IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2018,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza  delle  ripetute  e  persistenti  avversita'
atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018
nei territori di alcuni comuni delle Province  di  Reggio-Emilia,  di
Modena, di Bologna,  di  Forli-Cesena  e  di  Rimini,  nei  territori
montani e collinari delle Province di  Piacenza  e  di  Parma  e  nei
territori dei Comuni di Faenza, di Casola Valsenio,  di  Brisighella,
di Castel Bolognese e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna  nonche'
la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 30 aprile  2019
con cui il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino  al  26
aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 533 del 19 luglio  2018  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle  ripetute  e   persistenti
avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19
marzo  2018  nei  territori  di  alcuni  comuni  delle  Province   di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli-Cesena  e  di  Rimini,
nei territori montani e collinari delle Province  di  Piacenza  e  di
Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di  Casola  Valsenio,  di
Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo  Terme  in  Provincia  di
Ravenna»; 
  Visto l'art. 14, comma 4, del decreto-legge n.  34  del  19  maggio
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17  luglio
2020, recante «Misure urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al
lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche   sociali   connesse
all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»,  che  ha  prorogato  di
ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli  stati  di  emergenza,
diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri
31 gennaio 2020 per il COVID-19, e delle contabilita' speciali,  gia'
dichiarati ai sensi dell'art. 24 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018,  n.  1  in  scadenza  entro  il  31  luglio  2020  e  non  piu'
prorogabili, ivi compreso il contesto emergenziale  in  rassegna,  la
cui scadenza deve intendersi prorogata al 26 ottobre 2020; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 760 del 29 marzo 2021, recante: «Ordinanza  di  protezione  civile
per favorire e regolare il  subentro  della  regione  Emilia  Romagna
nelle iniziative  finalizzate  al  superamento  della  situazione  di
criticita' determinatasi in conseguenza delle ripetute e  persistenti
avversita' atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio al 19
marzo  2018  nei  territori  di  alcuni  comuni  delle  Province   di
Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Forli-Cesena  e  di  Rimini,
nei territori montani e collinari delle Province  di  Piacenza  e  di
Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, di  Casola  Valsenio,  di
Brisighella, di Castel Bolognese e di Riolo  Terme  in  Provincia  di
Ravenna»; 
  Visto l'art. 1, commi 1028 e 1029 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145,  recante:  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
con i quali e' stata autorizzata la spesa di 800 milioni di euro  per
l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e
2021 al fine di permettere l'avvio e la realizzazione  di  interventi
strutturali e infrastrutturali di cui alle lettere d) ed e) dell'art.
25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018, da  realizzare
secondo  le  modalita'   previste   dall'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 558  del  15  novembre  2018,
finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio  idraulico  e
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture  e  infrastrutture  individuate  dai  commissari   delegati
nominati a seguito di una serie di deliberazioni  del  Consiglio  dei
ministri di dichiarazione dello  stato  di  emergenza,  ed  e'  stato
istituito un apposito fondo nello stato di previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze dal quale, le  risorse  finanziarie  di
cui trattasi,  sono  state  trasferite  al  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri in ulteriore apposito fondo del
Dipartimento  della  protezione  civile,  previa  assegnazione  delle
medesime ai diversi contesti emergenziali interessati da disporsi con
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 88 del 13 aprile 2019, recante: «Approvazione  del  Piano
nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino
e la tutela della risorsa ambientale», con il quale e' stato adottato
il predetto Piano nazionale comprensivo, tra l'altro,  di  misure  di
emergenza articolate nell'ambito di intervento 1  e  nelle  azioni  2
(Piano  emergenza  dissesto),  3  (Interventi  urgenti  di  messa  in
sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete
danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione  degli
effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico e idrogeologico)  e
4  (Interventi  per  la  mitigazione   del   rischio   idraulico   ed
idrogeologico e riduzione  del  rischio  residuo,  connesso  con  gli
eventi emergenziali, nonche' di ripristino delle  strutture  e  delle
infrastrutture danneggiate, finalizzati all'aumento  del  livello  di
resilienza delle stesse),  da  realizzare  mediante  l'impiego  delle
predette risorse finanziarie; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 79 del 3 aprile 2019, recante: «Assegnazione  di  risorse
finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145» e successive modifiche e integrazioni, con il quale  e'
stato disciplinato l'impiego delle  risorse  stanziate  dalla  citata
disposizione normativa, prevedendo, in particolare che: 
    - il Piano  degli  investimenti  da  realizzare  con  le  risorse
finanziarie di cui trattasi potesse formare oggetto di  rimodulazione
in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, nei  limiti
della quota parte delle risorse assegnate per ciascuna annualita'  ai
soggetti beneficiari  individuati  ai  sensi  del  medesimo  decreto,
previa autorizzazione del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile (art. 2, comma 1); 
    - relativamente alle economie derivanti dall'attuazione dei piani
delle tre annualita', fosse  consentito  di  procedere  a  specifiche
rimodulazioni finalizzate a  consentirne  l'utilizzo  mediante  nuovi
interventi per i  quali  la  stipula  dei  relativi  contratti  o  la
definizione delle  connesse  obbligazioni  giuridicamente  vincolanti
avrebbe  dovuto   avvenire   entro   il   30   settembre   successivo
all'annualita' di riferimento del piano a tale scopo rimodulato (art.
