Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali e'
stato dichiarato e successivamente esteso lo stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi sismici che  tra  il  24  agosto
2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle  Regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229 (d'ora in avanti «decreto-legge n. 189 del 2016»); 
  Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
il quale testualmente recita: «All'articolo 1  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  dopo  il  comma  4-quater  e'  inserito  il
seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al  comma  4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il  Fondo  per  le
emergenze  nazionali  previsto  dall'articolo  44  del  codice  della
protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.
1, e' incrementato di 300  milioni  di  euro  per  l'anno  2021".  Al
relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», con la quale il termine della
gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, e' stato  prorogato  al  31  dicembre  2020,
termine quindi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021  dall'art.
57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  in
legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
  Visto l'art. 1, commi 449 e  450  della  legge  di  bilancio  2022,
definitivamente approvata dal Parlamento in data 30 dicembre 2021  ed
in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, con il quale e' stata approvata  la  proroga  del  comma  4
dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 alla data del  31  dicembre
2022; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge  n.  189  del  2016,  il
quale prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni  attribuite  il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo  di  ordinanze,  nel
rispetto della Costituzione, dei principi  generali  dell'ordinamento
giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,  convertito
con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n.  120  (d'ora  in
avanti «decreto-legge n. 76 del 2020»),  in  particolare  l'art.  11,
comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito
di individuare con  propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011,
delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
cui al decreto legislativo  n.  42  del  2004,  nonche'  dei  vincoli
inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;  per  il
coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di
cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare
fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure» convertito, con modificazioni, in  legge
29 luglio 2021, n. 108 (d'ora in  avanti  «decreto-legge  n.  77  del
2021»); 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre  2020  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti  per
la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come da ultimo
modificata con ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visti  in  particolare  gli  articoli  1,  commi  2  e  4,   e   2,
dell'ordinanza n. 110 del 2020; 
  Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data
18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario straordinario ha
rispettivamente nominato i  sub  Commissari  e  gli  esperti  per  il
supporto e la consulenza al Commissario straordinario  per  tutte  le
attivita' connesse alla realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020; 
  Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021,  recante  «Disposizioni
di modifica e integrazione delle  ordinanze  vigenti  in  materia  di
ricostruzione privata e pubblica  e  disciplina  degli  interventi  a
favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite  dagli
eventi sismici ai sensi dell'art.  24  del  decreto-legge  24  agosto
2016, n. 189», in particolare gli articoli 2 e 3; 
  Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e'  stata
disciplinata   l'organizzazione   della   Struttura   centrale    del
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione  nei
territori  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,   Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17
settembre 2020; 
  Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del
2021; 
  Vista altresi' l'ordinanza n. 109 del  23  dicembre  2020,  recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione  delle  procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»,  ed
in particolare il Programma degli interventi di ricostruzione ad essa
allegato, con specifico riguardo alle  opere  relative  a  edifici  o
strutture scolastiche; 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge n.  189  del
2016,  secondo  il  quale  i  contributi  per  la  riparazione  o  la
ricostruzione degli  immobili  danneggiati  o  distrutti  dall'evento
sismico  sono  finalizzati,  sulla  base  dei  danni   effettivamente
verificatisi nelle zone di classificazione  sismica  1,  2,  e  3,  a
riparare, ripristinare o ricostruire (inter alia)  gli  immobili  «ad
uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento  sismico»,  per  i
quali «l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi
delle vigenti norme tecniche per le costruzioni»; 
  Visto altresi' l'art. 14, comma 1, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, il quale prevede che con provvedimenti adottati  ai  sensi  del
predetto art. 2, comma  2,  e'  disciplinato  il  finanziamento,  nei
limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la  ricostruzione,  la
riparazione  e  il  ripristino  degli  edifici  pubblici,   per   gli
interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici,
nonche' per gli  interventi  sui  beni  del  patrimonio  artistico  e
culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di
cui al decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  che  devono
prevedere  anche  opere  di  miglioramento  sismico  finalizzate   ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore  degli  immobili  adibiti  ad  uso  scolastico  o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e
delle strutture edilizie universitarie; 
  Visto l'art. 15, comma 3.1, del  decreto-legge  n.  189  del  2016,
inserito dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019,  n.
