IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'articolo 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Vista la determina AIFA n. 1497/2021 del 14 dicembre 2021,  recante
«Elenco  dei  medicinali  che  non  possono  essere  sottratti   alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 300 del 18 dicembre 2021; 
  Tenuto conto che AIFA  pubblica  periodicamente  nel  suo  sito  un
elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in
considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata
dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano  e
del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o  alle
strutture sanitarie  l'autorizzazione  all'importazione  per  analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Preso atto: 
    delle comunicazioni di carenza  ricevute  dal  titolare  «Sanofi»
S.r.l. tramite il front  end  carenze  nelle  quali  il  titolare  ha
dichiarato la carenza  del  medicinale  «Sabril»  (A.I.C.  027443011:
prot. AIFA n. 62379 del 19 maggio 2021 e  prot.  AIFA  n.  95062  del
02/08/2021; A.I.C. 027443047: prot. AIFA n. 62380  del  19/05/2021  e
prot. AIFA n. 95063 del 2 agosto 2021) a partire dal 19 maggio 2021 e
presumibilmente fino al 30 aprile  2022  per  problemi  produttivi  a
causa dei quali il titolare deve applicare un contingentamento  delle
confezioni disponibili per assicurare la loro equa distribuzione; 
    delle  segnalazioni  di  mancata  reperibilita'  del   medicinale
pervenute da parte di pazienti e associazioni; 
    delle  evidenze  di  un  rilevante  flusso  di  esportazione  del
medicinale registrato da maggio 2021, confermato dai dati relativi ai
flussi di movimentazione forniti dal Ministero della salute; 
  Preso atto, nonostante la disponibilita' del medicinale  «Novorapid
Flexpen» (A.I.C. 034498093), confermata in data  1°  marzo  2022  dal
titolare A.I.C. Novo  Nordisk  a/s,  delle  segnalazioni  di  mancata
reperibilita'  del  medicinale  da  parte  di  pazienti,  regioni   e
associazioni, nonche'  delle  evidenze  di  un  rilevante  flusso  di
esportazione del medicinale registrato  negli  ultimi  quattro  mesi,
confermato dai dati relativi ai flussi di movimentazione forniti  dal
Ministero della salute; 
  Preso  atto  della  conclusione  dello  stato  di  carenza  per   i
medicinali «Testoviron»  (A.I.C.  002922060)  e  «Progynova»  (A.I.C.
021226016), considerata l'assenza di segnalazioni di  irreperibilita'
dal territorio per  tali  medicinali  e  di  evidenze  di  flussi  di
esportazione; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n. 1497 del  14
dicembre 2021, istitutiva della misura del  blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati alla
suddetta misura  temporanea  i  medicinali  «Sabril»  (A.I.C.  numeri
027443011 e 027443047) e «Novorapid Flexpen» (A.I.C. 034498093); 
  Informato il Ministero della salute in data 23 marzo 2022; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte  del  titolare  A.I.C.,  dei  medicinali  SABRIL
(A.I.C.  027443011  e  027443047)   e   NOVORAPID   FLEXPEN   (A.I.C.
034498093). 
  2. A tal fine i medicinali «Sabril» (A.I.C. 027443011 e  027443047)
e «Novorapid Flexpen» (A.I.C. 034498093)  sono  inseriti  nell'elenco
allegato alla presente determina che ne costituisce parte integrante. 
  3. I medicinali TESTOVIRON (A.I.C. 002922060) e  PROGYNOVA  (A.I.C.
021226016)  sono  espunti  dall'elenco  allegato  determina  AIFA  n.
1497/2021 del 14 dicembre  2021,  per  cessato  stato  di  carenza  o
indisponibilita'.