Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  27  ottobre
2016, recante l'estensione degli effetti  della  dichiarazione  dello
stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 26 ottobre 2016 hanno  colpito  il  territorio  delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  31  ottobre
2016, recante ulteriore estensione degli effetti della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25  agosto
2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi  sismici  che
il giorno 30 ottobre 2016  hanno  nuovamente  colpito  il  territorio
delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri  del  20  gennaio
2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che
hanno colpito nuovamente i territori delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017,  nonche'  degli  eccezionali
fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle
medesime regioni a partire dalla seconda decade  dello  stesso  mese,
sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di  emergenza
dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  229  del  15
dicembre 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 449, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021,
con il quale e' stato aggiunto  il  comma  4-sexies  all'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando  il  termine  dello
stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2022; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  450,  della  citata
legge n. 234 del 2021, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede che, per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite,  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Considerato che: 
    l'art. 50, comma 2, del decreto-legge n. 189  del  2016,  prevede
che la Struttura commissariale possa avvalersi di  ulteriori  risorse
fino ad  un  massimo  di  duecentoventicinque  unita'  di  personale,
destinate ad operare presso gli uffici speciali per la  ricostruzione
di cui all'art. 3 del suddetto decreto-legge, a supporto di regioni e
comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale; la  lettera
b)  del   comma   3,   del   citato   art.   50,   dispone   che   le
duecentoventicinque  unita'  di  personale  sono   individuate,   tra
l'altro, sulla base di apposita convenzione stipulata  con  Invitalia
S.p.a.  per  assicurare  il  supporto   necessario   alle   attivita'
tecnico-ingegneristiche, amministrativo-contabili e di coordinamento; 
    in attuazione della lettera b), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con Invitalia
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di  supporto  tecnico-  ingegneristico   e   di   tipo
amministrativo-contabile finalizzate alle attivita' di ricostruzione,
e in data 6 dicembre 2016 e' stata stipulata la relativa convenzione; 
    con ordinanza in data 15 dicembre 2017, n. 45 e' stato  approvato
lo schema  di  addendum  alla  convenzione  sottoscritta  in  data  6
dicembre 2016 e in data 3  gennaio  2018  e'  stato  sottoscritto  il
relativo addendum; 
    con ordinanza in data 30 gennaio 2019, n. 71, e' stata  rinnovata
la convenzione tra il Commissario straordinario e Invitalia S.p.a. ed
in data 31 gennaio 2019 e' stata sottoscritta la relativa convenzione
con scadenza al 31 dicembre 2020; in  data  7  marzo  2019  e'  stato
sottoscritto tra le parti un  atto  integrativo  al  citato  atto  di
rinnovo della «convenzione»; 
    l'art. 5,  §2,  della  richiamata  convenzione  sottoscritta  con
Invitalia  S.p.a.  in  data  31  gennaio  2019,  ha  specificatamente
stabilito che  ogni  eventuale  proroga,  rinnovo  o  modifica  della
convenzione e'  concordata  tra  le  parti  e  formalizzata  mediante
sottoscrizione di atto integrativo alla convenzione medesima; 
    con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione  con   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  fino  al  31
dicembre 2021, conformemente a quanto  previsto  dall'art.  1,  comma
990, della legge 145 del 2018 come modificato dall'art. 57, comma  2,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104; 
  Considerato inoltre che: 
    il richiamato art. 50, comma 3,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016, dispone, alla lettera c), che le duecentoventicinque unita'  di
personale di cui  la  struttura  commissariale  puo'  avvalersi  sono
individuate,  tra  l'altro,  sulla  base  di   apposita   convenzione
stipulata con  Fintecna  S.p.a.  o  societa'  da  questa  interamente
controllata per assicurare  il  supporto  necessario  alle  attivita'
tecnico-ingegneristiche; 
    in attuazione della lettera c), del comma 3, del citato  art.  50
del decreto-legge n. 189 del 2016,  con  ordinanza  del  10  novembre
2016, n. 2, e' stato approvato lo schema di convenzione con  Fintecna
S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire allo svolgimento
di  attivita'  di  supporto  tecnico-ingegneristico   finalizzate   a
fronteggiare le  esigenze  delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016  nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e in data 7 dicembre 2016  e'  stata
stipulata la relativa convenzione con scadenza il 31  dicembre  2018,
modificata con l'addendum di cui all'ordinanza  commissariale  n.  49
del 2018; 
    l'ordinanza commissariale n. 74 del 22 febbraio 2019 ha rinnovato
la convenzione del 7 dicembre 2016 con Fintecna S.p.a. per  ulteriori
due anni e pertanto sino al 31 dicembre 2020; 
    con ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 e' stato  approvato  lo
schema  di  atto  integrativo  ed  estensione  della   durata   della
