Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti rettifiche: alla pagina 13, seconda colonna, all'articolo 25, comma 1, lettera c), numero 3), alinea, le parole: «e' inserito il seguente:», sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti:»; alla pagina 14, seconda colonna, all'articolo 27, comma 1, secondo periodo, al sesto rigo, le parole: «al lordo», sono sostituite dalle seguenti: «al netto»; ed ancora, al comma 4, terz'ultimo rigo, dov'e' scritto: «... a decorrere dal 2023, si provvede si provvede», leggasi: «... a decorrere dal 2023, si provvede»; alla pagina 15, prima colonna, all'articolo 28, comma 3, primo periodo, al terzo rigo, dov'e' scritto: «... di aggiornare, previa comunicazione ...», leggasi: «... di aggiornare, previa notifica ai sensi del medesimo comma 2»; alla pagina 16, seconda colonna, all'articolo 28, comma 7, ultimo periodo, le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5»; alla pagina 18, all'articolo 30, dopo il comma 3, i numeri dei commi indicati come «7.» e «8.» devono intendersi sostituiti rispettivamente dai numeri: «4.» e «5.»; alla pagina 20, prima colonna, all'articolo 37, comma 1, primo periodo, al sestultimo rigo, dov'e' scritto: «l'attivita' produzione», leggasi: «l'attivita' di produzione».