IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'
art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e  sia  finalizzato  a
dare unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di  stabilita'  2014)»  e,  in  particolare,  l'art.  1,   comma   6,
concernente il vincolo di  destinazione  territoriale  del  complesso
delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80  per  cento  nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento  nelle  aree  del  Centro-Nord  e
l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio  unitario
assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria  generale  dello  Stato,  attraverso  le  specifiche
funzionalita' del proprio sistema informativo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge  n.  101
del 2013; 
  Considerato  che  la  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art.  1,
comma  703,  il  quale,  ferme  restando  le   vigenti   disposizioni
sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori  disposizioni  per  l'utilizzo
delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo  di
programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di  euro,  risulta
determinata come segue: 
    un  importo  pari  a  43.848,00  milioni  di  euro,  inizialmente
iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di
54.810,00 milioni di euro individuata dall'art.  1,  comma  6,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2014)»; 
    un importo pari a 10.962,00 milioni di euro,  stanziato  per  gli
anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per  il  triennio  2017-2019»,  quale  rimanente
quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020»; 
    un importo di 4.000 milioni di euro,  quale  dotazione  stanziata
dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»; 
    un importo di 5.000 milioni di euro,  quale  ulteriore  dotazione
stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni  ed,  in  particolare,
l'art.  44,  comma  1,  secondo  cui:  «Al  fine  di  migliorare   il
coordinamento unitario e la qualita'  degli  investimenti  finanziati
con le risorse nazionali destinate alle  politiche  di  coesione  dei
cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonche'  di
accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale,  regione
o citta' metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per  lo
sviluppo e coesione di cui all'art. 4,  del  decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 88, in sostituzione della  pluralita'  degli  attuali
documenti programmatori variamente denominati e tenendo  conto  degli
interventi  ivi  inclusi,  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale
procede,   sentite   le   amministrazioni   interessate,    ad    una
riclassificazione  di  tali   strumenti   al   fine   di   sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore  del
presente decreto un unico Piano operativo  per  ogni  amministrazione
denominato "Piano sviluppo e coesione",  con  modalita'  unitarie  di
gestione e monitoraggio»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 241 del citato  decreto-legge  n.  34
del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione  all'approvazione
da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione, di cui al  citato
art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio
2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere, in via
eccezionale, destinate ad ogni tipologia di  intervento  a  carattere
nazionale, regionale o locale  connessa  a  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19,
in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita',  le
amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei
Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento  europei,
di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 marzo  2020  e  del  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23  aprile  2020;
inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni  di  risorse
FSC gia' assegnate, la relativa proposta e' approvata dalla Cabina di
regia di cui all'art. 1,  comma  703,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre 2014,  n.  190,  dandone  successiva  informativa  al  CIPE,
secondo le regole e le modalita' di riprogrammazione previste per  il
ciclo di programmazione 2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in
particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi
2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.
3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche
di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione
di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei
corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento
essenziale dell'atto stesso»; 
  Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione
dell'art. 11, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.  41,  comma  1,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020,  n.  178  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in  particolare  l'art.  1,
comma 177, il quale  dispone  una  prima  assegnazione  di  dotazione
aggiuntiva  a  favore  del  FSC  per  il  periodo  di  programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1,  comma
178,  concernente  il  vincolo  di  destinazione   territoriale   del
complesso delle risorse FSC, secondo la  chiave  di  riparto  80  per
cento nelle aree del Mezzogiorno  e  20  per  cento  nelle  aree  del
Centro-Nord, con la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni  di
euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029  e
6.000 milioni di euro per l'anno 2030; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 178, della citata  legge  n.