123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
156, in base al quale, nell'ambito degli  interventi  sul  patrimonio
pubblico disposti dal Commissario straordinario del Governo, e'  data
priorita' a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici
e universitari che, se ubicati nei centri storici, sono  ripristinati
o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni  oggettive  la
ricostruzione in situ non sia possibile, fermo restando in ogni  caso
il vincolo di destinazione urbanistica delle aree a cio' destinate ad
uso pubblico o comunque di pubblica utilita'; 
  Dato atto che il Commissario straordinario, con  nota  in  data  16
novembre  2021  prot.  n.  CGRT0060137-P,  ha  rivolto  al  Consiglio
superiore dei lavori pubblici un quesito  in  merito  ai  livelli  di
sicurezza sismica per gli interventi  di  riparazione,  ripristino  e
ricostruzione degli  edifici  scolastici  sottoposti  alle  norme  di
tutela di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004; 
  Visto il parere deliberato nell'adunanza del  22  dicembre  2021  -
prot. 108/2021, trasmesso con nota prot. n.  66261  del  22  dicembre
2021,  acquisita  in  pari  data  al   protocollo   della   Struttura
commissariale  al  n.  CGRTS0066261-A,  con  il  quale  il  Consiglio
superiore dei lavori pubblici si  e'  cosi'  espresso  in  merito  al
quesito predetto: «si  ritiene  condivisibile  quanto  affermato  nel
documento inviato, che qui di seguito si riporta  letteralmente:  "Si
ritiene,  pertanto,  che,  con  riguardo  agli   edifici   scolastici
esistenti danneggiati dal sisma, sia possibile assicurare l'obiettivo
dell'adeguamento sismico, imposto, come detto, dalla  norma  speciale
contenuta nel citato art. 7, comma 1, lettera b),  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, ma conseguendo, come previsto dalle norme  tecniche,
un valore di ζE, rapporto tra l'azione sismica  massima  sopportabile
dalla struttura e l'azione sismica massima che si  utilizzerebbe  nel
progetto di una nuova costruzione, non inferiore a 0,80, vale a  dire
un adeguamento sismico all'80%.". Quanto sopra limitatamente ai  casi
per i quali le valutazioni sugli interventi da realizzare conducano a
opere classificabili come interventi di tipo  c),  di  cui  all'8.4.3
delle NTC 2018, cosi' come precisato al punto C.8.4.3 della circolare
n. 7 del 21 gennaio 2019»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
settembre 2016 che ha istituito, per  l'attuazione  del  progetto  di
cura e valorizzazione del  patrimonio  abitativo,  del  territorio  e
delle aree urbane denominato «Casa Italia», la Struttura di  missione
«Casa Italia»; 
  Considerato che la spesa per gli interventi di ripristino dei danni
e adeguamento antisismico degli  edifici  scolastici,  nonche'  degli
edifici  pubblici  strategici,  danneggiati  dagli   eventi   sismici
verificatisi negli anni 2016 e 2017 trova copertura sulle risorse del
Fondo dell'art. 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
pari ad euro 523.745.500,00, di cui il  Capo  del  Dipartimento  Casa
Italia   pro   tempore   e   il   Commissario   straordinario   hanno
congiuntamente chiesto al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento del Tesoro  e  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, il trasferimento sulla  contabilita'  speciale  n.  6035
intestata al Commissario stesso; 
  Dato atto che il Commissario straordinario e il  Dipartimento  Casa
Italia, ciascuno  per  le  proprie  competenze  istituzionali,  hanno
stipulato, in data 3 agosto 2021, un accordo ai  sensi  dell'art.  15
della legge n. 241 del 1990, per realizzare, nell'ambito  dei  comuni
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, le verifiche di vulnerabilita',  nonche'  i  conseguenti
progetti di ripristino dei  danni  e  adeguamento  antisismico  degli
edifici scolastici e degli edifici pubblici strategici danneggiati. A
tale scopo, le risorse del Fondo di cui all'art. 41 del decreto-legge
n. 50 del 2017, sono utilizzate nel rispetto delle finalita'  di  cui
alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 3, del medesimo  art.  41.
Le opere da inserire  nella  programmazione  (attraverso  O.C.)  sono
individuate  congiuntamente  dal  Dipartimento  Casa  Italia  e   dal
Commissario  straordinario,  tra  gli  interventi  di   ricostruzione
pubblica non ancora oggetto di finanziamento; 
  Considerato che il Commissario straordinario, al fine di  acquisire
un quadro conoscitivo  completo,  certo  e  aggiornato,  comprendente
tutti gli interventi di riparazione, ripristino  e  ricostruzione  di
edifici scolastici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far  data
dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati  1,
2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' in  altri  comuni
delle regioni interessate, diversi da quelli indicati negli  allegati
1, 2 e 2-bis, quando sia dimostrato il nesso  di  causalita'  diretto
tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a  far
data dal 24 agosto 2016 (di  seguito,  «Comuni  fuori  cratere»),  ha
stipulato nell'aprile 2021 un accordo con il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
e Dipartimento delle finanze ai fini dell'affidamento a Soluzioni per
il Sistema Economico S.p.a. (S.O.S.E. S.p.a.), societa' in house  del
MEF, dell'attivita' per il censimento  e  la  stima  dei  danni  agli
immobili pubblici danneggiati; 
  Considerato che gli esiti del  censimento  condotto  da  SOSE  sono
stati recepiti dalla Struttura commissariale e  rimessi  agli  Uffici
speciali per la ricostruzione i  quali,  di  concerto  con  gli  enti
proprietari,    hanno    individuato,    in    seno    al    Comitato
interistituzionale di cui all'art. 1, comma 6, del  decreto-legge  n.
189 del 2016, gli interventi ammissibili a contributo; 
  Dato atto che dall'istruttoria condotta dagli Uffici  speciali  per
la ricostruzione delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria,  e'
altresi'  emersa  la  necessita'  di  realizzare  nuovi   e   diversi
interventi non compresi nell'allegato n. 1 alla citata  ordinanza  n.
109 del 2020, sia ricadenti nei comuni di cui agli allegati  1,  2  e
2-bis del decreto-legge  n.  189  del  2016,  sia  nei  comuni  fuori
cratere; 
  Considerato che le risultanze delle attivita' come sopra descritte,
sono confluite in un elenco degli edifici scolastici che  ha  formato
oggetto di confronto tra la Struttura commissariale  e  il  Ministero
dell'istruzione prima, e i quattro Uffici scolastici  regionali  dopo
nelle riunioni tenutesi nella giornata del 5 novembre 2021, giusta  i
verbali agli atti della Struttura commissariale; 
  Dato atto che  tra  il  Commissario  straordinario  e  il  Ministro
dell'istruzione e' stato sottoscritto un protocollo d'intesa  per  il
coordinamento  tra  le  attivita'  di   riparazione,   ripristino   e
ricostruzione  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico
ricadenti  nei  comuni  del  cratere  e  nei  comuni  fuori   cratere
programmate dal Ministero e dal Commissario straordinario nell'ambito
delle rispettive competenze e dei rispettivi programmi di intervento; 
  Dato  atto  che,  a  seguito  del  confronto   con   il   Ministero
dell'istruzione e' emerso che per alcuni edifici scolastici  sussiste
una sovrapposizione di finanziamenti; 
  Dato atto inoltre che: 
    con  nota  a  firma  del  Commissario  straordinario   prot.   n.
