La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione
agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i
seguenti oggetti:
a) il sistema delle autorita' nazionali e locali e degli
organismi competenti;
b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e
del mercato, compresa l'aggregazione tra i produttori e gli altri
soggetti della filiera;
c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo
della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con
metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i
mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per
lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne
di informazione e di comunicazione istituzionale, nonche' la
promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico
da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;
d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti
ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime
coltivate o allevate in Italia.
2. La produzione biologica e' un sistema globale di gestione
dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato
sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e
azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e,
grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce
alla qualita' dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere
degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversita' e al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensita' delle
emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-bis,
paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi
servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle
competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo
biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la
costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del
prodotto e di filiere biologiche.
3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su
preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle
disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme
nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al
metodo di agricoltura biologica.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note all'art. 1:
- La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della
benzina e del combustibile diesel e recante modificazione
della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre
1998, n. L 350.