IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Considerata l'esigenza di istituire un apposito  regime  di  aiuto,
volto a favorire nuovi investimenti innovativi  e  sostenibili  delle
imprese, al fine di  superare  la  contrazione  indotta  dalla  crisi
pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti  verso  ambiti
strategici per  la  competitivita'  e  la  crescita  sostenibile  del
sistema  imprenditoriale,  quali  la  trasformazione  tecnologica   e
digitale dell'impresa, la transizione del tessuto economico verso  il
paradigma  dell'economia  circolare  e  l'efficienza  energetica  nei
processi produttivi; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,  in  particolare,  la
Sezione 3.13 recante «Sostegno  agli  investimenti  per  una  ripresa
sostenibile»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli  14
e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con  il
mercato comune ed esenti dall'obbligo di  notifica,  rispettivamente,
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti e  gli  aiuti  alle
piccole e medie imprese per servizi di consulenza; 
  Vista la Carta degli aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  per
l'Italia relative al periodo 1º gennaio  2022  -  31  dicembre  2027,
approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021)  8655
final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  347  del  20  dicembre  2013,  e  successive
modifiche e  integrazioni,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo
e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14  dicembre
2020, che istituisce uno strumento  dell'Unione  europea  a  sostegno
della ripresa dopo la crisi COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento  (UE)  n.
1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di
attuazione  per  fornire  assistenza  allo  scopo  di  promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia («REACT-EU»); 
  Visto, in particolare, il nuovo obiettivo tematico  «Promuovere  il
superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia  di
COVID-19 e delle sue conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia»,  previsto  dal  predetto
regolamento (EU) 2020/2221 che integra gli obiettivi tematici di  cui
all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2021/182  della  Commissione
del 12 febbraio 2021, che stabilisce la ripartizione per Stato membro
delle risorse REACT-EU per l'anno 2021, e la successiva decisione  di
esecuzione (UE) 2021/2055 della Commissione del 23 novembre 2021, che
modifica la predetta decisione  2021/182  al  fine  di  stabilire  la
ripartizione per Stato membro delle risorse REACT-EU per l'anno 2022; 
  Visto il documento «Programmazione delle risorse  REACT-EU:  quadro
generale, linee di intervento e risorse» del 7 aprile 2021, trasmesso
alla Commissione europea con nota  del  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale n. 378 del 9 aprile 2021; 
  Visto  il  Programma   operativo   nazionale   (PON)   «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione
di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021, che assegna  al
Programma  operativo  le  risorse  REACT-EU  messe   a   disposizione
dell'Italia a titolo di entrata con destinazione specifica esterna, a
norma dell'art. 3, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2020/2094
del Consiglio, per il gia' citato  nuovo  obiettivo  tematico  e  che
istituisce, tra l'altro, il nuovo Asse prioritario VI coincidente con
il medesimo obiettivo; 
  Considerato  che,  nell'ambito  del  suddetto   Asse   prioritario,
risultano disponibili risorse pari a euro 250.207.123,57 da destinare
all'attuazione del risultato atteso 3.1 «Rilancio  della  propensione
agli investimenti del sistema produttivo»,  attraverso  interventi  a
favore del settore produttivo aventi ad oggetto i principali  aspetti
di resilienza  su  cui  le  piccole  e  medie  imprese  possono  fare
affidamento per superare l'attuale situazione di crisi; 
  Visto l'art. 242, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
che, in attuazione delle modifiche introdotte  dal  regolamento  (UE)
2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del  23  aprile  2020
(Coronavirus response investment initiative plus), stabilisce che  le
Autorita' di gestione di  programmi  operativi  2014-2020  dei  fondi
strutturali europei possono richiedere l'applicazione  del  tasso  di
cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi  UE  per  le
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno  2021,  anche  a  valere
sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al
contrasto e alla mitigazione  degli  effetti  sanitari,  economici  e
sociali generati dall'epidemia di COVID-19; 
  Visto, inoltre, il comma 2 del predetto art.  242,  che  stabilisce
che le risorse erogate dall'Unione europea  a  rimborso  delle  spese
rendicontate per le  misure  emergenziali  di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo sono riassegnate alle  stesse  amministrazioni  che
hanno  proceduto  alla  rendicontazione,  fino  a   concorrenza   dei
rispettivi  importi,  per  essere  destinate  alla  realizzazione  di
programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi; 
  Visto, altresi', il comma 3 del piu' volte  citato  art.  242,  che
destina ai medesimi programmi complementari di  cui  al  comma  2  le
risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge
16   aprile   1987,   n.   183,   rese   disponibili   per    effetto
dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE  dei  programmi  di
cui al predetto comma 1 dell'art. 242; 
  Vista la Circolare del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea n. 18 del  28
settembre 2020, avente ad oggetto «Anno contabile 1° luglio 2020 - 30
giugno  2021.  Certificazione   spese   per   l'emergenza   COVID-19.