CGRTS-0060187-P-17/11/2021, il Dipartimento della protezione  civile,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  i
quattro  Servizi  regionali  competenti  in   materia   di   edilizia
scolastica, sono stati invitati a segnalare se gli edifici scolastici
oggetto di censimento che insistono nelle quattro regioni, che ancora
non beneficiano di finanziamento e che sono in possesso dei requisiti
ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016  per  potervi
accedere, risultino gia' beneficiari di altre fonti di  finanziamento
attivate  dagli  stessi  enti,  che   riguardino   progettazioni   ed
esecuzione di lavori complementari o sovrapponibili, anche in  parte,
agli interventi che saranno oggetto di finanziamento con la  presente
ordinanza speciale; 
    con nota acquisita agli atti in data 23 novembre 2021,  prot.  n.
CGRTS  0060895-A,  e  successive  integrazioni,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  ha  comunicato   la
sussistenza di finanziamenti: a) per numero sette  scuole,  a  valere
sul «Fondo progettazione enti locali. Articolo 1, comma  1079,  legge
n. 205 del 27 dicembre 2017 - decreto del Ministro 18 febbraio  2019,
n. 46»; b) per numero dieci scuole, a valere sulla «Delibera CIPE  20
dicembre  2004,  n.  102.  Primo   programma   stralcio   del   piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici  scolastici  di
cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 80,  comma  21»;  c)
per numero tre scuole, a valere  sulla  «Delibera  CIPE  17  novembre
2006, n. 143. Secondo programma stralcio del piano straordinario  per
la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla  legge  n.
289 del 27 dicembre 2002, art. 80, comma 21»;  d)  per  numero  sette
scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 13 maggio 2010,  n.  32.  Primo
stralcio del programma straordinario stralcio di  interventi  urgenti
sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e  alla
prevenzione e riduzione  del  rischio  connesso  alla  vulnerabilita'
degli elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici»; per
numero due scuole, a valere sulla «Delibera CIPE 20 gennaio 2012,  n.
6.  Secondo  stralcio  del  programma   straordinario   stralcio   di
interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati  alla  messa
in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita' degli elementi, anche non strutturali,  negli  edifici
scolastici»;  e)  per  numero  due  scuole,  a  valere  sul  «Decreto
interministeriale 3 ottobre 2012, n. 343.  Terzo  programma  stralcio
del piano straordinario per  la  messa  in  sicurezza  degli  edifici
scolastici di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre  2002,  art.  80,
comma 21»; 
    con e-mail pervenuta in data 26 novembre  2021,  il  Dipartimento
della protezione  civile  ha  comunicato  di  aver  individuato  nove
interventi, di cui otto finanziati con i fondi ex art. 11 della legge
n. 77/2009 e uno con i fondi ex art. 32-bis della legge  n.  326  del
2003; di questi, quattro sono  conclusi,  per  due  sono  iniziati  i
lavori e tre hanno la progettazione affidata; 
    con e-mail in  data  14  dicembre  2021,  il  Servizio  regionale
competente  in  materia  di  edilizia  scolastica  per  il  Lazio  ha
riscontrato la nota commissariale del 17 novembre 2021; 
    con nota PEC prot. n. CGRTS-0062617-P in data  7  dicembre  2021,
indirizzata  al  Ministero  dell'istruzione,   tenuto   conto   della
segnalazione pervenuta dallo stesso Ministero circa  la  preesistenza
di  linee  di  finanziamento  su  ottantasette   edifici   scolastici
presumibilmente coincidenti con altrettanti interventi tra quelli  da
inserire nell'ordinanza speciale, alla luce della necessita' di dover
provvedere  preliminarmente  alla   detrazione   dagli   stanziamenti
richiesti  in  fase  di  censimento  degli  eventuali  importi   gia'
sovvenzionati per opere attinenti alle finalita' di ricostruzione, il
predetto Ministero  e'  stato  invitato  a  verificare  la  eventuale
sovrapponibilita' della linea di finanziamento con le finalita' della
ricostruzione, gli importi gia' finanziati,  la  fase  di  attuazione
degli interventi gia' finanziati; 
    con e-mail in data 15 dicembre 2021 il Ministero  dell'istruzione
ha riscontrato la sopra citata nota evidenziando lo stato dei lavori; 
    per gli interventi segnalati dal  Ministero  dell'istruzione  per
cui e' stato indicato il Cup e  la  linea  di  finanziamento,  si  e'
provveduto ad integrare  il  dato  mancante  dell'importo  finanziato
desumendolo dalla graduatoria pubblicata  come  allegato  al  decreto
ministeriale n. 784 del 2019 «Piano Straordinario  per  le  verifiche
sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad  uso
scolastico»; 
    con note del Servizio tecnico per gli interventi di ricostruzione
di  questa  Struttura,  prot.  CGRTS-0062394-P-06/12/2021   e   prot.
