IL DIRETTORE CENTRALE
per la finanza locale
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599
convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che
ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunita'
montane nonche' alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino
disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un
contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti
stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per
motivi sindacali;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle
citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni»;
Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8,
relativa alla «Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle
citta' metropolitane» e la legge 4 agosto 2015, n. 15, recante
«Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e citta'
metropolitane»;
Vista la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2,
concernente «Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna» e le successive modifiche introdotte dalla legge 12 aprile
2021, n. 7 dal titolo «Riforma dell'assetto territoriale della
Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge
regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e
disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni
comunali»;
Ritenuto che citta' metropolitane e liberi consorzi comunali
debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo
erariale di cui al predetto art. 1-bis del decreto-legge n. 599 del
1996;
Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
delle regioni e delle autonomie locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle
procedure amministrative della pubblica amministrazione che
prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti,
l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessita' di definire le modalita' di trasmissione che
gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo
erariale predetto per l'anno 2022;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto
in esame consiste nella approvazione di una modalita' di
certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Art. 1
Spesa ammissibile al rimborso
1. L'espressione «aspettativa per motivi sindacali» utilizzata dal
legislatore nell'art. 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.
5, deve intendersi riferita all'istituto del «distacco sindacale»,
pertanto solo gli enti, di cui all'art. 2, punto 1, che hanno
sostenuto, nell'anno 2021, oneri per il personale cui e' stato
concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla
trasmissione della certificazione, con le modalita' e i termini di
cui ai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.