IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, l'avv. Guido Scorza, componente e  il  dott.  Claudio
Filippi, vice segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito, «Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 (decreto  legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,
di seguito «Codice»); 
  Visto il provvedimento n. 523 dell'8 ottobre 2015 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, doc  web  n.  4349760)
con il quale il Garante ha autorizzato la costituzione di  una  banca
dati   inter-operatore,   denominata   S.I.Mo.I.Tel.   e   contenente
informazioni relative alle morosita' intenzionali nel  settore  della
telefonia (di seguito, «Provvedimento Si.Mo.I.Tel.»); 
  Vista l'istanza presentata dal Comitato di gestione inter aziendale
del Si.Mo.I.Tel. (di seguito «il Comitato») costituito  dagli  stessi
partecipanti al Sistema al fine di estendere i tempi di conservazione
dei dati conferiti in quest'ultimo; 
  Esaminata la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore l'avv. Guido Scorza; 
 
                              Premesso: 
 
  1. Il provvedimento n. 523 dell'8 ottobre 2015. 
  Il Garante si e' pronunciato in ordine  alla  costituzione  di  una
banca  dati  inter-operatore,  denominata  S.I.Mo.I.Tel.,  contenente
informazioni relative alle morosita' nel settore della telefonia, con
il  provvedimento  n.  523  dell'8  ottobre  2015  (pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 257 del  4  novembre  2015  e  consultabile  su
https://www.gpdp.it doc web n. 4349760). 
  Il  provvedimento,  di  natura  generale,  e'  stato  adottato,  su
richiesta degli operatori del settore, al termine  di  una  complessa
attivita' istruttoria e di un intenso confronto  effettuato  mediante
numerosi        incontri        svolti        tra        l'Autorita',
Assotelecomunicazioni-ASSTEL, i rappresentanti  di  taluni  operatori
telefonici e un'ampia rappresentanza di associazioni di consumatori e
ha previsto la  possibilita'  di  costituire  un  sistema  operativo,
denominato S.I.Mo.I.Tel., nel quale censire le sole morosita'  cc.dd.
intenzionali  della   clientela   del   settore   telefonico,   cioe'
l'insolvenza di «chi agisce con la precisa volonta' di usufruire  dei
servizi  offerti  dagli  operatori  telefonici,  senza  procedere  ai
relativi pagamenti» (v. punto 3, cpv. 5 del provvedimento cit.). 
  Con il provvedimento, il Garante  ha  prescritto  ai  titolari  del
trattamento, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c)  del  Codice
in materia  di  protezione  dei  dati  personale  all'epoca  vigente,
l'adozione  di  specifiche  misure  necessarie   a   garanzia   degli
interessati e  al  fine  di  rendere  il  trattamento  conforme  alla
normativa.   In   particolare,   tali   misure   hanno    riguardato:
l'informativa  da  rendere  agli   interessati,   i   requisiti   per
l'iscrizione al sistema, le categorie di dati oggetto di trattamento,
nonche' i tempi di conservazione. 
  2. Contenuto dell'istanza. 
  Con  nota  del  24  novembre  2021,  il  Comitato   ha   sottoposto
all'attenzione di questa Autorita' un'istanza al fine di allungare il
periodo di conservazione dei soli dati relativi a  inadempimenti  non
successivamente regolarizzati. 
  La richiesta, corredata  da  due  report  redatti  da  CRIF  S.p.a.
(societa' designata gestore della banca dati) e riferiti alle istanze
di  esercizio  dei  diritti  degli  interessati  del  2020  e   2021,
rappresenta che il sistema, operativo dal 2020, risulta affidabile  e
sicuro per gli interessati, nonche' efficiente e idoneo  a  contenere
il fenomeno  delle  morosita'  c.d.  intenzionali  degli  utenti  dei
diversi operatori telefonici che vi hanno aderito. 
  L'unica criticita' che e' emersa in sede di  utilizzo  della  banca
dati e che, di riflesso,  il  Comitato  ha  segnalato  all'Autorita',
riguarda i tempi di conservazione dei dati negativi degli interessati
iscritti nella banca dati e definiti  «irreperibili».  Si  tratta  di
soggetti che si sottraggono intenzionalmente al corretto  adempimento
delle   obbligazioni   contrattuali   e   a   qualunque   forma    di
contraddittorio  con  gli  operatori,  esponendo  questi   ultimi   a
pregiudizi che gli attuali tempi di conservazione dei dati relativi a
inadempimenti non regolarizzati (pari a trentasei mesi a far data dal
recesso dal contratto; v. il punto 14.1 del provvedimento)  non  sono
in grado di limitare adeguatamente. 
  Il Comitato ha, pertanto,  chiesto  all'Autorita'  di  valutare  la
sussistenza del legittimo interesse dei titolari del trattamento,  ai
sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) del  RGPD  all'estensione  dei
tempi di conservazione dei suddetti dati a sessanta mesi dal  recesso
dal contratto, disponendo le eventuali misure utili  a  mitigare  gli
ipotetici rischi per gli interessati. 
  3. Valutazione della richiesta. 
  3.1.  L'art.  5  del  regolamento,  in  linea   con   l'ordinamento
previgente in materia di protezione dei dati personali,  prevede,  in
primo luogo,  il  principio  di  «limitazione  della  conservazione»,
secondo il quale i dati sono «conservati in una  forma  che  consenta
l'identificazione  degli  interessati  per  un  arco  di  tempo   non
superiore  al  conseguimento  delle  finalita'  per  le  quali   sono