CGRTS-0062911-P-09/12/2021, gli Uffici speciali per la  ricostruzione
delle regioni sono stati  invitati,  vista  l'urgente  necessita'  di
addivenire alla conclusiva definizione dell'elenco  degli  interventi
che sarebbero stati oggetto dell'ordinanza speciale sulle scuole e al
fine di avere  un  quadro  certo  e  condiviso  dei  set  informativi
relativi agli edifici scolastici, a verificare, anche  alla  luce  di
quanto approvato  in  seno  ai  comitati  interistituzionali  di  cui
all'art.  1,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  189  del  2016,   le
informazioni sino a  quel  momento  reperite  e  messe  a  sistema  e
relative ai nuovi interventi censiti e agli incrementi dell'ordinanza
n. 109 del 2020; 
    con        note         prot.         CGRTS-0063943-A-14/12/2021,
CGRTS-0065027-A-16/12/2021,               CGRTS-0065248-A-16/12/2021,
CGRTS-0065085-A-16/12/2021 e CGRTS-0065741-A-20/12/2021,  le  regioni
hanno  comunicato  di  aver  verificato  i  dati  in  possesso  della
Struttura e, pur precisando  e  integrando  in  relazione  ad  alcuni
specifici interventi, ne hanno confermato l'esattezza; 
    con nota prot. n. CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021, i Servizi
regionali competenti in materia di edilizia scolastica e  gli  Uffici
scolastici regionali, alla luce della circostanza che i dati  forniti
da questi ultimi  hanno  evidenziato  che  alcuni  plessi  scolastici
presentano un numero limitato  di  alunni  frequentanti,  sono  stati
invitati a segnalare i plessi scolastici eventualmente da  stralciare
dall'ordinanza speciale per carenza di funzionalita' didattica,  cio'
al fine di evitare il finanziamento,  con  l'ordinanza  speciale,  di
edifici scolastici che presentino un numero di studenti  inferiore  a
dieci, o che siano stati oggetto di accorpamento di  sedi  ovvero  di
trasferimento in altre sedi; 
    con nota acquisita agli atti in data 17 dicembre 2021,  prot.  n.
CGRTS-0065559-A l'Ufficio scolastico regionale per  l'Umbria  non  ha
segnalato plessi scolastici da stralciare dall'ordinanza speciale; 
    con nota acquisita agli atti in data 27 dicembre 2021,  prot.  n.
CGRTS0066549-A  l'Ufficio  scolastico  regionale  per  l'Abruzzo   ha
comunicato i plessi scolastici oggetto di accorpamento/dismissione; 
    l'Ufficio scolastico per il Lazio e l'Ufficio scolastico  per  le
Marche, nonche' i servizi regionali competenti in materia di edilizia
scolastica, non hanno riscontrato, nel termine  richiesto,  la  sopra
citata nota; 
    con  nota  prot.  CGRTS-0066695-P  del  28   dicembre   2021   il
Commissario straordinario ha invitato i Presidenti di regione, o loro
delegati, ad evidenziare, nel corso della  Cabina  di  coordinamento,
edifici  scolastici  interessati  da   ipotesi   di   dismissione   o
accorpamento, ovvero con un  numero  di  alunni  inferiore  a  dieci,
richiedendo, altresi', di manifestare, per gli stessi, la volonta' di
procedere, agli interventi di ricostruzione; 
    nel  corso  della  Cabina   di   coordinamento   il   Commissario
straordinario con riguardo alla Regione Abruzzo ha  segnalato  alcune
situazioni riguardanti taluni edifici scolastici che  risulterebbero,
in    base    alla    corrispondenza    pervenuta,     oggetto     di
accorpamento/dismissione. Per la Regione Lazio, invece, ha  segnalato
alcuni edifici scolastici con un numero molto limitato di alunni.  In
entrambi i casi ha invitato i  rispettivi  Presidenti  di  regione  a
manifestare  le  relative  determinazioni  in  merito;  sempre  nella
medesima sede il Commissario straordinario ha,  inoltre,  sollecitato
la Regione Marche  a  riscontrare  la  sopra  citata  nota  prot.  n.
CGRTS-0064773-P del 15 dicembre 2021; 
    con nota acquisita agli atti  prot.  n.  CGRTS-0066984-A  del  29
dicembre 2021 la Regione Lazio ha segnalato che ad oggi e' ancora  in
atto la procedura di dimensionamento  delle  istituzioni  scolastiche
regionali, ed altresi' che e' attualmente in corso la definizione dei
nuovi parametri  numerici  di  dimensionamento  da  parte  del  MIUR,
concludendo, pertanto, che la normativa di riferimento e' in una fase
transitoria e che non appena il percorso si concludera' provvedera' a
trasmettere quanto  richiesto.  Precisa,  inoltre,  che  gli  edifici
scolastici che  ad  oggi  presentano  un  numero  molto  limitato  di
studenti potrebbero in futuro ospitare alunni  di  comuni  limitrofi.
