(Omissis). 
 
                               Art. 1. 
 
Disposizioni in materia di imposta sul reddito delle persone  fisiche
  (IRPEF) e di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) 
 
    1. All'art. 2 della legge regionale  31  dicembre  2016,  n.  17,
relativo  a  disposizioni  in  materia   di   addizionale   regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono apportate
le seguenti modifiche: 
      a) le parole:  «per  gli  anni  d'imposta  2017-2021»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti:  «per  l'anno  d'imposta
2022»; 
      b)  al  comma  1,  la  tabella  relativa   alla   maggiorazione
dell'aliquota  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e' sostituita dalla seguente: 
 
  =================================================================
  | Scaglioni di reddito imponibile |                             |
  | ai fini dell'addizionale IRPEF  |          Aliquota           |
  +=================================+=============================+
  |fino a 15.000 euro               |   nessuna maggiorazione     |
  +---------------------------------+-----------------------------+
  |oltre 15.000 euro e fino a 28.000|                             |
  |euro                             |           1,60%             |
  +---------------------------------+-----------------------------+
  |oltre 28.000 euro e fino a 50.000|                             |
  |euro                             |           1,60%             |
  +---------------------------------+-----------------------------+
  |oltre 50.000 euro                |           1,60%             |
  +---------------------------------+-----------------------------+
 
         2. Al fine di mitigare gli effetti  dell'aumento  dei  costi
dell'energia sostenuti dalle fasce di popolazione con minor  reddito,
per l'anno d'imposta 2022 e' disposta, ai sensi dell'art. 6, comma 6,
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia
di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
province, nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel  settore  sanitario),  una  detrazione  dall'addizionale
regionale all'IRPEF pari a 300,00 euro, in favore dei soggetti con un
reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale  all'IRPEF  non
superiore a 40.000,00 euro che non beneficiano, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, lettera a), della legge regionale n. 17/2016, dell'esenzione
dalla   maggiorazione   dell'aliquota   dell'addizionale    regionale
all'IRPEF. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al  precedente
periodo non puo',  comunque,  derivare  il  riconoscimento  di  alcun
credito d'imposta. 
    3. Per gli anni di imposta antecedenti all'annualita' 2022, resta
ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge
regionale n. 17/2016 in materia di  addizionale  regionale  all'IRPEF
nel testo vigente  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    (Omissis).