178 del 2020, il quale prevede le seguenti disposizioni: 
    lettera a), che la dotazione finanziaria del  FSC  sia  impiegata
per  obiettivi  strategici  relativi  ad  aree   tematiche   per   la
convergenza e la coesione economica, sociale  e  territoriale,  sulla
base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» nonche' in coerenza
con gli obiettivi e  le  strategie  definiti  per  la  programmazione
2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei, e  con  le
politiche settoriali, di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi  di
complementarita' e addizionalita' delle risorse; 
    lettera  b),  che  il  Ministro  per  il  Sud   e   la   coesione
territoriale, in collaborazione con le  amministrazioni  interessate,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  individui  le
aree tematiche e gli obiettivi strategici  per  ciascuna  area  e  li
comunichi alle competenti Commissioni parlamentari, e che il  CIPESS,
con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, ripartisca tra le diverse  aree  tematiche  la
dotazione finanziaria del FSC iscritta nel bilancio, nonche' provveda
ad eventuali variazioni della ripartizione della citata dotazione, su
proposta della Cabina di regia; 
    lettera c), che gli interventi del FSC  2021-2027  siano  attuati
nell'ambito  di  «Piani  di  sviluppo  e  coesione»  attribuiti  alla
titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,  delle  citta'
metropolitane e di altre amministrazioni  pubbliche  individuate  con
deliberazione del CIPESS su proposta del Ministro per  il  Sud  e  la
coesione territoriale; 
    lettera d), che  «nelle  more  della  definizione  dei  Piani  di
sviluppo e coesione per il periodo di  programmazione  2021-2027,  il
Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale  puo'  sottoporre
all'approvazione del CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per  lo
sviluppo  e  la  coesione  per  la  realizzazione  di  interventi  di
immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in
bilancio. Tali  interventi  confluiscono  nei  Piani  di  sviluppo  e
coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono»; 
    lettera f), che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
coordini l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione  di  cui  alle
lettere c) e d) e individui i casi,  nei  quali  per  gli  interventi
infrastrutturali  di  notevole  complessita'  o  per  interventi   di
sviluppo integrati relativi a  particolari  ambiti  territoriali,  si
debba procedere alla sottoscrizione del  contratto  istituzionale  di
sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1,  2  e
3, del citato decreto legislativo n. 88 del 2011,  e  all'art.  9-bis
del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante  «Disposizioni
urgenti   per   il   rilancio   dell'economia»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Vista la delibera CIPE  27  luglio  2021,  n.  49,  recante  «Fondo
sviluppo e coesione 2014-2020 - Assegnazione risorse  per  interventi
connessi all'emergenza COVID-19 e finanziamento per il recupero  aree
a verde nell'ambito  del  contratto  istituzionale  di  sviluppo  per
l'area  di  Taranto»  con  la  quale,  a  valere  sulle  risorse  FSC
2014-2020, e' stata disposta l'assegnazione dell'importo  complessivo
di 576,62 milioni di euro, di cui 570,62 milioni di  euro  in  favore
delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e  Sardegna,  per
il finanziamento di interventi connessi all'emergenza COVID-19; 
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre   2021,   n.   152,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  per  la  prevenzione  delle   infiltrazioni
mafiose», attualmente in fase di conversione in legge, il cui art. 23
ha modificato l'art. 1, comma 178, lettera d), della citata legge  n.
178 del 2020 inserendo dopo le parole «di immediato avvio dei lavori»
le seguenti «o il completamento di interventi in  corso,  cosi'  come
risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato, fermi restando i requisiti di addizionalita'  e
di ammissibilita' della spesa a decorrere dal 1° gennaio 2021»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il Sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata
assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  Sud  e  la
coesione territoriale, prot.  n.  2273-P  del  20  dicembre  2021,  e
l'allegata  proposta  di  delibera  per  il  CIPESS  predisposta  dal
competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del Consiglio dei ministri, successivamente modificata con  nota  del
Dipartimento per le politiche di coesione, prot.  n.  9544-P  del  21
dicembre  2021,  con   la   quale   viene   proposta   l'assegnazione
dell'importo complessivo di 2.606,81 milioni di euro,  di  cui  45,01
milioni  di  euro  nell'ambito  delle  attuali   disponibilita'   FSC
2014-2020 - che  presentano  la  necessaria  capienza  -  e  2.561,80
milioni di euro nell'ambito delle  disponibilita'  FSC  2021-2027  in