Con successiva nota acquisita agli atti al n. diCGRTS-0067187 in data
31 dicembre 2021, la Regione Lazio ha  confermato  la  necessita'  di
ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici; 
    con prot. n. 0151482 del 29 dicembre 2021, l'Ufficio speciale per
la ricostruzione Marche ha trasmesso la nota a  firma  dell'Assessore
alla ricostruzione della Regione Marche con la quale si  conferma  la
necessita' di ammettere a finanziamento tutti gli edifici scolastici; 
    con nota prot  n.  0567846/21  del  29  dicembre  2021  l'Ufficio
speciale per la  ricostruzione  Abruzzo  ha  confermato  quanto  gia'
espresso dal Presidente di regione-vice Commissario nel  corso  della
Cabina di coordinamento, ovvero la necessita' di  procedere  con  gli
interventi  di  ricostruzione  per  tutti  gli  edifici   scolastici,
fornendo, altresi', chiarimenti con  riguardo  a  sovrapposizioni  di
finanziamenti relativamente ad alcuni edifici scolastici; 
    con note rispettivamente prot. n. CGRTS0062880, n. 0062887 del  9
dicembre 2021, i Servizi regionali competenti in materia di  edilizia
scolastica   sono   stati   invitati   a   riscontrare    l'eventuale
sovrapponibilita' delle linee di finanziamento con le finalita' della
ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione degli interventi; 
    con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre  2021  prot.  n.
CGRTS0065183-A il Servizio regionale per l'Abruzzo ha riscontrato  la
nota della Struttura commissariale; 
    con nota acquisita agli atti in data 16 dicembre  2021  prot.  n.
CGRTS0065295-A  il  Servizio  regionale  competente  in  materia   di
edilizia  scolastica  per  l'Umbria  ha  riscontrato  la  nota  della
Struttura commissariale; 
    con nota in data 22 dicembre 2021, prot.  n.  CGRTS0066243-P,  il
Servizio regionale competente in materia di edilizia  scolastica  per
il   Lazio   e'   stato   invitato    a    riscontrare    l'eventuale
sovrapponibilita' delle linee di finanziamento con le finalita' della
ricostruzione e ad indicare la fase di attuazione  degli  interventi;
alla predetta nota non e' stato dato riscontro; 
    con note in data 25 novembre 2021 prot. n.  CGRTS0061221-A  e  in
data 9 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0062756-A  il  Servizio  regionale
competente in  materia  di  edilizia  scolastica  per  le  Marche  ha
comunicato l'insussistenza di sovrapposizioni con riguardo a  edifici
scolastici ricadenti  nel  territorio  della  regione,  candidati  ad
essere inclusi nell'ordinanza, mentre ha segnalato che  il  Ministero
dell'istruzione ha recentemente finanziato due programmi di  edilizia
scolastica gestiti in proprio che interessano anche la Regione Marche
per i quali sembrerebbe «emergere qualche  possibile  sovrapposizione
tra alcuni progetti delle Province inseriti nella bozza di  ordinanza
e quelli  inclusi  nel  programma  ministeriale  "Province  e  citta'
metropolitane"»; per la verifica della effettiva  sovrapposizione  la
regione rimanda ad un confronto con il Ministero dell'istruzione; 
  Ritenuto necessario,  nell'ipotesi  in  cui  dovessero  emergere  o
essere confermate eventuali sovrapposizioni, rimandare  a  successivi
provvedimenti l'adozione di ogni decisione in merito; 
  Considerato  altresi'  che  dai  confronti  con  tutti  i  soggetti
istituzionali sopra indicati e' emerso che: 
    a) sussiste la necessita' di garantire quanto  prima  la  ripresa
piena  ed  effettiva  delle  attivita'   scolastica   attraverso   la
disponibilita'  di  adeguati  spazi,  in   particolare   nell'attuale
situazione di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di
limitare il disagio alla popolazione  scolastica  e  alle  rispettive
famiglie; 
    b) la ricostruzione delle scuole riveste carattere di urgenza per
consentire la rivitalizzazione  dei  territori  interessati,  per  la
funzione educativa e per il ruolo di coesione sociale e culturale che
la scuola ricopre e per contrastare gli effetti negativi,  anche  sul
piano  sociale,  derivanti  dalla  situazione  pandemica,  rendendosi
necessario garantire agli studenti,  docenti  e  al  personale  della
scuola condizioni funzionali operative di vivibilita' in linea con le
responsabilita' delle attivita' che vi si svolgono; 
    c)  parte  degli  edifici  pubblici  oggetto  del   processo   di
ricostruzione  sono  mantenuti  in  stato  di  sicurezza   attraverso
interventi di messa in sicurezza provvisionale al fine di  prevenirne
l'ulteriore rovina e a salvaguardia della pubblica incolumita'; 
    d) la ricostruzione degli edifici scolastici riveste carattere di
criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n.  110  del  21
novembre  2020  per  il  numero  di  soggetti  coinvolti  e  per   le
interconnessioni e interazioni funzionali nella  ricostruzione  degli
edifici di cui alla presente ordinanza e tra detti edifici ed  altri,
pubblici e privati, ivi compresi quelli ad uso temporaneo,  anche  in
considerazione del vincolo gravante  sugli  edifici  ai  sensi  degli
articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 42  del  2004  in  quanto
costruiti da oltre settant'anni; 
  Considerato che, in relazione alla suddetta  criticita'  e  urgenza
degli interventi, si rende necessario  predisporre  un  programma  di
recupero unitario e coordinato per le  interazioni  tra  gli  edifici
interessati,  al  fine  di  consentire  la   ripresa   dell'attivita'
didattica coordinata e nel minor tempo possibile; 
  Dato atto che anche  gli  interventi  ricadenti  nei  comuni  fuori
cratere, inclusi negli allegati alla  presente  ordinanza,  risultano
comunque particolarmente urgenti sia per le medesime ragioni,  teste'
indicate, legate alla necessita'  di  assicurare  la  pronta  ripresa
dell'attivita' scolastica e formativa nelle  migliori  condizioni  di
funzionalita' degli edifici e con la garanzia della massima sicurezza
possibile per gli studenti e per  il  personale  scolastico,  sia  in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso,  nonche',
piu' in generale, perche'  lo  stesso  legislatore,  intervenuto  con
l'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, ha  qualificato,
con presunzione di legge, gli  interventi  sugli  edifici  scolastici
come intrinsecamente ed oggettivamente urgenti, approntando per  essi
speciali deroghe acceleratorie; 
  Visto l'art. 12 dell'ordinanza n. 109 del 2020, che integra  l'art.
