IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2022, n. 11, con cui e' stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo
2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;
Considerata l'esigenza di superare lo stato di emergenza dettando
le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le
attivita' in via ordinaria;
Ritenuto che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza,
persistano comunque esigenze di contrasto del diffondersi della
pandemia da COVID-19;
Considerata la necessita' di aggiornamento e revisione delle
modalita' di gestione dei casi di positivita' all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri della salute, dell'istruzione e della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito
alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. Allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia
da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo
e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la
vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino
al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la
necessaria capacita' operativa e di pronta reazione delle strutture
durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere
adottate una o piu' ordinanze ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le
citate ordinanze, da adottare entro il medesimo termine del 31
dicembre 2022, su richiesta motivata delle Amministrazioni
competenti, possono contenere misure derogatorie negli ambiti di cui
al primo periodo, individuate nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con
efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022. Le ordinanze di cui al
presente articolo sono adottate nel limite delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente
alle Camere.