Cofinanziamento UE 100%. Programmi operativi FESR e FSE»; 
  Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41,  con  la  quale,  in
attuazione di quanto previsto  dall'art.  242  del  decreto-legge  n.
34/2020 e per le finalita' ivi indicate, il  Programma  complementare
«Imprese e competitivita'» e'  incrementato  dell'importo  indicativo
programmatico di 2.064,8 milioni di  euro,  per  tenere  conto  delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito  dei  rimborsi  derivanti
dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato; 
  Considerato che, in considerazione della sopra richiamata  delibera
CIPESS,  nell'ambito   del   Programma   complementare   «Imprese   e
competitivita'»   risultano   disponibili   risorse   pari   a   euro
337.668.396,00  per  favorire   nuovi   investimenti   innovativi   e
sostenibili delle imprese; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
  Visto il Quadro comunitario di sostegno  per  le  Regioni  italiane
dell'obiettivo 1 2000-2006 (QCS 2000-2006), approvato con decisione C
(2000) 2050 della Commissione europea del 1° agosto 2000 e aggiornato
con decisione C (2004) 4689 della Commissione europea del 30 novembre
2004, e, in particolare, quanto previsto dal paragrafo 6.3.6  recante
«Utilizzo delle risorse liberate»; 
  Visto   il   Programma   operativo   nazionale   (PON)    «Sviluppo
imprenditoriale locale» 2000-2006 (PON SIL), approvato con  decisione
C (2000) 2342 della Commissione europea  dell'8  agosto  2000  e,  in
particolare, il paragrafo 5.3.5 relativo all'utilizzo  delle  risorse
liberate; 
  Vista la nota della  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 26621 del  31
luglio 2013 con cui,  secondo  quanto  previsto  dal  punto  3  delle
«Modalita' di attuazione  dei  progetti  finanziati  con  le  risorse
liberate», e' stata comunicata al Dipartimento per lo sviluppo  e  la
coesione economica la nuova quantificazione delle  risorse  liberate,
pari a euro 1.022.918.898,53  alla  data  del  30  giugno  2013,  per
effetto delle revoche  intervenute  sui  progetti  coerenti  e  della
decertificazione dal PON SIL  2000-2006  degli  importi  relativi  ai
progetti coerenti non conclusi fisicamente alla data  del  30  giugno
2012; 
  Considerato che nell'ambito  della  ricognizione  effettuata  sulla
base dei dati di monitoraggio del PON SIL,  alla  data  del  presente
provvedimento e' accertata, presso la contabilita' speciale  n.  1726
«Interventi per le aree depresse» nel  cui  ambito  sono  gestite  le
predette risorse liberate, l'esistenza di risorse libere  da  impegni
programmatici per l'importo di euro 90.000.000,00; 
  Accertato che nella  predetta  contabilita'  speciale  n.  1726,  a
valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del  PON  SIL
2000-2006 libere da impegni programmatici, risultano  disponibili  le
risorse finanziarie necessarie per procedere all'impegno suddetto; 
  Accertato che le iniziative oggetto del presente atto rispettano  i
vincoli territoriali  (Regioni  obiettivo  1:  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) e tematici del QCS  2000-2006  e
risultano coerenti con gli obiettivi del PON SIL 2000-2006; 
  Tenuto conto che, con nota prot.  n.  1001  del  14  gennaio  2022,
l'Agenzia per la coesione  territoriale  ha  comunicato  la  chiusura
della procedura scritta  per  la  modifica  del  documento  «Progetti
finanziati  con  risorse  liberate  -  Modalita'  operative  per   la
conclusione della programmazione e impiego  delle  risorse  liberate»
avviata in data 23 dicembre 2021 e,  pertanto,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2023   il   termine   per   l'assunzione   di   impegni   e
l'effettuazione dei pagamenti per i progetti finanziati  con  risorse
liberate della programmazione 2000-2006; 
  Considerato, pertanto, che, sulla base delle diverse assegnazioni e
riprogrammazioni previste dagli atti sopra citati  risultano  risorse
disponibili  da  destinare  agli  obiettivi  di  sviluppo  strategici
perseguiti dalla  presente  iniziativa  pari  all'attualita'  a  euro
677.875.519,57; 
  Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0:  quale
modello applicare al  tessuto  industriale  italiano.  Strumenti  per
favorire la digitalizzazione delle  filiere  industriali  nazionali»,
approvata all'unanimita' nella seduta del  30  giugno  2016  dalla  X
Commissione permanente (attivita' produttive,  commercio  e  turismo)
sulla base del quale e' stato elaborato il Piano nazionale  industria
4.0  e,  in  particolare,  le   tecnologie   abilitanti   individuate
all'interno della predetta indagine conoscitiva; 
  Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al
Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato
delle regioni COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020 «Un  nuovo  piano
d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa piu' pulita  e  piu'
competitiva»; 
  Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico
e dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento
di inquadramento e di posizionamento strategico», avente  l'obiettivo
di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare  nonche'
di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE) 2019/2088, e in particolare l'art. 9, che  individua