trattati» (art. 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR). 
  E',  tuttavia,  necessario   inquadrare   la   richiesta   avanzata
nell'ambito del nuovo principio generale di accountability  (articoli
5, par. 2; 24 e 25 del regolamento),  in  base  al  quale  spetta  al
titolare  del  trattamento  individuare  (ed  essere  in   grado   di
dimostrare  la  fondatezza  delle  ragioni  della  sua  scelta),  tra
l'altro, il termine di conservazione dei dati oggetto di trattamento. 
  I successivi articoli attribuiscono al titolare la  responsabilita'
di mettere in atto misure adeguate a garantire che il trattamento sia
conforme al regolamento, prevedendo, ove  necessario,  il  riesame  e
l'aggiornamento delle stesse misure (art. 24), e «che siano trattati,
per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari»  anche
con riferimento al loro periodo di conservazione (art. 25). 
  La base giuridica del trattamento dei dati  contenuti  nella  banca
dati -che nel provvedimento adottato ai sensi del  Codice  previgente
era gia' stata individuata nel legittimo interesse  dei  partecipanti
al Si.Mo.I.Tel., in qualita' di titolari del  trattamento  (art.  24,
comma 1, lettera g)-  deve  ritenersi,  alla  luce  del  regolamento,
quella prevista dall'art. 6, par. 1, lettera f). 
  3.2. Nella valutazione si deve, altresi', tenere conto che gia'  in
passato il Garante, in relazione alla conservazione dello stesso tipo
di dati (inadempimenti non successivamente  regolarizzati)  contenuti
nei Sistemi di informazioni creditizie, ha ritenuto congruo,  con  il
«Provvedimento interpretativo di alcune disposizioni del Codice  SIC»
adottato il 26 ottobre 2017 (doc. web n. 7221677), il termine massimo
di sessanta  mesi  dalla  data  di  scadenza  del  contratto  per  la
cancellazione  delle  segnalazioni  relative  a  tale  tipologia   di
inadempimenti. 
  Analogamente, costituiscono utili parametri di riferimento, i tempi
massimi di conservazione dei dati «negativi» previsti anche in  altre
banche  dati:  si  pensi  all'archivio  della  Centrale  di   allarme
interbancaria (CAI) nel quale rimangono iscritte per  un  massimo  di
cinque anni le generalita' dei soggetti ai quali sono state applicate
sanzioni amministrative  pecuniarie  e  accessorie  per  aver  emesso
assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza  disporre  dei
fondi necessari (legge 386 del 5 dicembre 1990, e succ. mod., recante
«Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari»); si consideri
anche la banca dati protesti, che prevede la cancellazione automatica
dopo cinque  anni   dalla   pubblicazione   del   protesto   (decreto
ministeriale 9 agosto 2000, n. 316 recante le modalita' di attuazione
del registro informatico dei protesti, a norma  dell'art.  3-bis  del
decreto-legge  18   settembre   1995,   n.   381,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 15 novembre 1995, n. 480). 
  Costituisce, inoltre, norma  di  sistema,  che  trova  applicazione
anche al caso oggetto dell'odierno provvedimento, l'art. 2948  codice
civile  che,  nell'identificare  le  fattispecie  cui  applicare   la
prescrizione breve quinquennale, include anche i pagamenti  periodici
con scadenza annuale o fissata in termini  piu'  brevi,  comprese  il
pagamento delle fatture. 
  Dalla valutazione  della  richiesta  presentata  emerge  anche  che
l'applicazione di tale  misura  mira  esclusivamente  a  limitare  le
criticita' evidenziate dal Comitato in relazione ai mancati pagamenti
non regolarizzati, mantenendo salvo il  termine,  gia'  previsto  dal
Provvedimento,  di  cancellazione  entro  sette  giorni  in  caso  di
regolarizzazione del  debito  o  di  un  accordo  tra  le  Parti  che
stabilisca un piano di rientro rateizzato. 
  4. La posizione del Garante. 
  Tenuto conto che: 
    il provvedimento Si.Mo.I.Tel. e' stato adottato nella vigenza del
precedente  quadro  normativo  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali e, in particolare in attuazione  dell'art.  154,  comma  1,
lettera c) che prevedeva: «il Garante [...], ha il compito di:  [...]
c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le  misure
necessarie o opportune al fine di  rendere  il  trattamento  conforme
alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143»; 
    tale disposizione non e' stata riproposta  nel  Codice  novellato
dal decreto legislativo n. 101/2018; 
    l'art. 5, par. 2 del regolamento, ha introdotto il  principio  di
accountability - che permea  l'intero  quadro  normativo  vigente  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali  -  esplicitandolo  nei
successivi articoli 24 e 25; 
    tra i compiti riservati all'Autorita' dall'art. 57, par. 1, vi e'
quello di svolgere «qualsiasi altro compito  legato  alla  protezione
dei dati personali» (lett. v); 
    in attuazione della lettera v) dell'art. 57, l'art. 154, comma 1,
del Codice prevede che «il Garante, anche di propria iniziativa [...]
e nei confronti di uno o piu' titolari del trattamento, ha il compito
di: [...] f) assicurare  la  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali degli individui dando idonea attuazione al regolamento e
al presente codice»;  g)  provvedere  altresi'  all'espletamento  dei
compiti ad esso attribuiti dal diritto dell'Unione  europea  o  dello
Stato e svolgere le ulteriori funzioni previste dall'ordinamento»; 
 