convenzione sottoscritta in data 7 dicembre 2016,  e  successivamente
integrata, con Fintecna S.p.a. fino al 31 dicembre 2021 conformemente
a quanto previsto dall'art. 1, comma 990, della legge  145  del  2018
come modificato dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 104  del  14
agosto 2020; 
  Visti altresi': 
    il comma 467 della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  ha  disposto
che «per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi
dei commi 449 e 450 nonche' dei commi da 459 a 466,  compresi  quelli
derivanti da convenzioni con societa', la proroga fino al 31 dicembre
2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai
limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  dei
comparti del pubblico impiego e in  deroga  ai  limiti  di  cui  agli
articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»; 
    il comma 9-quater, dell'art. 50, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, introdotto dall'art. 57, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e  il
rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge  13
ottobre 2020, n. 126, il quale prevede che «Al fine di accelerare  il
processo di ricostruzione, il  Commissario  straordinario  puo',  con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,  comma  2,
destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici  speciali  per
la ricostruzione, gli  enti  locali  e  la  struttura  commissariale,
mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere  b)
e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni  2021  e  2022,  a  valere  sulle  risorse   disponibili   sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  4,   comma   3,   gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate»; 
    l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  come
modificato dall'art. 1, comma 450 della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, che ha stabilito che «per le medesime finalita' di cui al  comma
449, dell'articolo 1, comma 990 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole "31 dicembre  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti  "31
dicembre 2022" e le parole: "per l'anno 2020" sono  sostituite  dalle
seguenti: "per l'anno 2021". A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di
euro 72.270.000 per l'anno 2022»; 
  Ritenuto, per le ragioni sopra riportate,  di  dover  integrare  ed
estendere la convenzione sottoscritta con Invitalia S.p.a. in data  6
dicembre 2016 e successive  modifiche  e  integrazioni,  fino  al  31
dicembre 2022, secondo lo  schema  allegato  quale  parte  integrante
della presente ordinanza sotto la lettera A; 
  Ritenuto, altresi',  per  le  ragioni  sopra  riportate,  di  dover
integrare ed  estendere  la  convenzione  sottoscritta  con  Fintecna
S.p.a. in data 7 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni,
fino al 31 dicembre 2022, secondo  lo  schema  allegato  quale  parte
integrante della presente ordinanza sotto la lettera B; 
  Considerato inoltre che  i  costi  lordi  previsti  dalle  suddette
convenzioni con Invitalia S.p.a. e Fintecna S.p.a. per l'acquisizione
di personale, oltre all'importo dell'IVA relativo a ciascuna, trovano
copertura  finanziaria  sul  fondo  di  cui  all'art.  4,  comma   3,
decreto-legge n. 189 del 2016, sulle risorse di cui al  decreto-legge
n. 189 del 2016, art.  50,  comma  8  e  comma  9-quater,  introdotto
dall'art. 57, comma 3-quinquies, del richiamato decreto-legge n.  104
del 2020, e che la liquidazione dell'IVA sara' effettuata secondo  le
modalita' indicate dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (split payment); 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di  coordinamento  del  9  febbraio
2022 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24  novembre  2000,  n.  340,  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione schema di atto integrativo ed  estensione  della  durata
  della convenzione con l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
  investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia 
  1. E' approvato lo schema di atto integrativo ed  estensione  della
durata della convenzione sottoscritta in  data  6  dicembre  2016,  e
successivamente integrata, con l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,
allegato alla presente ordinanza sotto  la  lettera  A,  della  quale
costituisce parte integrante e sostanziale, per l'individuazione  del
personale da  adibire  allo  svolgimento  di  attivita'  di  supporto
tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile finalizzate
a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni  colpite  dagli  eventi
sismici del 24 agosto  2016  nei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria. 
  2. La convenzione e' integrata ed estesa fino al 31  dicembre  2022
conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 990,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da  ultimo,  dall'art.  1,
comma 450, della citata legge n. 234 del 2021,  e  sara'  efficace  e
produttiva di effetti secondo quanto previsto dal combinato  disposto
dagli articoli 33 del decreto-legge n. 189 del 2016 e  27,  comma  1,
della legge 24 novembre 2000, n. 340. 
  3. Agli oneri  lordi  connessi  all'attuazione  della  convenzione,
stimati nella misura massima di euro 10.655.737,70 esclusa IVA,  come
specificato nel relativo Allegato A-quinquies «Nuovo quadro economico
2022» si provvede con le risorse assegnate al fondo di  cui  all'art.
4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.