favore di regioni e province autonome, come  sinteticamente  indicato
nell'allegato 1 alla presente delibera; 
  Tenuto conto che l'assegnazione proposta trae origine,  per  quanto
attiene alla quota di risorse del FSC 2021-2027, dall'art.  1,  comma
178, lettera d), della citata legge n. 178 del 2020,  e,  per  quanto
attiene alla quota di risorse del FSC 2014-2020 in favore delle  sole
Regioni Calabria e Sicilia, dal finanziamento  di  interventi  legati
all'emergenza COVID-19 - assegnazioni  gia'  disposte  per  le  altre
regioni con la citata delibera CIPESS  n.  49  del  2021  -  come  di
seguito indicato e come riportato in dettaglio nell'allegato  2  alla
presente delibera: 
    Calabria 44,38 milioni di euro; 
    Sicilia 0,63 milioni di euro; 
  Tenuto conto altresi' che, come riportato nella citata proposta  di
delibera per il  CIPESS,  l'istruttoria  delle  singole  proposte  di
assegnazione finanziaria e' stata svolta dall'Agenzia per la coesione
territoriale, la quale ha  proceduto  a  selezionare  gli  interventi
precisandone, in accordo con i principi previsti dal citato  art.  1,
comma 178, della legge n. 178 del 2020, i criteri di  valutazione,  e
in particolare: 
    per le opere pubbliche: progetti dotati almeno  di  progettazione
definitiva; 
    per gli interventi di acquisizione di beni e servizi: assenza del
livello  di  progettazione  (nell'assunzione  che   l'unico   livello
possibile corrisponda alla progettazione esecutiva); 
    per gli aiuti: proposte per le  quali  l'amministrazione  sia  in
grado di pubblicare un bando entro tre mesi  dall'assegnazione  delle
risorse; 
prevedendo che tutti i  progetti,  salvo  gli  aiuti,  devono  essere
dotati di CUP ed i relativi dati inseriti nei sistemi informativi del
sistema di  monitoraggio  opere  pubbliche  della  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP)  e  nella  Banca  dati  unitaria
(BDU) della Ragioneria generale dello  Stato;  specificando  che  gli
interventi non devono  gia'  godere  di  finanziamenti  a  valere  su
esistenti risorse nazionali o europee per la coesione,  salvo  che  i
finanziamenti  non  si  configurino  come   assegnazioni   aggiuntive
rispetto ad eventuali finanziamenti  gia'  presenti  a  carico  della
politica di coesione e che nel  caso  di  sostituzione  di  coperture
finanziarie   esistenti,   l'amministrazione   beneficiaria    dovra'
espressamente impegnarsi, pena la revoca  delle  assegnazioni,  entro
tre mesi dalla data di pubblicazione della delibera di  assegnazione,
a fornire il CUP dei nuovi  interventi  aggiuntivi,  a  garanzia  del
principio di addizionalita'; 
  Rilevato che l'Agenzia per  la  coesione  territoriale,  a  seguito
dell'istruttoria sulle singole proposte di assegnazione  finanziaria,
e' giunta a concordare formalmente, con ogni singolo ente, una  lista
definitiva di 1.181 interventi considerati effettivamente ammissibili
a  finanziamento  riportati  negli  allegati  2  e  3  alla  presente
delibera, di cui 160 presentano sulla base  delle  informazioni  allo
stato disponibili situazioni di  sostituzione  di  fonti  finanziarie
preesistenti per un importo di circa 338,34 milioni di euro,  la  cui
ripartizione per categoria d'intervento e' articolata come segue: 
    lavori: numero interventi 1.090; contributo FSC 1.601.959.842,92; 
    aiuti: numero interventi 33; contributo FSC 377.111.412,08; 
    servizi  e  forniture:  numero  interventi  58;  contributo   FSC
627.737.267,00; 
    totale  complessivo:  numero  interventi  1.181;  contributo  FSC
2.606.808.522,00; 
  Rilevato, inoltre, che per quanto riguarda le  Regioni  Calabria  e
Sicilia, gli importi proposti includono rispettivamente 44,38 e  0,63
milioni di euro di assegnazioni a valere sulle risorse residue  della
programmazione FSC 2014-2020 da destinare al finanziamento di  azioni
di contrasto all'emergenza COVID-19 ai sensi dell'art. 241 del citato
decreto-legge n. 34 del 2020; 
  Tenuto conto che in data 17  dicembre  2021  la  Cabina  di  regia,
istituita con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del
FSC 2014-2020, previste dalla citata legge n. 190 del 2014,  all'art.
1, comma 703, lettera c), nonche' per le funzioni  di  programmazione
del FSC 2021-2027 previste  dalla  citata  legge  n.  178  del  2020,
all'art. 1, comma 178, lettera d), si e' espressa favorevolmente; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
  Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 e 2021-2027. 
  1.1. Per le  finalita'  indicate  in  premessa  e  in  applicazione
dell'art. 1, comma 178, lettera d), sesto periodo, della citata legge
n. 178 del 2020, e' disposta l'assegnazione dell'importo  complessivo
di 2.606,81 milioni di euro, di cui 45,01 milioni di euro nell'ambito
delle attuali disponibilita' FSC 2014-2020 e 2.561,80 milioni di euro
nell'ambito delle disponibilita' FSC 2021-2027 in favore di regioni e
province autonome, cosi' come indicato sinteticamente  nella  tabella
costituente l'allegato 1 alla presente delibera. 
