IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di  seguito  «decreto
di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del  28  dicembre
2021, con il quale sono state stabilite in  maniera  continuativa  le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei  titoli  di  Stato  a
medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  25952  del  30  dicembre  2021,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2022
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato a  Monte
Titoli  S.p.a.  (oggi  Euronext  Securities  Milan)  il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione
delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modifiche,  recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  ed   in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2022  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 40.993 milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una prima tranche di certificati  di  credito
del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor  a  sei
mesi, con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la  gestione  dell'emissione
dei citati certificati ad un  sindacato  di  collocamento  coordinato
dagli specialisti in titoli di Stato, in qualita'  di  lead  manager,
BNP Paribas, Credit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo  S.p.a.
e Monte dei Paschi di Siena Capital Services  Banca  per  le  Imprese
S.p.a. e da altri specialisti in titoli di Stato italiani in qualita'
di co-lead manager, al fine di ottenere la piu'  ampia  distribuzione
del prestito presso gli investitori e di contenere i costi  derivanti
dall'accensione del medesimo; 
  Considerato che l'offerta  dei  suddetti  certificati  avverra'  in
conformita' all'«Offering circular» del 23 marzo 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una  prima  tranche
di  certificati  di  credito  del  Tesoro   con   tasso   d'interesse
indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con  le
seguenti caratteristiche: 
    importo: 5.000 milioni di euro 
    decorrenza: 15 ottobre 2021 
    scadenza: 15 ottobre 2030 
    interesse: pagabile posticipatamente in due semestralita', il  15
aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito 
    spread su Euribor a sei mesi: 0,75% 
    tasso cedolare semestrale relativo alla prima cedola: 0,114% 
    tasso annualizzato relativo alla prima cedola: 0,226% 
    data di regolamento: 30 marzo 2022 
    dietimi d'interesse: centosessantasei giorni 
    prezzo di emissione: 99,739 
    rimborso: alla pari 
    commissione  di  collocamento:   0,125%   dell'importo   nominale
dell'emissione 
    La prima semestralita' e' pagabile il 15 aprile 2022  e  l'ultima
il 15 ottobre 2030. 
  Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti
CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al
tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,75%, e  verra'  calcolato
contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base
dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale. 
  Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di
interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la
cedola corrispondente sara' posta pari a zero. 
  Le caratteristiche dei predetti titoli  sono  quelle  definite  nel
«decreto di massima», con particolare riguardo all'art. 20, a cui  si
rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.