(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
     Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF 
 
    1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione  dell'art.
6 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68  (Disposizioni  in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto  ordinario  e
delle province, nonche' di  determina  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario) l'addizionale  regionale  all'imposta
sul reddito delle  persone  fisiche  (IRPEF)  e'  stabilita  per  gli
scaglioni di reddito previsti all'art. 11, comma 1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917  (Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art.
1, comma 2,  lettera  a),  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio  pluriennale  per   il   triennio   2022-2024),   applicando
all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni: 
      a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione; 
      b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione  dello
0,39 per cento; 
      c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro  maggiorazione  dello
0,44 per cento; 
      d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento. 
(Omissis).