2, comma 4-ter); 
    - gli interventi di cui trattasi fossero attuati con le modalita'
di cui alla richiamata ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 558/2018 (art. 2, comma 5); 
    -  con  apposita  ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile fossero individuate le modalita'  di  completamento
in ordinario dei piani degli interventi medesimi (art. 2, comma 6); 
    -  la  rendicontazione  delle  risorse   finanziarie   utilizzate
avvenisse ai sensi di quanto previsto dall'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 1/2018, applicandosi, conseguentemente, il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile
2009 (art. 6, comma 2); 
    - gli interventi realizzati con le  risorse  finanziarie  di  cui
trattasi fossero monitorati ai sensi di quanto previsto  dal  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (art. 6, comma 3); 
  Visto l'art. 1, comma 4-undevicies,  del  decreto-legge  7  ottobre
2020, n. 125 convertito, con modificazioni, dalla legge  27  novembre
2020, n. 159, con cui si dispone che: «Al solo  fine  di  consentire,
senza soluzione di continuita'  e  in  considerazione  dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19,   la   conclusione   degli   interventi
finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, e all'art. 24-quater del  decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n. 136, la durata delle contabilita'  speciali  aperte
ai sensi dell'art. 27 del Codice di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, e sulle quali sono confluite le relative risorse,
e' prorogabile fino al 31 dicembre 2024 con ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile da adottare ai  sensi  dell'art.
25, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  previa
verifica del cronoprogramma  dei  pagamenti  predisposto  tramite  il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.  229,  in
relazione agli interventi di cui  al  presente  comma.  Alle  risorse
disponibili  sulle  predette  contabilita'  speciali  relative   agli
stanziamenti disposti a valere sul Fondo per le  emergenze  nazionali
di cui all'art. 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 si applicano
le procedure di cui all'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 1
del 2018.»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'11
luglio 2019, 9 gennaio 2020 e 21 ottobre 2020; 
  Considerato che, previa verifica del cronoprogramma  dei  pagamenti
tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229 secondo le procedure stabilite dall'art. 2, comma 4 del  presente
provvedimento, con successiva ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile puo' essere  disposta,  ove  necessario,  una
ulteriore proroga della contabilita' speciale  fino  al  31  dicembre
2024 ai sensi del citato art. 1, comma 4-undevicies del decreto-legge
n. 125/2020; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.
125 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,  n.
159,  con  cui  consentire  senza   soluzione   di   continuita'   la
prosecuzione degli  interventi  finanziati  con  le  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Acquisita l'intesa della Regione Emilia Romagna  con  nota  del  16
febbraio 2022; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione   degli   interventi
finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 1028, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, il Presidente della Regione Emilia Romagna,
gia' nominato soggetto responsabile ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
760 del 29 marzo 2021, prosegue nel  coordinamento  degli  interventi
connessi agli eventi richiamati in premessa, pianificati e  approvati
e non ancora ultimati finanziati con  gli  stanziamenti  disposti  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27
febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  soggetto  responsabile
provvede  alle  iniziative   finalizzate   al   completamento   degli
interventi gia' formalmente approvati alla  data  di  adozione  della
presente ordinanza finanziati con le risorse  stanziate  dal  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  richiamato  al  comma  1,
ovvero  con  esse  cofinanziati.  Il  predetto   soggetto   provvede,
altresi', alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate  ai  soggetti  ordinariamente  competenti.  Il
soggetto responsabile, in ottemperanza a quanto previsto  dal  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019, e' autorizzato alla prosecuzione di  detti  interventi  con  le
modalita', anche derogatorie, stabilite dall'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento  della  protezione  civile  n.  558/2018  e   successive
modifiche e integrazioni. 
