IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 8, comma 2-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, costituente limite massimo di spesa, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario; Visto il comma 2-ter del citato art. 8, che prevede che le risorse del predetto fondo sono destinate ai distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti gia' beneficiari del contributo di cui all'art. 1, commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto, altresi', il comma 2-quater dell'art. 8, che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, la definizione delle modalita' di erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, delle spese ammissibili nonche' delle modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa; Visti i successivi commi 2-quinquies e 2-sexies del piu' volte citato art. 8, che prevedono, rispettivamente, che le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020 e che all'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal medesimo decreto; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1, commi 157 e 158, che prevede l'attribuzione all'Unione industriale biellese di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attivita' di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, rimettendone l'attuazione a un decreto del Ministro dello sviluppo economico; Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» che, all'art. 36, ha definito i distretti industriali e demandato alle regioni l'individuazione degli stessi, sentite le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base degli indirizzi e parametri definiti con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1993, recante «Determinazione degli indirizzi e dei parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, dei distretti industriali»; Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attivita' produttive» e, in particolare l'art. 6, commi 8 e 9, recanti modifiche alla precitata disciplina di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 366 a 371 in materia di distretti, e successive modifiche e integrazioni; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e, in particolare, l'art. 10-bis, che dispone che «I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese» e, in particolare, l'art. 7, in materia di oneri informativi gravanti su cittadini e imprese; Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1, commi 125 e seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; Visto l'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»; Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2-quater dell'art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, adottando il presente decreto, fermo restando che l'efficacia dell'intervento resta subordinata all'autorizzazione della Commissione europea rilasciata in esito alla procedura di notifica ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «industria conciaria»: l'attivita' manifatturiera consistente nella trasformazione di materie prime costituite da pelli grezze o semilavorate e nella produzione di pelli conciate e lavorate per diverse destinazioni d'uso, quali, a titolo esemplificativo, la calzatura, la pelletteria, gli interni d'automobile, l'arredamento, l'abbigliamento, la tipografia; d) «distretto conciario»: l'insieme di soggetti facenti parte di un distretto riconosciuto a livello regionale ai sensi dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modifiche e integrazioni e in conformita' con la vigente disciplina di riferimento, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese operanti nell'industria conciaria nonche' dalla specializzazione produttiva nella lavorazione della pelle; a) «progetto integrato di distretto»: due o piu' progetti, ciascuno presentato singolarmente dalle imprese proponenti ma in modo tra loro coordinato, per i quali sia individuata una prospettiva di collaborazione, in grado di generare vantaggi competitivi per le imprese proponenti in relazione all'attivita' oggetto dell'iniziativa, anche secondo una logica di filiera; e) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; f) «Quadro temporaneo degli aiuti COVID-19»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; g) «regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; i) «microimprese e piccole imprese»: le microimprese e le piccole imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento di esenzione; j) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; k) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.