  Per le Regioni Calabria e Sicilia la quota parte  dell'assegnazione
costituita da risorse FSC 2014-2020, come riportato -  con  specifica
indicazione  degli  interventi  -  nell'allegato  2   alla   presente
delibera, e' la seguente: 
    Calabria 44,38 milioni di euro; 
    Sicilia 0,63 milioni di euro. 
  Gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle  risorse  FSC
2021-2027 sono riportati in dettaglio nell'allegato 3  alla  presente
delibera   con   specifica   indicazione   del   CUP,   del    titolo
dell'intervento e dell'importo ammesso a finanziamento. 
  1.2. L'assegnazione e' a valere sulle  attuali  disponibilita'  del
FSC 2014-2020 e  del  FSC  2021-2027,  secondo  il  seguente  profilo
finanziario annuale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Tale profilo finanziario costituisce limite annuale compatibilmente
con  le  disponibilita'  di  cassa  per  i  trasferimenti   dal   FSC
all'amministrazione competente. 
  1.3. Dell'assegnazione disposta dalla presente  delibera  si  tiene
conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo  di
riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno  e  del  20  per
cento al Centro-Nord in relazione alla dotazione complessiva del  FSC
2014-2020 e del FSC 2021-2027. 
  1.4. Le risorse FSC 2014-2020 confluiranno nella specifica  sezione
speciale dei Piani di sviluppo e  coesione  (PSC)  dei  singoli  enti
assegnatari. Le risorse FSC 2021-2027, ai sensi  dell'art.  1,  comma
178, lettera d), della citata legge n. 178 del 2020, confluiranno nei
PSC  2021-2027  degli  enti  assegnatari  in  coerenza  con  le  aree
tematiche cui afferiscono. 
  1.5.  L'Agenzia   per   la   coesione   territoriale,   procedera',
congiuntamente agli enti assegnatari, alla verifica,  da  concludersi
entro tre mesi dalla pubblicazione  della  presente  delibera,  degli
interventi delle categorie «Aiuti» e «Servizi e forniture» in  merito
all'effettivo contenuto degli stessi  e,  eventualmente,  della  loro
inclusione nell'ambito di  programmi  di  investimento  di  carattere
strategico, al fine di assicurarne la coerenza con la natura di conto
capitale del  Fondo  sviluppo  e  coesione.  Il  trasferimento  delle
risorse assegnate ai predetti  interventi  e'  subordinato  all'esito
positivo di tale verifica congiunta. L'eventuale esito negativo della
medesima   verifica   costituisce   motivo   di   revoca   automatica
dell'assegnazione. 
  1.6. Nel caso di sostituzione di coperture  finanziarie  esistenti,
la comunicazione del CUP dei nuovi interventi  aggiuntivi  entro  tre
mesi dalla data di pubblicazione della delibera  di  assegnazione,  a
garanzia del principio di addizionalita', costituira'  condizione  ai
fini del trasferimento delle risorse, nonche',  in  caso  di  mancata
comunicazione, motivo di revoca automatica dell'assegnazione. Entro i
successivi tre mesi l'Agenzia per la coesione territoriale  riferira'
al CIPESS sull'adempimento di cui al periodo precedente e sugli esiti
istruttori delle proposte di sostituzione. 
  1.7. Entro il 30 giugno 2022, su proposta del Ministro per il Sud e
la coesione  territoriale  di  concerto  con  il  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  delibera  CIPESS   verranno
definiti  i  criteri  per  la  verifica   sui   sistemi   informativi
dell'effettivo avanzamento procedurale  degli  interventi  finanziati
con le risorse della  programmazione  FSC  2021-2027  della  presente
delibera al fine di stabilire le condizioni per la revoca  automatica
delle assegnazioni. 
  1.8. Nell'ipotesi in cui le risorse FSC  siano  utilizzate  per  il
finanziamento di interventi riportati a rendicontazione sui programmi
cofinanziati dai Fondi europei, le stesse  dovranno  rientrare  nella
disponibilita'  programmatoria  del  Piano  sviluppo  e  coesione  di
riferimento, una volta ottenuto il rimborso. 
  2. Attuazione e monitoraggio degli interventi. 
  2.1. Gli interventi di cui alla  presente  delibera  sono  soggetti
alle  regole  di  governance  e  alle  modalita'  di   attuazione   e
monitoraggio del FSC 2014-2020.  Nelle  more  della  definizione  dei
Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 e della  relativa  disciplina,
alle risorse FSC 2021-2027 assegnate si  applicano  le  regole  della
programmazione FSC 2014-2020. 
    Roma, 22 dicembre 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 347