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 1, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle  iniziative  di  cui  al  presente
articolo si avvale delle strutture organizzative della Regione Emilia
Romagna nonche' della collaborazione degli enti  territoriali  e  non
territoriali e delle amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma  2,  e  delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi, il  predetto  soggetto  responsabile  utilizza  le  risorse
disponibili sulla contabilita' speciale  n.  6097,  aperta  ai  sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
533 del 19 luglio 2018, che e' ulteriormente  prorogata  fino  al  31
dicembre  2023  unicamente  per  la  realizzazione  degli  interventi
finanziati con le risorse stanziate dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  del  27  febbraio  2019,  ovvero  con  esse
cofinanziati, previa verifica effettuata dal soggetto responsabile di
cui al comma 1, alla data del 30 giugno 2022 e del  30  giugno  2023,
dei dati di monitoraggio finanziario,  fisico  e  procedurale  e  del
cronoprogramma dei pagamenti,  limitatamente  alle  opere  pubbliche,
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. Il soggetto responsabile e'  tenuto  a  relazionare  al
Dipartimento della protezione civile alla medesima data del 30 giugno
2022 e del 30 giugno 2023 l'esito di tali verifiche e, qualora  dalle
stesse risulti che nel sistema di cui al periodo precedente  non  sia
possibile disporre  delle  informazioni  necessarie  al  monitoraggio
richiesto, per gli interventi di  cui  trattasi  dispone  con  propri
provvedimenti, a decorrere dalla medesima data, quanto  previsto  dal
successivo comma 6 e la relativa prosecuzione avviene a valere  sulle
risorse all'uopo trasferite nel bilancio dell'Agenzia  regionale  per
la sicurezza territoriale e la protezione civile. 
  5. In conformita' a quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  27  febbraio
2019,  il  soggetto  responsabile   e'   autorizzato   a   presentare
rimodulazioni in corso d'opera dei relativi piani degli interventi in
relazione ad esigenze straordinarie e nei limiti  della  quota  parte
delle  risorse  assegnate  per  ciascuna   annualita'   ai   soggetti
beneficiari individuati ai sensi del medesimo decreto, da  sottoporre
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile. 
  6. Le risorse finanziarie relative  agli  interventi  finanziati  o
cofinanziati ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  del  27  febbraio  2019,  disponibili  sulla   contabilita'
speciale n. 6097 che, rispettivamente, alla data del 30  giugno  2022
ovvero del 30 giugno 2023 risultino non conformi alla verifica di cui
al comma 4, ricompresi in  piani  approvati  dal  Dipartimento  della
protezione civile, sono trasferite al bilancio dell'Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la protezione  civile  che  provvede,
anche avvalendosi dei soggetti di  cui  al  comma  3,  nei  modi  ivi
indicati, al completamento  degli  stessi.  Eventuali  somme  residue
rinvenienti  al  completamento  di  detti  interventi,   nonche'   le
eventuali ulteriori  risorse  giacenti  sulla  predetta  contabilita'
speciale  all'atto  della  chiusura  della  medesima,  sono   versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
ai pertinenti capitoli del bilancio dello Stato. 
  7. Agli interventi programmati e approvati dal  Dipartimento  della
protezione civile trasferiti alla  gestione  ordinaria  ai  sensi  di
quanto previsto dal comma 4 per i quali  non  siano  state  contratte
obbligazioni giuridicamente vincolanti  entro  il  termine  di dodici
mesi  dal  predetto  trasferimento,  la  relativa  autorizzazione  e'
revocata dal Dipartimento della protezione civile  a  tale  data.  E'
fatta salva la possibilita' di non procedere  alla  predetta  revoca,
solo in caso di motivata richiesta della Regione, da sottoporre  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile,  in
cui venga fornita indicazione delle cause che  hanno  determinato  il
ritardo nell'impiego  delle  risorse  nonche'  un  cronoprogramma  di
azioni e misure da adottare ai fini dell'avvio degli  interventi.  In
tal caso, l'autorizzazione si intende prorogata per  ulteriori dodici
mesi, decorsi i quali, ove non  siano  state  contratte  obbligazioni
giuridicamente vincolanti, la predetta autorizzazione e' revocata dal
Dipartimento della protezione civile in via definitiva.  Alla  revoca
dell'autorizzazione fa seguito il versamento delle  risorse  relative
come specificato all'ultimo periodo comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  4  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei  Piani  approvati  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
presente articolo, ivi compresi quelli di cui al comma 7,  realizzati
dopo il trasferimento  al  bilancio  dell'Agenzia  regionale  per  la
sicurezza  territoriale  e  la  protezione  civile  conseguente  alla
scadenza dei termini previsti dal comma 4. 
  10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  11. Le  modalita'  di  trasferimento  delle  risorse  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2020
rimangono invariate anche a seguito della chiusura della contabilita'
speciale, e dette risorse vengono destinate al bilancio  dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per il
completamento dei Piani approvati dal  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile.