IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.   2440,   «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato»; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924,  n.  827,  «Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in  materia
di  federalismo  fiscale,   in   attuazione   dell'art.   119   della
Costituzione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a
comuni, province,  citta'  metropolitane  e  regioni  di  un  proprio
patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009,  n.
42»; 
  Visto l'art. 3, comma 19-bis, ultimo periodo, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto l'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Considerato che l'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio
2010, n.  85,  dispone  che,  nell'ambito  di  specifici  accordi  di
valorizzazione e dei conseguenti  programmi  e  piani  strategici  di
sviluppo culturale, definiti ai  sensi  e  con  i  contenuti  di  cui
all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle Regioni e agli
altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3,  del  citato
codice, dei beni e  delle  cose  indicati  nei  suddetti  accordi  di
valorizzazione; 
  Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto  digitalmente  nelle
date  23  febbraio  2018,  26  febbraio  2018  e   1°   marzo   2018,
rispettivamente, dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, dall'Agenzia del demanio e dalla Regione del Veneto,  ai
sensi dell'art. 112, comma 4,  del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42; 
  Visto l'atto  rep.  n.  7609  del  22  marzo  2018,  con  il  quale
l'immobile denominato «Porzione del complesso immobiliare  denominato
"Fort Cosenz"», appartenente al demanio pubblico  dello  Stato,  ramo
storico-artistico, e' stato trasferito, a titolo gratuito,  a  favore
della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del  decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  23486  del  20
dicembre 2019, con la quale e' stato,  tra  l'altro,  comunicato  che
l'immobile denominato «Porzione del complesso immobiliare  denominato
"Fort Cosenz"», era gia' in uso sine titulo a privati, a fronte della
corresponsione a titolo di indennizzo di 4.449,31 euro annui; 
  Visti le premesse del citato accordo di valorizzazione e  l'art.  5
dell'atto rep. n. 7609 del 22 marzo 2018, secondo  cui  il  Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato provvedera', a decorrere  dalla  data  del  trasferimento
dell'immobile,  alla  riduzione  delle  somme  a   qualsiasi   titolo
spettanti alla Regione del Veneto in misura pari alla riduzione delle
entrate erariali conseguente al trasferimento stesso; 
  Vista la nota dell'Agenzia  del  demanio  prot.  n.  18851  del  28
ottobre 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dal 22 marzo 2018, le risorse,  a  qualsiasi  titolo
spettanti alla Regione del Veneto, sono ridotte annualmente in misura
pari  alla  riduzione   delle   entrate   erariali   conseguente   al
trasferimento  in  proprieta'  alla  medesima  Regione  dell'immobile
denominato  «Porzione  del  complesso  immobiliare  denominato  "Fort
Cosenz"». 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  4.449,31  euro
annui, corrispondenti  all'ammontare dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.