Nel  decreto-legge   citato   in   epigrafe,   pubblicato   nella
sopraindicata  Gazzetta  Ufficiale,  sono   apportate   le   seguenti
rettifiche: 
      alla pagina 13, seconda  colonna,  all'articolo  25,  comma  1,
lettera c), numero 3), alinea, le parole: «e' inserito il seguente:»,
sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti:»; 
      alla pagina 14, seconda  colonna,  all'articolo  27,  comma  1,
secondo  periodo,  al  sesto  rigo,  le  parole:  «al  lordo»,   sono
sostituite dalle  seguenti:  «al  netto»;  ed  ancora,  al  comma  4,
terz'ultimo rigo, dov'e' scritto:  «...  a  decorrere  dal  2023,  si
provvede si  provvede»,  leggasi:  «...  a  decorrere  dal  2023,  si
provvede»; 
      alla pagina 15, prima colonna, all'articolo 28, comma 3,  primo
periodo, al terzo rigo, dov'e' scritto: «...  di  aggiornare,  previa
comunicazione ...», leggasi: «... di aggiornare, previa  notifica  ai
sensi del medesimo comma 2»; 
      alla pagina 16, seconda  colonna,  all'articolo  28,  comma  7,
ultimo periodo, le parole «comma 7» sono sostituite  dalle  seguenti:
«comma 5»; 
      alla pagina 18, all'articolo 30, dopo il comma 3, i numeri  dei
commi  indicati  come  «7.»  e  «8.»  devono  intendersi   sostituiti
rispettivamente dai numeri: «4.» e «5.»; 
      alla pagina 20, prima colonna, all'articolo 37, comma 1,  primo
periodo,   al   sestultimo   rigo,   dov'e'   scritto:   «l'attivita'
produzione», leggasi: «l'attivita' di produzione».