13 dell'ordinanza n. 95 del 2020 prevedendo che nel quadro  economico
di ogni singolo intervento  ricompreso  nel  Programma  straordinario
possa essere inserita una percentuale pari massimo al  10  per  cento
«per gli oneri strettamente necessari all'individuazione di soluzioni
temporanee  e  ai  relativi  costi  occorrenti   per   il   prosieguo
dell'attivita' didattica nelle more della riparazione o ricostruzione
di edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma, nel caso
in cui non siano disponibili nel territorio comunale idonee strutture
pubbliche; le relative spese sono  rendicontate  in  occasione  della
erogazione del Sal finale»; 
  Ritenuto necessario, ai fini della pianificazione logistica,  poter
disporre di risorse finanziarie da destinare alla  individuazione  di
sedi scolastiche alternative e alle connesse spese logistiche, in  un
periodo antecedente l'effettivo avvio dei lavori, in  relazione  alla
previsione  di  effettuare  gli   interventi   di   ricostruzione   o
adeguamento nel minor tempo possibile, in modalita'  compatibili  con
la gestione dell'attuale  livello  di  vulnerabilita'  degli  edifici
stessi secondo la piu' efficace programmazione della  gestione  delle
attivita'  scolastiche  e   allo   scopo   considerare   le   risorse
disponibili, nel limite massimo del 10  per  cento  dell'importo  dei
lavori; 
  Ritenuto di approvare il Programma straordinario di ricostruzione e
di recupero delle strutture scolastiche delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria come da allegato n. 1  alla  presente  ordinanza  (di
seguito, «Programma Straordinario»); 
  Considerato  necessario   attribuire   la   responsabilita'   degli
interventi inseriti nel predetto Programma straordinario, in  ragione
della loro competenza ed esperienza professionale, ai sub  Commissari
nominati con decreto n. 3 del 15 gennaio 2021, ripartendo gli  stessi
in base alla localizzazione geografica nei  territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  Considerato  che  occorre  adottare  misure  straordinarie   e   di
semplificazione  delle  procedure  per  garantire  scuole  sicure   a
studenti, insegnanti e a tutto il personale; 
  Considerato necessario individuare per  ciascuno  degli  interventi
ricompresi nel predetto Programma straordinario di  cui  all'allegato
n. 1, il rispettivo soggetto attuatore; 
  Ritenuto   necessario   coniugare   l'adeguamento    sismico    con
l'efficientamento   energetico   degli   edifici    della    pubblica
amministrazione  utilizzando  come   strumento   di   cofinanziamento
l'incentivo Conto Termico; 
  Considerato che la realizzazione degli interventi di  ricostruzione
deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli  interventi
strutturali con la tutela degli  aspetti  architettonici,  storici  e
ambientali ma anche l'efficientamento energetico e che a tal fine con
decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e'  stato  approvato  il  protocollo
d'intesa tra il Commissario  alla  ricostruzione  e  il  Gestore  dei
Servizi Energetici S.p.a.  -  di  seguito  G.S.E.  S.p.a.  -  per  la
promozione di interventi di riqualificazione  energetica  nei  comuni
delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal
24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche  e  Umbria),  nell'ambito  dei
lavori di  ripristino,  riparazione  e  ricostruzione  degli  edifici
pubblici coinvolti dai suddetti eventi; 
  Considerati i principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, «Codice dei  contratti
pubblici») e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente,  dei
diritti dei lavoratori; 
  Ritenuto di prevedere, quale modalita' accelerata di  realizzazione
del Programma straordinario, non ostando ai principi del  legislatore
eurounitario e ai vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione europea, il ricorso allo strumento dell'accordo quadro  di
cui all'art. 33 della direttiva 2014/24/UE con uno o  piu'  operatori
economici, tenendo conto dei vantaggi acceleratori da esso  derivanti
in relazione al cospicuo numero degli interventi da realizzare; 
  Ritenuto, attesa la sostanziale omogeneita' delle opere  ricomprese
nel Programma straordinario, tutte ricadenti nel medesimo settore  di
intervento, ed al fine di beneficiare  quanto  piu'  possibile  delle
medesime misure di accelerazione, che  sia  opportuno  stabilire  una
unica  modalita'  attuativa  di  realizzazione,  salve  le  opportune
differenziazioni correlate al diverso regime giuridico  al  quale  le
stesse risultano assoggettate, stabilendo pertanto: 
    di vincolare il ricorso allo strumento  dell'accordo  quadro  che
sara' messo a disposizione con la presente  ordinanza,  per  tutti  i
soggetti attuatori titolari degli interventi ricompresi nell'allegato
n. 1 alla presente ordinanza; 
    di stabilire il ricorso facoltativo allo  strumento  dell'accordo
quadro che sara' messo a  disposizione  con  la  presente  ordinanza,
quanto ai restanti interventi ricompresi negli allegati n. 2 e  n.  3
alla presente ordinanza; 
    di prevedere che i soggetti attuatori titolari  degli  interventi
ricompresi nell'allegato n.  2,  nonche'  i  soggetti  attuatori  dei
restanti interventi inclusi nell'ordinanza n. 109 del  2020  e  nelle
ordinanze speciali (allegato n. 3), anche al fine di consentire  alla
societa' Invitalia di poter  estendere  la  fruibilita'  dell'accordo
quadro, debbano comunicare al  Commissario  straordinario,  entro  il
termine che sara' comunicato dal medesimo Commissario, la volonta' di
fare ricorso all'accordo quadro e debbano fornire tutti i dati e  gli
elementi informativi disponibili necessari alla compiuta  definizione
delle prestazioni richieste, in modo da consentire  l'identificazione
dei requisiti tecnici, organizzativi,  economico-finanziari  e  delle
