IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la dichiarazione con cui l'Organizzazione mondiale della
sanita', il 30 gennaio 2020, ha definito l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale e, in
data 11 marzo 2020, come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Viste le successive delibere del Consiglio dei ministri del 29
luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile
2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre
2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.
221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.
11, con cui e' stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122, il quale
prevedere che «[...] con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' nominato un commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020» e ne stabilisce
le funzioni e i poteri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2021, con il quale il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo
Figliuolo e' stato nominato Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e di
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di quelle connesse
alla rapida e efficace attuazione della campagna vaccinale nazionale;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 1, comma 1, in base al quale lo stato di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», in corso di conversione e, in particolare,
l'art. 2, rubricato «Misure urgenti connesse alla cessazione delle
funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19», che al comma 1 stabilisce: «Al fine di
continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo
2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili
aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della
epidemia da COVID-19, [...] dal 1° aprile 2022, e' temporaneamente
istituita un'Unita' per il completamento della campagna vaccinale e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera
fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell'Unita' e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o
maggiori oneri.»; «Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge n.
18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura
dell'Unita'...»; «Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della
salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in
coordinamento e a supporto del direttore dell'Unita' [...] senza
nuovi o maggiori oneri.»;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del direttore dell'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di
altre misure di contrasto alla pandemia e del dirigente di prima
fascia del Ministero della salute al quale sono attribuite le
funzioni vicarie;
Visto il curriculum vitae del maggior generale dell'Esercito
italiano, Tommaso Petroni;
Vista la nota n. 5407 in data 28 marzo 2022, con la quale il Capo
di Gabinetto del Ministro della salute, d'ordine del Ministro, ha
proposto di nominare il dott. Giovanni Leonardi, dirigente di prima
fascia del medesimo Dicastero, all'esercizio delle funzioni vicarie
del direttore dell'Unita';
Visto il curriculum vitae del dott. Giovanni Leonardi;
Viste le dichiarazioni rese dal maggior generale Tommaso Petroni e
dal dott. Giovanni Leonardi in ordine all'insussistenza di cause di
inconferibilita' e incompatibilita' ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonche' di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dei
rispettivi incarichi;
Tenuto conto che gli incarichi di direttore dell'Unita' e
di dirigente di prima fascia con funzioni vicarie sono compatibili
con il mantenimento di incarichi pubblici in atto ricoperti e sono
svolti a titolo gratuito;
Sentito il Ministro della difesa;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla nomina del direttore
dell'Unita' e del dirigente di prima fascia proposto dal Ministro
della salute per l'esercizio delle funzioni vicarie;
Decreta:
Art. 1
1. Il maggior generale dell'Esercito italiano Tommaso Petroni, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,
e' nominato direttore dell'Unita' per il completamento della campagna
vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla
pandemia, a decorrere dal 1° aprile 2022.
2. Il direttore di cui al comma 1, mantiene l'incarico in atto
ricoperto, esercita le proprie funzioni direttoriali in base ai
poteri di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
con proprio provvedimento, definisce la struttura dell'Unita'
avvalendosi di una parte del personale della struttura di supporto
alle attivita' del commissario straordinario di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2021, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le
modalita' indicate dallo stesso Ministero.