gli obiettivi ambientali, e l'art. 17, che definisce il principio  di
non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi, nonche' la
comunicazione  della  Commissione  europea  2021/C   58/01,   recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio  «non  arrecare
un danno significativo» a norma del regolamento sul  dispositivo  per
la ripresa e la resilienza»; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione  del
4  giugno  2021,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2020/852   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  fissando  i  criteri  di  vaglio
tecnico che consentono di determinare a  quali  condizioni  si  possa
considerare  che  un'attivita'   economica   contribuisce   in   modo
sostanziale   alla   mitigazione   dei   cambiamenti   climatici    o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se  non  arreca  un  danno
significativo a nessun altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 523/2021 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma  InvestEU  e
che  modifica  il  regolamento  (UE)  2015/1017  e,  in  particolare,
l'allegato V, Sezione  B,  che  definisce  l'elenco  delle  attivita'
escluse e non finanziabili a valere del fondo InvestEU; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive  2004/8/CE  e  2006/32/CE»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, l'art. 8, che detta  disposizioni  in
materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «legge annuale per il
mercato e la concorrenza» e, in particolare, l'art. 1,  commi  125  e
seguenti, in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, in materia di rating di legalita' delle imprese; 
  Visto l'art. 18-ter  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che
istituisce,  presso  il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   la
piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it»; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante
«Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone
giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di
personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300»; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31  maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «conto corrente vincolato»: il contratto di conto corrente  il
cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione  tra  il
Ministero, il soggetto gestore  e  l'Associazione  bancaria  italiana
(ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018,
che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati  in  tempi
celeri e strettamente correlati  al  versamento  sul  suddetto  conto
corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti
al soggetto beneficiario e, da parte di quest'ultimo, della quota  di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; 
    b) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; 
    c) «DNSH»: il principio di non arrecare  un  danno  significativo
agli  obiettivi  ambientali  («Do  no  significant  harm»)   definito
all'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio; 
    d) «energia primaria»: l'energia prodotta da fonti rinnovabili  e
non rinnovabili che non ha subito alcun  processo  di  conversione  o
trasformazione; 
    e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    f) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come
definite dalla raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE
del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12
ottobre 2005, recante «Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  dei
criteri di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese»,  nonche'
dall'allegato I del regolamento GBER; 
    g) «rating di legalita'»: la certificazione  istituita  dall'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'
attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato 15  maggio  2018,  n.  27165,  e  dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57; 
    h) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    i) «risparmio energetico»: la differenza, in termini  di  energia
primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di  petrolio),  fra
il consumo di «baseline» (situazione di  riferimento)  e  il  consumo
energetico   conseguente   alla   realizzazione   della   misura   di
efficientamento  energetico.  Tale  risparmio  e'  determinato,   con
riferimento   al   medesimo   servizio    reso,    assicurando    una
normalizzazione  delle  condizioni  che   influiscono   sul   consumo
energetico; 
    j) «soggetto gestore»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    k) «Temporary framework»: la comunicazione C(2020) 1863 final del
19 marzo 2020, e successive modifiche, con la  quale  la  Commissione
europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19; 
    l)  «unita'  produttiva»:  la  struttura  produttiva  dotata   di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente
separati ma funzionalmente collegati; 
    m) «zone A»: le Regioni Molise, Basilicata,  Calabria,  Campania,
Puglia, Sicilia e Sardegna; 
    n)  «zone  diverse   dalle   zone   A»:   le   Regioni   Abruzzo,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia,
Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta
e Veneto.