IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 8, comma 2-bis, che istituisce,  nello  stato  di
previsione del Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  fondo  con
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021,  costituente  limite
massimo di spesa, per  sostenere  l'industria  conciaria,  gravemente
danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare
le filiere e la programmazione  di  attivita'  di  progettazione,  di
sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario; 
  Visto il comma 2-ter del citato art. 8, che prevede che le  risorse
del predetto fondo sono destinate ai distretti del settore  conciario
presenti nel territorio  nazionale  riconosciuti  da  apposite  norme
regionali, ad esclusione dei soggetti gia' beneficiari del contributo
di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020,  n.
178; 
  Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 8, che  demanda  a  un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, la definizione delle modalita'
di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e  2-ter,
dei  criteri  per  la  selezione  dei  programmi  e  delle  attivita'
finanziabili, delle spese  ammissibili  nonche'  delle  modalita'  di
verifica, di controllo e di  rendicontazione  delle  spese  sostenute
utilizzando le medesime risorse,  anche  al  fine  del  rispetto  del
limite massimo di spesa; 
  Visti i successivi commi 2-quinquies  e  2-sexies  del  piu'  volte
citato art. 8, che prevedono, rispettivamente,  che  le  risorse  del
fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse  nel  rispetto  del
Quadro temporaneo  per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla
comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020
e  che  all'onere  di  cui  al  comma  2-bis  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal  medesimo
decreto; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,
commi 157 e 158, che prevede  l'attribuzione  all'Unione  industriale
biellese di un contributo di 5 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021, 2022 e 2023, al fine  di  sostenere  l'industria  tessile,
gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica  da
COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attivita'
di progettazione, di  sperimentazione,  di  ricerca  e  sviluppo  nel
settore tessile, rimettendone l'attuazione a un decreto del  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Vista la legge 5 ottobre 1991,  n.  317,  recante  «Interventi  per
l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» che, all'art.  36,
ha  definito  i  distretti  industriali  e  demandato  alle   regioni
l'individuazione degli stessi,  sentite  le  unioni  regionali  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
degli  indirizzi  e  parametri  definiti  con  apposito  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 21 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  118  del  22  maggio  1993,  recante
«Determinazione degli indirizzi e dei parametri  di  riferimento  per
l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali»; 
  Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di
attivita' produttive» e, in  particolare  l'art.  6,  commi  8  e  9,
recanti modifiche alla precitata  disciplina  di  cui  alla  legge  5
ottobre 1991, n. 317; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,  in
particolare, le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 366 a  371
in materia di distretti, e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176   e,   in
particolare, l'art. 10-bis,  che  dispone  che  «I  contributi  e  le
indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale  a  seguito
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  diversi  da   quelli
esistenti prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione,  nonche'
ai lavoratori autonomi, non concorrono alla  formazione  del  reddito
imponibile ai fini delle imposte  sui  redditi  e  del  valore  della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
(IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L  352  del  24  dicembre  2013,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che  prevede,
tra l'altro, che, al fine di garantire il  rispetto  dei  divieti  di
cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'  previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di  Stato,  i
soggetti  pubblici  o  privati  che  concedono  ovvero  gestiscono  i
predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca  dati,
istituita presso il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ai  sensi
dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela  della  liberta'  d'impresa.  Statuto  delle  imprese»  e,  in
particolare, l'art. 7, in materia di oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e
successive modifiche e integrazioni; 
  Considerata, pertanto, la necessita' di dare  attuazione  a  quanto
disposto dal comma 2-quater dell'art. 8 del decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73,  adottando  il  presente  decreto,  fermo  restando  che
l'efficacia  dell'intervento  resta  subordinata   all'autorizzazione
della Commissione europea  rilasciata  in  esito  alla  procedura  di
notifica ai sensi  dell'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «industria conciaria»: l'attivita' manifatturiera  consistente
nella trasformazione di materie prime costituite da  pelli  grezze  o
semilavorate e nella produzione di  pelli  conciate  e  lavorate  per
diverse destinazioni  d'uso,  quali,  a  titolo  esemplificativo,  la
calzatura, la pelletteria, gli interni  d'automobile,  l'arredamento,
l'abbigliamento, la tipografia; 
    d) «distretto conciario»: l'insieme di soggetti facenti parte  di
un distretto riconosciuto a livello regionale ai  sensi dell'art.  36
della  legge  5  ottobre  1991,  n.  317  e  successive  modifiche  e
integrazioni  e  in  conformita'  con  la   vigente   disciplina   di
riferimento, caratterizzato da una elevata concentrazione di  imprese
operanti  nell'industria  conciaria  nonche'  dalla  specializzazione
produttiva nella lavorazione della pelle; 
    a) «progetto  integrato  di  distretto»:  due  o  piu'  progetti,
ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo
tra loro coordinato, per i quali sia individuata una  prospettiva  di
collaborazione, in grado di  generare  vantaggi  competitivi  per  le
imprese    proponenti    in    relazione    all'attivita'     oggetto
dell'iniziativa, anche secondo una logica di filiera; 
    e) «decreto-legge 25 maggio 2021»:  il  decreto-legge  25  maggio
2021,  n.  73  recante  «Misure  urgenti  connesse  all'emergenza  da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio
2021, n. 106; 
    f) «Quadro temporaneo degli  aiuti  COVID-19»:  la  comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    g) «regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013,   e
successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
    h) «regolamento di esenzione»: il regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17  giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e  successive
modifiche e integrazioni, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    i) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole
imprese secondo  la  classificazione  contenuta  nell'allegato  I  al
regolamento di esenzione; 
    j) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    k) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti.