Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto legge n. 189 del 2016»); 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 310 del 31 dicembre 2021,  in  particolare  i  seguenti
commi: 
    comma 449, a tenore del  quale:  «Allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento  e  l'accelerazione  dei  processi  di   ricostruzione,
all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  dopo  il  comma
4-quinquies e' inserito il seguente: "4-sexies. Lo stato di emergenza
di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022..."»; 
    comma 450, a tenore del quale: «Per le medesime finalita' di  cui
al comma 449, all'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: "31 dicembre 2021" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2022" e le parole: "per  l'anno  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine e' autorizzata la spesa
di euro 72.270.000 per l'anno 2022»; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni  con  la  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  in
particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce  al  Commissario
straordinario il compito di individuare  con  propria  ordinanza  gli
interventi e le opere urgenti  e  di  particolare  criticita',  anche
relativi  alla  ricostruzione   dei   centri   storici   dei   comuni
maggiormente colpiti, per  i  quali  i  poteri  di  ordinanza  a  lui
attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,
sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge  diversa  da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo n. 159 del 2011, delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  n.
42   del   2004,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione  europea;  per  il  coordinamento  e  la
realizzazione degli interventi e  delle  opere  di  cui  al  presente
comma,  il  Commissario  straordinario  puo'  nominare  fino  a   due
sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  avente  ad  oggetto
«Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di  cui  all'art.
11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120»  come
modificata con ordinanze n. 114 del 9 aprile  2021,  n.  123  del  31
dicembre 2021 e n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021 n. 3, e i decreti in  data
18  gennaio  2021,  n.  7  e  n.  8,  con  cui  il   Commissario   ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021,  avente  ad  oggetto
«Armonizzazione delle scadenze relative  ai  danni  gravi,  ulteriori
disposizioni in materia di proroga  dei  termini,  di  revisione  dei
prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n.
118 del 7 settembre 2021 e  n.  121  del  22  ottobre  2021,  nonche'
disposizioni integrative, modificative e correttive  delle  ordinanze
n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio  2017,  n.  19  del  7
aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110 del 21  novembre  2020,
n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»; 
  Visto in particolare l'art. 7 della richiamata ordinanza, rubricato
«Modifiche e integrazioni all'ordinanza n.  110  del  2020»,  con  il
quale nell'ordinanza n. 110 del 2020, dopo l'art. 6,  viene  inserito
l'art. 6-bis «Disposizioni in materia di poteri sostitutivi»; 
  Dato atto che la Corte dei conti, Ufficio di controllo  sugli  atti
della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  del  Ministero  della
giustizia e del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, in sede di controllo preventivo, con  nota  acquisita
agli atti al prot. n.  CGRTS-  0001972-A  del  26  gennaio  2022,  ha
formulato alcuni rilievi ed osservazioni sulla predetta ordinanza  n.
123 del 2021 e, in particolare, con riguardo all'art. 7, ha segnalato
la necessita' di chiarire la ragione della deroga all'art.  2,  comma
9-ter, della legge n. 241 del 1990, tenuto conto che  la  «ratio  dei
poteri speciali attribuiti  dal  decreto-legge  n.  76  del  2020  ai
sub-commissari  risponde  ad  una   finalita'   acceleratoria   degli
interventi. La possibilita', invece, di fissare un nuovo termine  per
la conclusione del procedimento in deroga al comma 9-ter dell'art.  2
della legge n. 241 del 1990 non appare  coerente  con  la  ratio  dei
poteri speciali»; 
  Dato atto che con nota prot. n. CGRTS-0002259 del 28 gennaio  2022,
sono  stati  forniti  alla  Corte  dei  conti  i   chiarimenti   alle
osservazioni formulate con riguardo all'ordinanza n. 123 del  2021  e
contestualmente  e'  stato  comunicato  che  nella  prima  Cabina  di
coordinamento utile si sarebbe provveduto a recepire  quanto  formato
oggetto di rilievo con riguardo all'art. 7 dell'ordinanza n. 123  del
2021; 
  Ritenuto  infine  dover  correggere  l'errore  materiale  riportato
all'art. 2, comma 2, nella parte in cui e' stata indicata la data del
31 dicembre 2022 anziche' la data del 31 dicembre 2021; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  1°  febbraio
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'ordinanza n. 123 del 31 dicembre  2021  «Armonizzazione
  delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori  disposizioni  in
  materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi
  parametrici, di  cui  all'ordinanze  commissariali  n.  118  del  7
  settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021,  nonche'  disposizioni
  integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del  14
  dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7  aprile  2017,
  n. 61 del 1° agosto 2018, n. 110  del  21  novembre  2020,  n.  119
  dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021» 
  All'ordinanza n.  123  del  31  dicembre  2021  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera a), del comma 1, dell'art. 7, dell'ordinanza n. 123
del 2021 e' sostituita dalla seguente: 
    «a) dopo l'art. 6, e' inserito il seguente: 
      Art. 6-bis (Disposizioni in materia di poteri  sostitutivi).  -
1. In relazione all'intervento complessivo di ricostruzione  previsto
e disciplinato da ciascuna ordinanza speciale,  il  sub  Commissario,
l'USR, il comune e gli altri soggetti  attuatori  adottano,  ciascuno
per le  rispettive  competenze,  i  provvedimenti  amministrativi  ed
esercitano ogni altro potere di gestione, anche in  via  sostitutiva,
utili  ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   e   del
coordinamento tra la ricostruzione pubblica e quella privata  secondo
quanto previsto in ciascuna ordinanza. 
  2. Decorso inutilmente  il  termine,  fissato  dalla  legge  o  dal
cronoprogramma  degli  interventi,  nonche'  in  tutti  i   casi   di
ingiustificato ritardo per la  conclusione  dei  procedimenti  o  dei
subprocedimenti e per l'adozione  dei  provvedimenti  e  degli  atti,
anche preparatori, istruttori o comunque endoprocedimentali necessari
per la spedita realizzazione degli interventi previsti dall'ordinanza
speciale, quali,  a  titolo  meramente  esemplificativo,  l'indizione
della procedura  selettiva  per  l'affidamento  dei  servizi  tecnici
inerenti la progettazione, l'appalto di altri servizi, le  forniture,
l'appalto per l'esecuzione dei lavori, la nomina del RUP,  la  nomina
delle  strutture  di  supporto  al  complesso  degli  interventi,  la
stipulazione del contratto, la consegna dei lavori,  la  costituzione
del collegio consultivo tecnico, gli  atti  e  le  attivita'  di  cui
all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020, ogni altro atto  che  si
renda necessario per la prosecuzione e la urgente  conclusione  delle
procedure finalizzate alla realizzazione  degli  interventi,  il  sub
Commissario designato invita il dirigente apicale a provvedere in via
sostitutiva  all'adozione   dell'atto   o   dei   provvedimenti   non
tempestivamente adottati, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  2,
commi 9-bis  e  9-ter,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  con
l'avvertenza che, in caso di ulteriore ritardo, decorsi dieci giorni,
provvedera'  in  via  sostitutiva  avvalendosi  delle  strutture   di
supporto o della struttura commissariale. 
  3. Gli atti adottati dal sub Commissario nell'esercizio dei  poteri
sostitutivi di cui al comma 2 sono imputati ad ogni effetto giuridico
esclusivamente al soggetto attuatore rimasto inadempiente.»; 
    all'art. 2, comma 2, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
con le parole «31 dicembre 2021».