente  le  modalita'   per   l'attribuzione   e
comunicazione del numero di codice fiscale; 
  Visto il decreto del Ministero  delle  finanze  15  novembre  1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  333  del  5  dicembre  1983,
concernente  l'approvazione  del  tesserino  plastificato  di  codice
fiscale; 
  Visto il decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo  del  comma  6
del citato art. 50, il quale prevede, tra l'altro, in particolare: 
    nelle premesse, che la TS sostituisce il  tesserino  plastificato
di codice fiscale; 
    all'art. 1, le modalita' di gestione della TS; 
  Visto il decreto 28 aprile 2006 del Ministro dell'economia e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004, attuativo  del  comma  6
del citato art. 50, il quale prevede,  tra  l'altro,  in  particolare
all'art. 3: 
    le regioni  e  province  autonome  e  SASN  devono  provvedere  a
mantenere aggiornate le informazioni relative ai propri assistiti sul
Sistema tessera sanitaria; 
    il Ministero dell'economia e delle finanze provvede  ad  emettere
le tessere sanitarie per i nuovi nati, con validita' un anno; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo  2004,  n.
117,  recante  regolamento  concernente  la  diffusione  della  carta
nazionale dei servizi, a norma dell'art. 27,  comma  8,  lettera  b),
della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  Visto il decreto 9 dicembre 2004  del  Ministro  dell'interno,  del
Ministro  per  l'innovazione  e  le   tecnologie   e   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
del 18 dicembre 2004, n. 296, concernente,  tra  l'altro,  le  regole
tecniche e di sicurezza  relative  alle  tecnologie  e  ai  materiali
utilizzati per la produzione della carta nazionale dei servizi (CNS),
nonche' le modalita' di impiego, nonche' la validita' massima di  sei
anni della CNS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, con cui  e'  stato  istituito  il  Dipartimento  per  la
trasformazione digitale, quale Struttura  generale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o  il  Ministro
delegato nell'esercizio delle  funzioni  in  materia  di  innovazione
tecnologica e digitalizzazione nonche' il decreto del Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  recante   l'ordinamento
generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato
dal predetto decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, e, in particolare, l'art. 24-ter, ai sensi del quale  il
Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale  e'   preposto   alla
promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate  alla
definizione di una strategia unitaria in  materia  di  trasformazione
digitale e di modernizzazione  del  Paese  attraverso  le  tecnologie
digitali e, a tal fine, da' attuazione alle direttive del  Presidente
in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione  dei  programmi
di trasformazione digitale  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
fornendo  supporto  tecnico  alle  attivita'  di  implementazione  di
specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo
i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo
2021, con cui e' stato conferito all'ing. Mauro Minenna l'incarico di
Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere  dal
31 marzo 2021; 
  Viste le decisioni S1 e S2 del 12  giugno  2009  della  Commissione
amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 aprile
2010, n. C 106/23, che definiscono le caratteristiche  della  Tessera
europea di assicurazione malattia; 
  Visto il comma 15 dell'art. 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, il quale prevede, tra l'altro che, ai fini dell'evoluzione della
Tessera sanitaria (TS) di cui al comma 1 del predetto art.  50  verso
la Tessera sanitaria -  Carta  nazionale  dei  servizi  (TS-CNS),  in
occasione  del  rinnovo  delle  tessere  in  scadenza  il   Ministero
dell'economia e delle finanze cura la generazione  e  la  progressiva
consegna della TS-CNS; 
  Visto  il  decreto  20  giugno  2011,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 9 settembre 2011 attuativo  di  quanto  disposto
dal  comma  13  del  citato  art.  50  relativo,  alle  modalita'  di
assorbimento  della  Tessera  sanitaria  nella  Carta  nazionale  dei
servizi, il quale definisce, tra l'altro, le caratteristiche tecniche
e le modalita' di gestione della componente CNS delle TS-CNS; 
  Visto l'art. 17-quater del decreto-legge 2020,  n.  18,  convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede, tra  l'altro,  che
per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le  quali  sia
stata effettuata richiesta di duplicato, al fine  di  far  fronte  ad
eventuali difficolta' per la  consegna  all'assistito,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una
copia provvisoria presso l'azienda  sanitaria  locale  di  assistenza
ovvero  tramite  le  funzionalita'   del   portale   www.sistemats.it
realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali; 
  Considerato  che  il  Sistema  TS  garantisce   l'interoperabilita'
dell'attivazione delle TS-CNS su tutto il  territorio  nazionale,  ai
fini della semplificazione delle attivita' ad esso relative da  parte
del cittadino e che pertanto non risulta  piu'  necessario  riportare
sul  fronte  della  TS-CNS  il  logo  della  regione  di   assistenza
dell'assistito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto 11 marzo 2004 
 
  1. L'art. 1 del decreto 11 marzo 2004 richiamato nelle premesse  e'
sostituito dal seguente articolo: 
    «Art. 1 (Definizione dei parametri della tessera sanitaria). - 1.
Le  caratteristiche  tecniche  della  Tessera  sanitaria  (TS)   sono
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
    2. Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta
nazionale dei servizi (TS-CNS), di cui all'art.  11,  comma  15,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con  modificazioni
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: 
      a) le caratteristiche della componente CNS  sono  conformi  con
quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2004 e dal decreto  20  giugno
2011; 
      b) a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo
il  layout  di  cui  al  capitolo  1  dell'allegato  B,   sostituendo
progressivamente le tessere TS-CNS generate con i loghi regionali  di
cui al capitolo 2 dell'allegato B,  corrispondenti  alla  regione  di
assistenza dell'intestatario della tessera. 
    3. Le tessere sanitarie di cui ai commi 1 e 2: 
      a) sono prodotte, laddove previsto, anche con  le  diciture  in
lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia
autonoma di Bolzano e  nel  caso  in  cui  il  nome  e/o  il  cognome
registrati  negli  archivi  del  Ministero  dell'economia  e  finanze
comprendano caratteri diacritici, il cognome e nome dell'intestatario
della TS sono riportati su due righe, tra loro incolonnate: la  prima
contenente il dato con i segni diacritici e la  seconda  la  relativa
traslitterazione; 
      b) riportano sul retro la Tessera europea di  assicurazione  di
malattia (TEAM), laddove previsto sulla base dei dati  forniti  dalle
regioni e province autonome e Ministero della salute al Sistema TS; 
      c) sono  sostitutive  del  tesserino  plastificato  del  codice
fiscale di cui al  decreto  15  novembre  1983  del  Ministero  delle
finanze; 
      d) hanno la validita' di sei anni  o  fino  alla  scadenza  del
permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, per  i  quali  viene
emessa la Tessera sanitaria TS di cui al comma 1, la validita' di  un
anno. 
      e)  sono  recapitate  all'indirizzo   risultante   all'Anagrafe
tributaria dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto  30  giugno  2004  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute.» 
  2. Gli allegati A e B del decreto 11 marzo 2004 sono sostituiti dai
nuovi allegati introdotti dal comma 1.