conseguenti categorie  di  opere  generali  e  specializzate  per  la
qualificazione degli operatori economici; 
  Considerato inoltre che il decreto-legge n. 76 del 2020 prevede: 
    all'art. 2, comma 4, in settori di particolare rilevanza,  tra  i
quali quello dell'edilizia scolastica che  «le  stazioni  appaltanti,
per l'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi  e
forniture nonche' dei servizi di ingegneria e  architettura,  inclusa
l'attivita'  di  progettazione,  e  per  l'esecuzione  dei   relativi
contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da
quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del  Codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' -  dei  vincoli
inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi
inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei
principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto;»; 
    all'art. 11, comma 2, che il  Commissario  per  la  realizzazione
degli interventi di ricostruzione esercita i propri poteri in  deroga
a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE; 
  Considerato che sono necessarie  semplificazioni  ed  accelerazioni
procedimentali  per  far  fronte  all'urgenza  della   ricostruzione,
riparazione e ripristino degli edifici scolastici siti nei  territori
interessati dalla presente ordinanza; 
  Ritenuto, pertanto, di derogare al Codice dei contratti pubblici  e
alle ancora vigenti norme del decreto del Presidente della Repubblica
5 ottobre 2010, n. 207, recante  il  «Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  recante
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», come  meglio
dettagliato  nel  dispositivo  della  presente  ordinanza   e   fatta
eccezione delle disposizioni degli stessi che saranno  specificamente
richiamate; 
  Considerato che sia possibile procedere alla predetta deroga: 
    quanto  agli  interventi  di  cui  al   Programma   straordinario
ricadenti  nei  comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del
decreto-legge n. 189 del 2016, in applicazione dell'art. 11, comma  2
del decreto-legge n. 76 del 2020; 
    quanto  ai  restanti   interventi,   in   funzione   della   loro
destinazione, in applicazione dell'art. 2, comma 4 del  decreto-legge
n. 76 del 2020; 
  Ritenuto ai  fini  della  concreta  e  immediata  attuazione  degli
interventi di  cui  al  Programma  straordinario,  di  derogare  alle
procedure di cui all'art. 19, comma 4,  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   prevedendo   che   la
determinazione  conclusiva  della  Conferenza  dei  servizi  di   cui
all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020 costituisce  variante  agli
strumenti urbanistici vigenti; 
  Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti
per l'attivazione: 
    ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020,
dei poteri commissariali speciali di cui  all'ordinanza  n.  110  del
2020,  quanto  agli  interventi  di  ricostruzione   degli   immobili
individuati nel Programma straordinario di cui all'allegato n. 1 alla
presente ordinanza e ricadenti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e
2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016; 
    ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
e dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020, dei  poteri
commissariali quanto ai restanti interventi  inseriti  nel  Programma
straordinario; 
  Dato atto che il Commissario straordinario, con  nota  in  data  25
novembre 2021  prot.  n.  CGRT0061137-P,  ha  trasmesso  all'ANAC  la
presente ordinanza ai fini dell'acquisizione del parere preventivo di
cui all'art. 3, comma 3, dell'Accordo di Alta Sorveglianza; 
  Vista la nota prot. n. 85812 del 30 novembre 2021,  acquisita  agli
atti della Struttura commissariale in pari data, con la quale  l'ANAC
ha formulato alcune osservazioni in  merito  al  predetto  schema  di
ordinanza; 
  Vista la nota in data 14 dicembre 2021 prot. n. CGRTS0063984-A, con
la quale il Commissario  straordinario,  nel  riscontrare  il  parere
formulato dall'ANAC, ha evidenziato alcuni elementi di chiarimento  e
di  approfondimento,  condotti  soprattutto  alla   luce   dell'ampio
compendio documentale relativo agli  atti  della  procedura  di  gara
relativa  alle  attivita'  affidamento  dell'accordo  quadro  per  la
realizzazione degli interventi del Programma straordinario scuole,  e
ha trasmesso  il  nuovo  testo  della  bozza  di  ordinanza  speciale
unitamente agli atti di gara; 
  Vista la nota prot. n. 91446 del 21 dicembre 2021,  acquisita  agli
atti al prot. n. CGRTS-0065945-A del 21 dicembre 2021, con  la  quale
l'ANAC ha formulato osservazioni in merito solo agli schemi  di  atti
di gara, non evidenziando  criticita'  con  riguardo  alla  bozza  di
ordinanza speciale; 
  Dato atto che le osservazioni formulate da ANAC  «in  un'ottica  di
leale collaborazione e con  l'obiettivo  di  migliorare  la  qualita'
degli atti e delle procedure», nel parere reso in  data  20  dicembre
2021, acquisito al protocollo n. CGRTS 65945 di pari  data,  potranno
essere recepite nel corso della stesura definitiva  degli  schemi  di
atti di gara da parte di Invitalia; 
  Vista l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione
degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia  e  con
Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale  da  adibire  alle
attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo
- contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle  popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei  territori  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale  interamente  pubblico  su  cui  le
predette amministrazioni esercitano un  controllo  analogo  a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato; 
  Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera  b),  del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n.  125,  che  definisce  Invitalia  quale
societa' in house dello Stato; 
  Visto l'art. 55-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'», il quale: 
    prevede  che   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa (di  seguito,  Invitalia)  operi
quale centrale di committenza nazionale, per l'affidamento di  lavori
e servizi tecnici, in favore delle  amministrazioni  interessate,  al
fine di accelerare l'attuazione di interventi di rilevanza strategica
per la coesione e la crescita economica; 
    consente  alle  amministrazioni  interessate  di   avvalersi   di
Invitalia, mediante apposite convenzioni, in qualita' di «Centrale di
Committenza», come attualmente definita ai sensi  degli  articoli  3,
comma 1, lettera i), e 37 del Codice dei contratti pubblici; 
  Visto l'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici con  il
quale Invitalia viene iscritta di diritto nell'elenco delle  Stazioni
appaltanti  qualificate  istituito   presso   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione (di seguito, «ANAC»)  di  cui  fanno  parte  anche  le
centrali di committenza; 
  Vista la delibera n. 484 del 30 maggio 2018, con la quale  ANAC  ha
iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei  confronti
di proprie societa' in house di cui all'art. 192, comma 1, del Codice
dei contratti pubblici, la Presidenza del Consiglio dei  ministri  in
ragione degli affidamenti in house a Invitalia; 
  Visto l'art. 39,  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  il  quale
prevede che le attivita' di committenza ausiliarie di cui all'art. 3,
comma  1,  lettera  m),  possono  essere  affidate  a   centrali   di
committenza di cui all'art. 38 del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 18, commi 1 e 2, del decreto-legge n.  189  del  2016,
che prevede che i soggetti  attuatori,  per  la  realizzazione  degli
interventi  pubblici  relativi  alle  opere  pubbliche  ed  ai   beni
culturali di propria competenza, si avvalgono anche di  una  centrale
unica di committenza, individuata, per i soggetti  attuatori  di  cui
alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15, in Invitalia; 
  Visto l'art. 18, comma 6, del decreto-legge n.  189  del  2016,  in
base al quale «Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza di
procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'  occorrente  per  la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14, i rapporti tra
i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza sono regolati
da apposita convenzione»; 
  Ritenuto di avvalersi di Invitalia quale  centrale  di  committenza
per le attivita' affidamento dell'accordo quadro per la realizzazione
degli interventi del Programma straordinario; 
  Accertata con la Direzione generale della  Struttura  commissariale
la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  nella   contabilita'
speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189
del 2016; 
  Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento  del  28  dicembre
2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Individuazione del Programma straordinario 
 
  1.  Ai  sensi  delle  norme  e  delle  disposizioni  richiamate  in
premessa,  e'   approvato   il   Programma   straordinario   composto
dall'insieme degli interventi di adeguamento  e  ricostruzione  degli
edifici scolastici, danneggiati dagli eventi sismici  verificatisi  a
far data dal 24 agosto 2016 e siti nei  territori  delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 
  2. Gli interventi, distinti tra quelli ricadenti nei comuni di  cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e quelli
nei comuni fuori cratere, sono meglio descritti  nell'allegato  n.  1
alla presente  ordinanza,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale. 
  3.  Gli   interventi   su   edifici   scolastici   gia'   contenuti
nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109  del  2020,  per  i  quali  gli
Uffici speciali per la  ricostruzione  hanno  avanzato  richiesta  di
incremento del finanziamento gia' assentito con la medesima ordinanza
n. 109 del 2020, sono riportati  nell'allegato  n.  2  alla  presente
ordinanza. 
  4.  Gli   interventi   su   edifici   scolastici   gia'   contenuti
nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109  del  2020,  per  i  quali  gli
Uffici speciali per la ricostruzione non hanno avanzato richiesta  di
incremento del finanziamento gia' assentito con la medesima ordinanza
n. 109 del 2020,  nonche'  gli  ulteriori  interventi  sugli  edifici
scolastici  programmati  con   altri   programmi   di   finanziamento
commissariale  e   con   le   ordinanze   speciali   sono   riportati
nell'allegato n. 3 alla presente ordinanza. 
  5. Al fine di assicurare la pronta attuazione  delle  opere  e  dei
lavori necessari, l'allegato n. 1 e l'allegato  n.  2  contengono  le
informazioni relative ai singoli interventi, comprensive, per  ognuno
di essi, del soggetto  attuatore,  dell'ubicazione,  della  natura  e
tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi  anche
di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle  prestazioni
specialistiche derivanti dall'effettuazione  dell'intervento  e  alle
altre spese tecniche. 
  6. Gli strumenti di attuazione di cui al successivo art. 6  sono  a
disposizione per tutti gli interventi di cui agli allegati n. 1 e  n.
2, nonche' per la realizzazione dei restanti  interventi  su  edifici
scolastici inclusi nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del  2020  e
nelle ordinanze speciali come individuati  nell'allegato  3,  purche'
siano preventivamente  accertate  le  condizioni  di  ammissibilita',
secondo le modalita' dettate dalla presente ordinanza.