                             Preso atto 
 
di quanto rappresentato dal Comitato di gestione con la nota  del  24
novembre 2021 e con  l'allegata  documentazione  e  alla  luce  delle
considerazioni sopra esposte, il Garante dichiara di  condividere  la
valutazione  -  effettuata  dai  partecipanti  al  Si.Mo.I.Tel.,   in
qualita' di titolari del trattamento e nell'esercizio  del  principio
di accountability agli  stessi  riconosciuto  dal  regolamento  -  di
conformita' al regolamento dell'estensione dei tempi di conservazione
dei dati relativi a inadempimenti non regolarizzati fino  a  sessanta
mesi dalla data di recesso dal contratto. 
  Restano in ogni caso fermi gli ulteriori  elementi  di  garanzia  a
tutela degli interessi, dei diritti  e  delle  liberta'  fondamentali
degli interessati definiti  con  il  provvedimento  Si.Mo.I.Tel.,  in
quanto compatibili con il nuovo quadro normativo. 
  Tutto cio' premesso il Garante: 
    ai sensi degli articoli 57, par. 1, lettera v) del regolamento  e
154, comma 1,  lett.re  f)  e  g)  del  Codice,  adotta  il  presente
provvedimento con il quale dichiara che  la  valutazione  -effettuata
dai  partecipanti  al  Si.Mo.I.Tel.,  in  qualita'  di  titolari  del
trattamento, circa l'estensione dei tempi di conservazione  dei  dati
relativi a inadempimenti non  regolarizzati,  fino  a  sessanta  mesi
dalla data di recesso dal contratto, alla luce  del  complesso  degli
elementi di garanzia a tutela degli interessi, dei  diritti  e  delle
liberta' fondamentali degli interessati definiti con il Provvedimento
Si.Mo.I.Tel., puo' ritenersi conforme al quadro normativo in  materia
di protezione dati. 
  Si dispone che copia del presente provvedimento  sia  trasmessa  al
Ministero della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti,  per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana ai sensi dell´art. 154-bis, comma 3, del Codice. 
 
                            Il presidente 
                              Stanzione 
 
                             Il relatore 
                               Scorza 
 
                     Il Vice segretario generale 
                               Filippi